Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10181 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27143 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Milano, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
e nei confronti di
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, Procura della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano
-intimati- nonché di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Milano, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-interventrice-
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 27 settembre 2021, n. 2748/21; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di RAGIONE_SOCIALE;
a sostegno della decisione, quanto alla legittimazione della società RAGIONE_SOCIALE, ha considerato che il considerevole credito vantato di euro 421.501,97 per canoni di locazione non pagati, oggetto di due decreti ingiuntivi non provvisoriamente esecutivi, non poteva essere paralizzato dal controcredito vantato dalla debitrice, sia perché questo secondo non risultava provato, sia perché i contratti di locazione da cui era scaturito il credito azionato da COGNOME contenevano la clausola solve et repete , in base alla quale la conduttrice non poteva far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute;
-inoltre, ha rilevato ancora la corte territoriale, non v’era alcuna moratoria o riduzione di pagamento con riguardo al periodo di lockdown (marzo-maggio 2020), poiché la normativa emergenziale non era applicabile alle attività di magazzinaggio e di trasporto svolte dalla debitrice, la quale aveva peraltro maturato debiti, per euro 89.873,32, già in relazione al periodo antecedente, ossia da novembre 2019 a febbraio 2020;
-specificamente con riguardo alla situazione d’insolvenza, la corte d’appello ha poi sottolineato che la debitrice non ha prestato la garanzia specificamente dedicata al credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE nel termine allo scopo assegnato dal tribunale, di modo che, in mancanza di un impegno concreto, l’astratta disponibilità a farlo non ne provava in alcun modo la solvibilità;
-e comunque, ha aggiunto, la valutazione d’insolvenza era confortata dalla sussistenza di altri crediti alla data del fallimento, riferiti dal curatore, nonché dall’esame dei dati di bilancio del 2019, che rivelavano l’incapacità della debitrice di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare anzitutto all’estinzione dei debiti;
contro questa sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi e illustra con memoria, cui la sola RAGIONE_SOCIALE risponde con controricorso;
con memoria di costituzione corredata di procura interviene in giudizio RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria della scissione parziale di RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
-inammissibile è l’intervento in giudizio della società beneficiaria della scissione parziale, in base al consolidato orientamento (espresso anche dalle sezioni unite di questa Corte: vedi Cass., sez. un., n. 8557/23) secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso (qual è la società beneficiaria di scissione parziale: tra le più recenti, vedi Cass. n. 22277/23) può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti
necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito;
le relative voci di spesa vanno, peraltro, compensate, per mancanza d’incidenza sul giudizio della condotta dell’interventrice;
-col primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 e 15, ultimo comma, l.fall., perché la corte d’appello avrebbe trascurato che il credito vantato era contestato e comunque neutralizzato dal maggiore controcredito per il risarcimento dei danni scaturiti da abbondanti e prolungate infiltrazioni negli immobili oggetto dei contratti di locazione, peraltro posto a base della domanda riconvenzionale rispettivamente proposta nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE;
-il motivo è anzitutto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire, in quanto oggetto di rinuncia in memoria da parte del legale rappresentante della società ricorrente a seguito dell’accordo transattivo che assume di aver raggiunto con la beneficiaria della scissione di RAGIONE_SOCIALE, « sebbene di fatto sia legittimato ad insistere nella propria posizione » (punto 2 di pag. 2 della memoria);
e comunque esso è inammissibile, sia perché la ricorrente non si confronta a pieno con le statuizioni della corte d’appello, sia perché è rivolto a ottenere un sindacato di merito;
-la corte d’appello è difatti ben consapevole che il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE è contestato per l’affermata esistenza di un controcredito di entità superiore, per cui ha delibato la configurabilità del controcredito e l’ha esclusa , sia per mancanza di prova, sia per l’operatività della clausola solve et repete , la quale produce effetti sul piano sostanziale, incidendo, appunto, sull’adempimento (come chiarito già da Cass. n. 2227/95);
-d’altronde, l’esistenza di contestazioni del credito, per quanto serie, non può essere assimilata all’inesistenza di esso
