Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9560 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del dottor NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso il decreto dei 5/21.2.2019 del Tribunale di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall. l ‘ ‘ RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 303/2012 (cfr. ricorso, pag. 5) .
Esponeva che con contratto in data 11.9.2007 aveva affidato in appalto alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ la realizzazione di due villette in Milano, al INDIRIZZO, nonché l’ esecuzione di lavori presso il cantiere in Milano, alla INDIRIZZO (cfr. decreto impugnato, pag. 2) ; che i lavori, eseguiti solo in parte ed in ritardo, erano risultati affetti da vizi e difetti.
Chiedeva l’ammissione al passivo in chirografo per il complessivo importo di euro 2.205.333,69, oltre i .v.a. sull’importo di euro 1.654.314,49, quale quantificato dal consulente nominato nel corso dell’a .t.p. richiesto allorché la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era ancora in bonis (cfr. ricorso, pagg. 5 -6) , ovvero per euro 553.895,71, oltre i.v.a., per il costo delle riparazioni e delle opere resesi necessarie onde rimediare ai vizi e ai difetti accertati, per euro 200.000,00, oltre i.v.a., per oneri di tardiva consegna dei lavori, per euro 316.015,78, oltre i.v.a., per maggiori importi indebitamente percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE per la fornitura di ferri, casseri e calcestruzzi, per euro 575.640,00, oltre i.v.a., per il completamento delle villette incompiute, per euro 247.500,00, per penali per il ritardo, per euro 277.421,51, per interessi di mora sulle somme trattenute a garanzia, per euro 8.763,00, oltre i.v.a., per deprezzamento del 15% dei blocchetti REI nei piani interrati, per euro 1.887,00 per fondo spese corrisposto al c.t.u. nominato in sede di a.t.p. e per euro 15.909,00 a titolo di spese legali.
Il giudice delegato, conformemente al parere del curatore, denegava l ‘ammissione al passivo .
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.
Resisteva il curatore del fallimento.
Eccepiva in compensazione il credito di euro 750.360,28, vantato dalla società poi fallita per lo svincolo della residua ritenuta a garanzia per i lavori eseguiti nonché per corrispettivi rimasti insoluti relativi all’esecuzione di opere ulteriori in cantieri diversi (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Espletata la c.t.u., con decreto dei 5/21.2.2019 il Tribunale di Brescia rigettava l’opposizione e condannava l’opponente all e spese di lite e di c.t.u.
Evidenziava il tribunale che le risultanze della consulenza disposta nel corso dell’a.t.p. richiesto dall’ ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ antecedentemente alla dichiarazione di fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e poi proseguito nei confronti della curatela fallimentare, rimasta contumace, non esplicavano valenza in sede di accertamento del passivo, giacché anche l’a.t.p. soggiaceva all e disposizioni di cui agli artt. 24 e 52 l.fall. (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava quindi, tanto più che in sede di opposizione ex art. 98 l.fall. era stata espletata nuova c.t.u., che nulla competeva all’opponente a titolo di spese legali e di c.t.u. correlate all’a.t.p. (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava altresì il tribunale, in ordine all ‘importo di euro 558.447,25, quale quantificato dal consulente nominato in sede di opposizione ai fini dei lavori necessari per la eliminazione dei vizi e delle difformità, che il contratto intercorso in data 11.9.2007 tra l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ er a da ricondurre allo schema del subappalto (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava dunque che in questi termini l’appaltatrice -opponente non aveva interesse ad a zionare il rimedio di cui all’art. 1668 cod. civ. nei confronti della subappaltatrice fallita, ancor prima che la committente, ‘RAGIONE_SOCIALE, le avesse denunciato l’esistenza di vizi e difformità; e ciò viepiù che l ‘ opponente, a fronte del difetto – eccepito dall ‘ opposta – di qualsivoglia
contestazione di vizi e difformità da parte della committente proprietà, non aveva allegato e dimostrato alcunché (cfr. decreto impugnato, pag. 6) .
Evidenziava inoltre, quanto alle richieste pecuniarie correlate all’asserito ritardo della subappaltatric e nella consegna delle opere, che l’acquisita documentazione non consentiva la determinazione ‘ con ragionevole certezza l dies a quo di computo della penale ‘ (così decreto impugnato, pag. 6) .
Evidenziava, invero , che l’allegazione in parte qua era avvenuta in modo generico e non era corredata dalla debita formulazione di prove costituende.
Evidenziava ancora che gli ulteriori importi pretesi dall’opponente non erano supportati ‘da alcun adeguato sostegno probatorio tanto dal punto di vista della produzione documentale quanto da quello delle richieste di prova costituende, limitate da RAGIONE_SOCIALE alla sollecitazione a disporsi c.t.u.’ (così decreto impugnato, pag. 7) .
Evidenziava infine che la pretesa -riscontrata dal c.t.u. relativa all’ ‘erronea determinazione delle quantità di calcestruzzo, casseri e ferri da armatura utilizzati per la realizzazione delle opere del cantiere di INDIRIZZO‘ (così decreto impugnato, pag. 7) , risultava azzerata dal maggior importo -pari ad euro 558.968,33 – del controcredito eccepito in compensazione, vantato dalla società poi fallita a titolo di svincolo delle ritenute a garanzia e di cui alla fattura n. 105 del 16.7.2012 (cfr. decreto impugnato, pag. 7) .
Evidenziava al riguardo, ulteriormente, che l’opponente aveva formulato contestazioni non risolutive (cfr. decreto impugnato, pag. 8) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi la cassazione.
Il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la nullità del decreto impugnato.
Deduce che , contrariamente all’assunto de l tribunale, la curatela del fallimento giammai ha eccepito che la committente, ‘RAGIONE_SOCIALE , non avesse denunciato l’esistenza di vizi e difformità; che la curatela si è limitata ad eccepire la decadenza dalla garanzia (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto, in aderenza all ‘ elaborazione di questa Corte, che l’ appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l’esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio (cfr. Cass. 11.11.2009, n. 23903; Cass. (ord.) 8.10.2018, n. 24717) .
Evidentemente, il riscontro del difetto di interesse ad agire, difetto correlato, a sua volta, al riscontro del l’insussistenza del fatto -denuncia dei vizi e delle difformità da parte della committente -concorrente a costituire la pretesa azionata, non può che seguire ex officio (cfr. Cass. 29.9.2016, n. 19268; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373-01), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa) .
In questi termini non ha propriamente valenza la circostanza che la curatela fallimentare non avesse sollevato una specifica e puntuale eccezione al riguardo.
Negli stessi termini nulla ostava a che il tribunale rilevasse che l’opponente non aveva ‘allegato e soprattutto dimostrato, in senso contrario, alcunché’ (così decreto impugnato, pag. 6) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1667, 2° co., cod. civ.
Deduce che il Tribunale di Brescia, allorché ha ritenuto che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non avesse denunciato l’esistenza di vizi e difformità, non ha tenuto conto delle prove documentali -ovvero dei verbali delle riunioni di cantiere cui partecipava la direzione dei lavori nominata dalla committente nonché della corrispondenza intercorsa tra essa opponente e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ inoltrata per conoscenza alla committente – idonee a dimostrare che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era perfettamente a conoscenza dei vizi e delle problematiche insorte in sede di esecuzione delle opere (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce quindi che la committente non era tenuta a denunciarle formalmente ed espressamente i vizi e le difformità (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
È sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora -come nella specie – il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415; cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, (Rv. 629831) .
Ovvero l’insegnamento secondo cui , in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente – il che non è nel caso di specie – di non dover osservare la regola contenuta nella norma oppure ha giudicato – il che non è nel caso di specie – sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)) .
Ovvero l’insegnamento secondo cui , in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. , norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda – il che non è nel caso di specie tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista oppure , all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)) .
12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1667, 1668 e 1670 cod. civ.
Deduce che ha esercitato un’autonoma ed indipendente azione di risarcimento ex artt. 1667 e 1668 cod. civ. (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16) .
Deduce che ha agito in veste di ‘contraente generale incaricata dalla proprietà delle opere’ (così ricorso, pag. 15) , il che ha comportato il venir meno del vincolo di subordinazione tra il contratto intercorso tra essa e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed il contratto intercorso tra essa e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nonché l’assunzione da parte sua del ruolo di unica committente (cfr. ricorso, pag. 16) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
Il terzo mezzo di impugnazione non si correla al la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi alla stregua, peraltro, del requisito della riferibilità alla decisione impugnata) .
Invero, mercé il rinvio alle pronunce n. 9766/2016, n. 23903/2009 e n. 24727/2018 di questa Corte, il tribunale ha opinato nel senso che l’azione formulata nella specie fosse, appunto, quella di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ. (cfr. Cass. 27.2.2004, n. 3980, secondo cui spetta al giudice del merito il poteredovere di qualificare l’azione proposta; Cass. 18.4.2005, n. 8082) . E su tale scorta, per le ragioni già enunciate, il tribunale ha ritenuto che l’opponente non avesse interesse ad agire.
Evidentemente non si confronta con l’operata qualificazione l’assunto dell a ricorrente secondo cui quello esperito nella specie ‘non è un diritto di regresso ex art. 1670 c.c., su cui quindi erroneamente il Tribunale di Brescia ha fondato la decisione, (…) bensì una autonoma e indipendente azione di risarcimento danni ex artt. 16671668 c.c.’ (così ricorso, pagg. 15 -16) .
15. Con l’ulteriore profilo di doglianza veicolato dal mezzo in disamina -‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha agito in qualità di ‘ general contractor ‘ – la
ricorrente sollecita questa Corte al riesame di un profilo rilevante sul piano del giudizio ‘di fatto’.
E nondimeno sovviene l’insegnamento a tenor del quale con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ.
Deduce che, allorché ha disconosciuto le penali per il ritardo, il tribunale ha omesso la valutazione delle prove documentali offerte, in particolare della relazione redatta dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p. nonché della corrispondenza e dei documenti fotografici prodotti, ed ha dato ingiustificatamente rilievo ad una dichiarazione del direttore dei lavori di valenza esclusivamente amministrativa (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18) .
Con i l quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ovvero l’ omesso esame del ritardo imputabile alla società poi fallita (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce che il tribunale, ai fini del riscontro del ritardo in cui è incorsa la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dunque ai fini del riscontro del dies a quo della penale per il ritardo, ha omesso la valutazione delle prove documentali offerte e non si è avvalso in maniera esaustiva dell’ausilio del nominato c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 20) .
C on il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale ha omesso la valutazione delle prove documentali offerte, segnatamente della corrispondenza e delle fotografie allegate, del verbale di cantiere n. 149 del 14.6.2011 e della relazione di c.t.u. redatta in sede di a.t.p., da cui si evince che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ha abbandonato il cantiere senza aver completato le opere ad essa appaltate’ (così ricorso, pag. 20) .
Deduce altresì che prova del mancato completamento delle opere si desume dal NUMERO_DOCUMENTO allegato dalla curatela fallimentare (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce infine che ben avrebbe dovuto il tribunale formulare al riguardo apposito quesito all’officiato c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 22) .
C on il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ovvero l’ omesso esame del mancato completamento delle opere da parte della società poi fallita (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce che il tribunale, ai fini del riscontro del mancato completamento delle opere da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha omesso la valutazione delle prove documentali offerte e non si è avvalso in maniera esaustiva dell’ausilio del nominato c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 23) .
I rilievi che inducono al rigetto del quarto motivo, del quinto motivo, del sesto motivo e del settimo motivo di ricorso si ripropongono e si sovrappongono; il che giustifica la disamina contestuale degli anzidetti mezzi di impugnazione, che, in ogni caso, sono privi di fondamento e da rigettare.
Si sono premesse le ragioni -ancorate alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 52 l.fall. – per le quali il tribunale ha ritenuto di prescindere dalla relazione di consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo.
È ben evidente che con siffatte ragioni il quarto ed il sesto mezzo, in particolare, non si confrontano, a siffatte ragioni non si correlano.
In pari tempo la ricorrente si duole per l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze documentali-probatorie.
E però -lo si è anticipato l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, così come è avvenuto nella specie e per il profilo concernente le penali per il ritardo e per il profilo concernente l’addotto mancato completamento delle opere .
E però il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
D’altra parte, questa Corte spiega che la consulenza tecnica d ‘ ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219) .
E, da tempo, spiega altresì che la delimitazione dell’oggetto della consulenza tecnica e la formulazione dei quesiti compiute dal giudice di merito non sono censurabili in sede di legittimità (cfr. Cass. 24.5.1972, n. 1630) .
In tal guisa ingiustificatamente la ricorrente adduce che, onde accertare il dies a quo delle penali per il ritardo nonché il credito per i costi sostenuti per portare a compimento le opere non ultimate, il tribunale ‘ avrebbe dovuto formulare , in presenza comunque di un documento di parte (…), apposito quesito sul punto al c.t.u. ‘ (così ricorso, pag. 19) , che il tribunale ‘ha formulato allo stesso quesiti parziali e ridotti’ (così ricorso, pagg. 20 e 23) , che ‘nessun quesito sul punto, ancorché ciò fosse stato espressamente richiesto (…), è stato proposto dal Tribunale’ (così ricorso, pag. 22) .
Co n l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
Deduce che il tribunale, allorché ha fatto luogo alla compensazione, ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che l’importo di cui alla fattura n. 105/201 2 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE poi fallita non fosse dovuto, postulando che non avesse mosso contestazioni ‘risolutive’ .
L’ottav o motivo di ricorso parimenti va rigettato.
È da disconoscere che il tribunale abbia fatto erronea applicazione della regola in tema di riparto dell’onere della prova.
Invero, il tribunale ha riscontrato il credito dalla curatela eccepito in compensazione sulla scorta della fattura allegata (’emessa da parte di RAGIONE_SOCIALE in bonis a titolo di svincolo delle ritenute a garanzia (…) ((…) pacificamente) in precedenza intervenute fra le parti’: così decreto impugnato, pag. 8) , atta a costituire un indubbio elemento indiziario (cfr. Cass. 12.1.2016,
n. 299; Cass. 20.5.2004, n. 9593) , nella circostanza corroborato, giusta la prefigurazione di cui alla seconda parte del 1° co. dell’art. 115 cod. proc. civ., dal difetto di specifiche contestazioni.
Ovviamente, ai fini della disposta compensazione, a fronte del minor credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di euro 316.000,00, oltre i.v.a., riscontrato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di opposizione, non ha valenza la circostanza che il controcredito della RAGIONE_SOCIALE poi fallita fosse stato dallo stesso c.t.u. quantificato in euro 555.463,63 anziché in euro 558.968,33.
C on il nono motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ.
Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che, al cospetto del conclamato inadempimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, si è legittimamente avvalsa dell’eccezione di inadempimento, allorché la medesima RAGIONE_SOCIALE poi fallita le ha formulato richiesta di paga mento con l’emissione della fattura n. 105/2012 (cfr. ricorso, pag. 25) .
Il nono motivo di ricorso del pari va rigettato.
Senza dubbio nei contratti a prestazioni corrispettive l’eccezione di inadempimento autorizza il contraente che non abbia ottenuto l’adempimento della prestazione di cui è creditore, a rifiutare quella di cui è debitore, sempre che il rifiuto non sia contrario a buona fede. E tuttavia l’eccezione inadimplenti non est adimplendum non esclude che, qualora il giudice riconosca il buon fondamento delle pretese contrapposte, possa far luogo alla compensazione.
In tal guisa la doglianza veicolata dal mezzo in disamina non si correla puntualmente alla ‘ ratio in parte qua decidendi ‘, o ssia alle ineccepibili e congrue ragioni sulla cui scorta il tribunale ha fatto luogo alla compensazione.
Il tribunale ha invero dato atto -lo si è anticipato – che le ritenute a garanzia, oggetto della fattura n. 105/2012, erano pacificamente intervenute tra le parti e la RAGIONE_SOCIALE opponente non aveva al riguardo formulato contestazioni risolutive.
Con il mezzo di impugnazione in esame la ricorrente ha ulteriormente addotto che ha immediatamente contestato con p.e.c. del 18.7.2012 la fattura n. 105/2012 emessa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ai fini dello svincolo delle ritenute a garanzia (cfr. ricorso, pag. 25) .
E tuttavia si tratta di una doglianza -per giunta priva della debita ‘autosufficienza’ – che inammissibilmente si risolve nella censura del giudizio di merito cui il tribunale, in parte qua , ha atteso.
Con il decimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 1 241 cod. civ.
Deduce che ha errato il tribunale a non reputare comprovate le ulteriori rispetto all’importo di euro 316.000,00 sue ragioni di credito, delle quali ha offerto prova documentale (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce che il tribunale, allorché ha accolto l’avversa eccezione di compensazione, ‘ ha posto in compensazione importi errati azzerando il credito di RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 26) .
Il decimo motivo di ricorso similmente va rigettato.
È bastevole il rinvio all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in ordine agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. menzionata in sede di disamina del secondo motivo di ricorso (tra le altre, Cass. sez. un. n. 20867/2020) .
È bastevole il rinvio all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte menzionata in sede di disamina del terzo motivo di ricorso (il riferimento è a Cass. (ord.) n. 29404/2017) .
C on l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato il tribunale a far luogo alla sua condanna alle spese di lite e di c.t.u. ovvero, essendosi configurata un’ipotesi di soccombenza reciproca, a non far luogo, quanto meno, alla integrale compensazione delle spese di lite (cfr. ricorso, pagg. 28 – 29) .
L’undicesimo motivo di ricorso non merita seguito.
Alla luce del rigetto dei motivi tutti di ricorso per cassazione vi è da ritenere che il tribunale ha congruamente respinto l’opposizione.
Cosicché è sufficiente, per un verso, rimarcare che il tribunale ha nella specie fatto corretta applicazione del principio di causalità, giusta il quale la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qua lificarsi tale in relazione all’ esito finale della controversia (cfr. Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 15.10.2004, n. 20335) .
Cosicché è sufficiente, per altro verso, reiterare l’insegnamento secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in
parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 11.11.1996, n. 9840) .
37. I l curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.
38. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte