L’eventus damni rappresenta il presupposto oggettivo fondamentale per l’esercizio dell’azione revocatoria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su come questo requisito debba essere interpretato quando a promuovere l’azione è il curatore di un fallimento contro pagamenti effettuati a favore di una banca.
Il caso e la contestazione dell’eventus damni
La vicenda trae origine da una serie di pagamenti effettuati da una società, poi dichiarata fallita, a favore di un istituto di credito per ripianare esposizioni debitorie. Il Tribunale aveva inizialmente dichiarato l’inefficacia di tali pagamenti. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, sostenendo che non vi fosse alcun danno per i creditori (assenza di eventus damni) poiché la banca non era stata ammessa allo stato passivo fallimentare. Secondo i giudici di secondo grado, l’esclusione del credito bancario dal passivo avrebbe eliso ogni pregiudizio alla par condicio creditorum.
La posizione della curatela fallimentare
La curatela ha impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte, lamentando una falsa applicazione delle norme sull’azione revocatoria ordinaria (Art. 66 l.fall. e Art. 2901 c.c.). Il punto centrale del ricorso riguardava l’erronea equivalenza stabilita dalla Corte d’Appello tra la mancata ammissione della banca al passivo e l’assenza di danno per la massa dei creditori.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando un errore metodologico nella sentenza di merito. Il giudice d’appello non si è confrontato correttamente con i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. In tale contesto, l’attore deve dimostrare esclusivamente la preesistenza di crediti e il fatto che l’atto contestato abbia mutato qualitativamente o quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo più difficile il soddisfacimento degli altri creditori.
Rilevanza del pregiudizio patrimoniale
Per la sussistenza dell’eventus damni, il curatore ha l’onere di provare che l’atto dispositivo ha reso oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito per i creditori ammessi al passivo. Risulta del tutto irrilevante che il soggetto che ha ricevuto il pagamento (l’accipiens) sia stato a sua volta ammesso o meno allo stato passivo fallimentare. La valutazione del danno deve concentrarsi sulla garanzia patrimoniale generica residua.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di autonomia dell’azione revocatoria rispetto alle vicende dell’accertamento del passivo. La Corte ha ribadito che il curatore deve provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi e come l’atto dispositivo abbia messo a rischio la loro realizzazione. La sentenza impugnata è stata cassata perché ha omesso di analizzare se la situazione patrimoniale della società, al momento dei pagamenti, fosse tale da pregiudicare le ragioni dei creditori già esistenti, limitandosi a un richiamo formale a decisioni endofallimentari non pertinenti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione impongono un nuovo esame della vicenda. Il principio di diritto stabilito chiarisce che l’esclusione di un creditore dal passivo non sana automaticamente gli atti dispositivi compiuti in suo favore se questi hanno impoverito il patrimonio destinato agli altri creditori. Questa pronuncia rafforza la tutela della massa creditoria, impedendo che automatismi procedurali limitino l’efficacia delle azioni di recupero del patrimonio aziendale.
Cosa si intende per eventus damni in una revocatoria fallimentare?
Si riferisce al pregiudizio che un atto del debitore arreca ai creditori, rendendo più difficile o incerto il soddisfacimento dei loro crediti attraverso il patrimonio residuo.
L’esclusione della banca dal passivo elimina il danno per i creditori?
No, la Cassazione ha stabilito che l’eventus damni prescinde dal fatto che il destinatario del pagamento sia ammesso o meno allo stato passivo della procedura.
Quali sono gli oneri probatori del curatore fallimentare?
Il curatore deve dimostrare l’esistenza di crediti anteriori all’atto e che tale atto ha modificato il patrimonio del debitore in modo da ostacolare il recupero delle somme da parte dei creditori.