(Cass. n. 34531/22) e l’esistenza del credito, per quanto contestata, è un dato oggettivo, che non può dipendere dall’atteggiamento o dall’opinione soggettiva del debitore (Cass. n. 19311/23); laddove col ricorso la società si limita ad affermare assertivamente che « I documenti prodotti…sono già di per sé sufficienti a dimostrare l’esistenza del proprio controcredito in misura maggiore a quello vantato dal creditore RAGIONE_SOCIALE »;
-queste considerazioni comportano l’assorbimento del quarto motivo di ricorso , col quale la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per omesso esame del fatto decisivo della sussistenza del controcredito risarcitorio in questione;
-col secondo motivo di ricorso la società lamenta la violazione dell’art. 10, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, come successivamente modificato, là dove la corte d’appello ha ritenuto inapplicabile la legislazione emergenziale, omettendo quindi di considerare incolpevole l’inadempimento dell’obbligo di versamento dei canoni di locazione e conseguentemente di escludere la situazione d’insolvenza;
anche questo motivo è inammissibile, posto che, anche in tesi, la mancanza di colpevolezza dell’inadempimento di per sé non comporta l’impotenza solo transitoria e non già strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni ; laddove, nel caso in esame, la corte d’appello ha accertato, con statuizione non contrastata in ricorso, che la ricorrente aveva già maturato un rilevante debito, di circa euro 90.000,00, in epoca antecedente al periodo del lockdown ;
pure inammissibile è il terzo motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione degli artt. 1 e 5 l.fall., perché la corte d’appello avrebbe trascurato, omettendo l’esame del bilancio di esercizio aggiornato all’anno 2021, che la società ha debiti irrisori e sotto soglia, un rapporto in corso dal quale ricavava incassi mensili di euro 21.000,00 e annuali di euro 250.000,00, oltre a contratti di
subaffitto e a un lucroso contratto con RAGIONE_SOCIALE, e ha provato di aver ricevuto un accredito di 200.000,00 a garanzia da parte di RAGIONE_SOCIALE nonché la disponibilità da parte di RAGIONE_SOCIALE a rilasciare una garanzia per euro 277.702,99;
la censura pecca di carenza di specificità, perché con essa non si indica quando siano stati prodotti i lucrosi contratti menzionati, né se ne riporta compiutamente il contenuto; e anche quanto al bilancio aggiornato al 2021, ci si limita a riferire degli incassi, senza riportarne per il resto il contenuto e senza contrastare l’accertamento in fatto, basato sulle dichiarazioni del curatore, concernente la modesta liquidità presente sul conto della società in prossimità del fallimento, prevalentemente drenata in favore di società collegata alla fallita;
in ogni caso con la censura si mira a sovvertire, di là dallo schermo della deduzione di violazione di legge, l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, oltre i limiti consentiti dalla novella dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., al regime della quale è soggetta l’impugnazione della sentenza: si consideri che, pure a fronte della qualificazione di astrattezza della disponibilità a fornire garanzie per il pagamento del debito contenuta in sentenza, mancando « un impegno concreto formalizzato in una fideiussione o in assegno specificatamente dedicati al credito dell’RAGIONE_SOCIALE », la ricorrente, quanto a RAGIONE_SOCIALE, si limita a ribadirne la disponibilità a rilasciare garanzia in favore della creditrice per € 277.000,00 mentre, quanto a RAGIONE_SOCIALE, riferisce di aver prodotto in atti, senza specificare quando (si legge difatti a pag. 2 del ricorso che « All’udienza del 07.05 .2021 la RAGIONE_SOCIALE dava atto della presenza di due garanzie, una deliberata da RAGIONE_SOCIALE in data 25.3.2021… » enfasi aggiunta-), una PEC datata 25.3.2021 con la quale si dava atto genericamente dell’ accredito di € 200.000,00;
-del tutto generico e pertanto inammissibile è, infine, l’ ultimo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione dell’art. 191
c.p.c., l’omessa possibilità di contraddittorio e di difesa tecnica e la violazione dell’art. 6 della Cedu e dell’art. 111 Cost. e del diritto di difesa, posto che l’oggetto che si ipotizza della consulenza tecnica non espletata (ossia l’analisi della « reale posizione societaria » della fallita, con riferimento ai debiti esistenti, ai crediti vantati e, in definitiva, alla solvibilità) ne evidenzia la natura meramente esplorativa (sul divieto della consulenza meramente esplorativa cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 3086/22, punto 21);
-il ricorso, in definitiva, è inammissibile, per l’inammissibilità di tutti i motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nonché l’intervento di RAGIONE_SOCIALE, compensa le voci di spesa concernenti l’intervento e condanna la ricorrente a pagare le spese sostenute dalla controparte costituita, che liquida in euro 5700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.