Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 33742/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 836/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/04/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva:
La RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 20068 del 12/7/2017 inflisse a NOME COGNOME, componente del Consiglio d’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi RAGIONE_SOCIALE), successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 40.000,00, per non avere rispettato il complesso dei precetti di cui ai co. 2 e 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 94 del d.lgs. n. 58/1988 (T.U.F.) al tempo vigenti.
1.1. In estrema sintesi questo il fatto oggetto d’incolpazione
La legge (nel testo del tempo, successivamente riformato, il prospetto informato deve essere preventivamente approvato dalla RAGIONE_SOCIALE) fa carico, a coloro che intendano avviare un’offerta pubblica d’acquisto (O.P.A.) di strumenti e prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di organismi d’investimento collettivo del risparmio (O.RAGIONE_SOCIALE.C.R.), di predisporre e adeguatamente pubblicizzare un testo informativo, che attraverso l’uso di un linguaggio non tecnico illustri esaustivamente sulle condizioni patrimoniali e finanziarie RAGIONE_SOCIALEa emittente sulle caratteristiche RAGIONE_SOCIALEo strumento finanziario offerto. Inoltre, impone di rendere pubblico, con eguale forma di pubblicizzazione, qualunque fatto nuovo sopravvenuto o rinvenuto errore o imprecisione nella precedente informativa.
La condotta addebitata riguardava l’O.P.A. di obbligazioni del 6/11/2012, del 22/4/2013, del 14/6/2013 e del 23/12/2012.
1.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 5/4/2019, accolto il reclamo in opposizione del COGNOME, annullò la delibera RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, raccolta critica preliminare del reclamante, reputò che il provvedimento fosse illegittimo poiché
emanato a sèguito di tardiva contestazione, giunta oltre centottanta giorni dall’accertamento (art. 195 T.U.F.).
La RAGIONE_SOCIALE si era difesa assumendo che solo con la comunicazione di RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE, del 12/5/2015, aveva avuto la disponibilità RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 24/7/2012, dei rilievi e osservazioni formulati sempre dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia il 5/12/2013, a seguito RAGIONE_SOCIALEa visita ispettiva condotta da quest’ultima Autorità di controllo dal 18 marzo al 6 settembre 2013, nonché RAGIONE_SOCIALEa nota del 3/12/2013 inviata dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia al Presidente del Consiglio d’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte fiorentina si è detta convinta che attraverso i documenti sopra riportati, richiamati dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, con la propria missiva del 29/7/2016, inviata in risposta alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 17/5/2016, quest’ultima Autorità di controllo era ben in grado di cogliere la sussistenza degli addebiti, invece tardivamente mossi al reclamante: la verifica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva accertato rilevanti profili critici, concernenti la scadente qualità del portafoglio, l’incapacità di produrre flussi reddituali, forti squilibri in tema di liquidità, esiguità del ‘buffer capitale’, assenza strategica per recuperare margini di redditualità, elevata assunzione di rischi e irregolarità nell’attività di trading. Tanto che la RAGIONE_SOCIALE d’Italia aveva ordinato la convocazione del Consiglio d’amministrazione al fine di approntare i necessari rimedi (in primis, aumento del capitale). Nel dicembre del 2013 la RAGIONE_SOCIALE d’Italia era giunta al convincimento che la RAGIONE_SOCIALE non <> . Da qui l’esercizio dei poteri di cui all’art. 70 del T.U.B. (amministrazione straordinaria e divieto di intraprendere nuove operazioni e, indi, liquidazione coatta amministrativa)
In conclusione, secondo la Corte locale, almeno dalla ricezione RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, questa avrebbe dovuto avviare il procedimento sanzionatorio, risultando ‘inspiegabile’ che solo nell’anno 2016 essa avrebbe avuto contezza RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Firenze sulla base di sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.
Viene dedotto che la sentenza risulta priva di una effettiva motivazione, poiché la Corte di Firenze, nella sostanza, si era limitata a manifestare la volontà di aderire al ‘decisum’ di altre pronunce dalla medesima rese a riguardo di impugnazioni RAGIONE_SOCIALEa medesima delibera proposte da altri sanzionati. La stessa, pertanto, non assicurava i ‘requisiti minimi’ predicati in sede di legittimità.
Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non avendo la Corte di merito esaminato circostanze di fatto determinanti <>.
Sviluppando il motivo la RAGIONE_SOCIALE spiega di avere depositato davanti alla Corte di Firenze i documenti che, ove esaminati dal Giudice, avrebbero importato una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda affatto diversa. Le attività di controllo e ispettiva e le decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, che avevano permesso di accertare le gravi
manchevolezze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e, infine, reso inevitabile la dissoluzione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto bancario, erano state conosciute dalla ricorrente solo con la nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 29/7/2016 (di risposta a una lettera di essa ricorrente del 17/5/2016), che ammetteva di non averle mai prima portate a conoscenza di essa RAGIONE_SOCIALE.
5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., addebitandosi alla sentenza impugnata di avere fondato la propria decisione su prove ‘immaginarie’. Epilogo questo, prosegue la ricorrente, di un vaglio superficiale e lacunoso nel suo complesso, che aveva visto quel Giudice incorrere in vari errori percettivi, che pur non decisivi, a parere RAGIONE_SOCIALE‘esponente, davano la misura RAGIONE_SOCIALEa scarsa attenzione prestata alla vicenda sottoposta al vaglio giudiziario. Di essi errori appariva rilevante aver sostenuto che la missiva del 6/12/2013 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia avesse anticipato le criticità che avevano poi condotto alla risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE quotata, stante che il provvedimento di risoluzione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto era sopravvenuto nel novembre del 2015, dopo gestione commissariale, seguita a visita ispettiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia (da novembre 2014 a febbraio 2015). Lo stesso giorno RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del 6/12/2013 la RAGIONE_SOCIALE si era attivata ordinando alla RAGIONE_SOCIALE di fornire adeguata informativa al mercato. Prosegue la ricorrente, <> . Inoltre, alcuna ‘relazione’ era stata mai trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ‘nel marzo 2014’; il Giudice aveva evocato un elemento informativo non presente in giudizio. Infine, erroneamente la sentenza aveva affermato che la RAGIONE_SOCIALE aveva avviato verifiche ispettive nel 2016, mentre, per vero, nel dicembre del 2015 essa aveva <>.
Con il quarto motivo viene denunciata nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione meramente apparente, sulla scorta dei principi elaborati dalla Cassazione.
Con il quinto motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, co. 1, 94, co. 2 e 7, 191, co. 2, d.lgs. n. 58/1998, 14, co. 2 e 6, l. n. 689/1981.
In sintesi, si assume che la decisione contrasta con la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che il giudice è chiamato a sindacare la ragionevolezza del tempo impiegato per l’istruttoria e l’individuazione del momento perfezionante la conoscenza, tempo che non coincide con quello RAGIONE_SOCIALEa commessa violazione, occorrendo acquisire tutti gli elementi conoscitivi del caso; né il giudice può sostituirsi all’autorità competente decidendo egli RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione. Può solo sindacare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente ove ingiustificatamente protratta nel tempo.
Con il sesto motivo viene denunciata violazione degli artt. 115 e 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., 195, co. 1, 2 e 7, 191, co. 2, d.lgs. n. 58/1998, 14, co. 2 e 6, l. n. 689/1981.
A tutto concedere, deduce la ricorrente, ove la Corte locale, nel far riferimento alla pretesa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE del marzo 2014, abbia voluto riferirsi alla nota del 3/2/2014, con la quale l’Istituto aveva trasmesso alla RAGIONE_SOCIALE le deduzioni ai rilievi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia, tale documento non risulta fra quelli richiamati dalle decisioni del 2018, ai quali la sentenza impugnata aveva inteso riportarsi, nei quali si fa riferimento, invece, alla nota del 14/2/2014 inviata dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, la cui lettura, secondo la decisione, farebbe presumere che la ricorrente avesse acquisito il rapporto ispettivo integrale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia. Soggiunge la ricorrente: <> . Avendo il Giudice prescisso dall’osservare che la valutazione di coerenza spettava solo alla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, non era dato cogliere <>.
<>.
Sotto altro profilo, prosegue ancora la ricorrente, sostenere che dal marzo 2014 era imposta l’instaurazione del procedimento sanzionatorio, viola l’art. 195, co. 1, TUF, che fa decorrere il termine di 180 giorni solo dal momento in cui l’autorità di controllo sia in possesso degli elementi sui quali la contestazione si fonda, di talché l’accertamento non può precedere l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per la contestazione, il che era avvenuto solo con la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 12/5/2016.
Con il settimo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 195, co. 1, 94, co. 2 e 7, 191, co. 2 e parte IV, d. lgs. n. 58/1998.
Il nucleo centrale RAGIONE_SOCIALEa doglianza contesta, in primo luogo, alla decisione impugnata di non avere mostrato consapevolezza dei compiti che la legge assegna alla RAGIONE_SOCIALE: (1) controllo preventivo del progetto d’offerta al fine di tutelare una scelta consapevole e responsabile RAGIONE_SOCIALE‘investitore; (2) vigilanza continuativa sulla trasparenza degli emittenti, in modo da poter monitorare ‘day by day’ e intervenire, ove necessario, in tempo reale, al fine di rendere informato il mercato RAGIONE_SOCIALEe vicende societarie che possano avere influenza sui rischi RAGIONE_SOCIALE‘investimento; (3) esercizio di poteri sanzionatori, a seguito di atti d’indagine e di valutazione dei dati raccolti, al di fuori, quindi, di qualsivoglia correlazione con il ‘tempo reale’ del mercato. Al contrario di quel che sostiene il Giudice di Firenze, la lege non impone <>.
La sentenza aveva <>.
Ed ancora, le dichiarazioni rese dal Vice Direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, messe a disposizione del Giudice, avevano esplicitato la genesi RAGIONE_SOCIALEe indagini che avevano portato alla delibera sanzionatoria (le lettere d’intervento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia non erano mai state trasmesse alla RAGIONE_SOCIALE e neppure da RAGIONE_SOCIALE e da tali documenti, nonché dalla nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia del 15/12/2015, emergeva che solo dopo la risoluzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era insorta la necessità d’ulteriori verifiche) al fine d’accertare se fossero configurabili eventuali interventi sanzionatori -.
Il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, fra loro osmotici, meritano di essere accolti.
10.1. Le questioni poste con gli anzidetti motivi, tra loro tutte correlate, sono state reiteratamente risolte da questa Corte nel senso anticipato. Sia a riguardo RAGIONE_SOCIALEa medesima delibera n. 20068/2017, che RAGIONE_SOCIALEe altre concernenti la stessa vicenda (vanno ricordate le pronunce nn. 34695, 34472, 34466 e 34465 del 2023 e le pronunce nn. 26783, 27242, 29903, 28277 e 28335 del 2024).
L’errore portante nel quale è incorsa la Corte di Firenze attiene alla determinazione del momento in cui far decorrere il termine decadenziale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione sanzionatoria.
Sul punto non resta che riportare quanto esposto in motivazione dall’ordinanza n. 34695/2023, la quale ha richiamato
compiutamente i principi di diritto condivisamente affermati in sede di legittimità, con giurisprudenza costante.
<>.
10.2. Il Giudice del merito, sotto altro collegato profilo, mostra di non avere piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALEe funzioni assegnate dalla legge alla RAGIONE_SOCIALE in materia d’intermediazione finanziaria. Funzioni, che non si risolvono nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione sanzionatoria, implicando, in primo luogo, attività di prevenzione e d’intervento.
La delibera impugnata dal sanzionato giunse, come già spiegato da questa Corte con la richiamata ordinanza, <>.
10.3. Il Giudice ha omesso di prendere in effettivo e concreto esame la pluralità di documenti indicati dalla ricorrente, aventi portata decisiva al fine di giungere a una corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.
11. Il primo e il quarto motivo sono infondati.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata RAGIONE_SOCIALE‘ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un moRAGIONE_SOCIALEo argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi sopra richiamate: la sentenza impugnata, al di là RAGIONE_SOCIALEa controvertibilità o erroneità in diritto di quanto affermato, ha compiutamente spiegato le ragioni del decidere.
Il terzo motivo resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del secondo, del quinto, del sesto e del settimo.
Accolto il complesso censorio, in sede di rinvio il Giudice riesaminerà la vicenda alla stregua RAGIONE_SOCIALEe norme giuridiche regolanti la materia, siccome interpretate da questa Corte, non mancando di esaminare i documenti aventi valore decisivo, introdotti in giudizio dalla ricorrente e dettagliatamente indicati nel corpo del secondo motivo.
14. In relazione agli accolti motivi la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso, rigetta il primo e il quarto e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in altra composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda