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Sospensione Esecuzione Sentenza per Periculum in Mora

L’ordinanza conferma il principio per cui la sospensione dell’esecuzione di una sentenza può essere concessa in presenza di un concreto ‘periculum in mora’, anche a fronte di una possibile perdita economica per la parte appellata. La tutela del diritto all’abitazione prevale in questo caso.

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Pubblicato il 24 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

R.G.C. n. 404-1 / 2025

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione prima Civile La Corte, riunita nella Camera di Consiglio del giorno 19.05.2025 nelle persone dei Signori Magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00000404-1_2025_DEPOSITO_MINUTA 19_06_2025_ PUBBLICAZIONE_20_06_2025

nel procedimento civile iscritto al R.G.C. n. 404-1/2025 – visto il ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato da al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 984/2025 del Tribunale di Torino, nonché le note scritte per la prima udienza di comparizione delle parti del 10 giugno 2025;

– viste le note tempestivamente depositate in ossequio al decreto di trattazione scritta dall’appellata rappresentata dalla mandataria ritualmente costituita;

– viste le note depositate dai terzi intervenuti – tanto premesso la Corte Osserva 1. Con ricorso ex art 351 c.p.c. il signor ha presentato istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva e/o dell’esecuzione della sentenza n. 984/2025 del Tribunale di Torino.

La richiesta si basa sulla sussistenza di “gravi e fondati motivi,” che includono il fumus boni iuris (inteso come probabile fondatezza dell’impugnazione) e il periculum in mora (inteso come grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza).

Il fumus boni iuris è ravvisato nella:

i) carenza di legittimazione attiva di ;

ii) prescrizione degli interessi;

iii) irregolarità nei conteggi bancari.

Il periculum in mora è, secondo l’appellante, in re ipsa sulla scorta di varie considerazioni:

i) la procedura esecutiva immobiliare (n. 656/2021 R.G.E.), basata titoli ritenuti dall’appellante palesemente illegittimi, è in fase di vendita;

ii) l’immobile oggetto dell’esecuzione è l’unico bene di proprietà nonché abituale dimora e residenza dell’intero nucleo familiare dell’appellante e la sua espropriazione causerebbe danni patrimoniali e non patrimoniali, irreversibili e devastanti, senza possibilità di rientrare in possesso in caso di accoglimento dell’appello;

iii) il signor è di soli €10.000,00, il che solleva dubbi sulla certezza della restituzione di quanto corrisposto in caso di accoglimento dell’appello.

2.

Gli intervenuti ( hanno aderito a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate da , attore appellante, in particolare per quanto riguarda la richiesta di sospensiva ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c. si oppone all’istanza di sospensione, sostenendo che l’impugnazione non è manifestamente fondata e che dall’esecuzione non può derivare un pregiudizio grave e irreparabile.

In particolare, sul periculum in mora rileva che:

i) la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza non produrrebbe la sospensione della procedura esecutiva immobiliare (n. 656/2021), in quanto vi sono altri creditori (compresa per altri crediti) muniti di titolo esecutivo che possono dare impulso al procedimento;

ii) gli immobili pignorati sono già stati aggiudicati nel corso del procedimento esecutivo;

iii)

riguardo alla capacità patrimoniale di evidenzia che la società è stata costituita ai sensi della Legge n. 130/1999 (cartolarizzazione) ed è iscritta all’Elenco delle società veicolo presso la Banca d’Italia.

Il suo bilancio al 31/12/2023 evidenzia una liquidità disponibile di €384.191,00 e una revisione contabile ha confermato che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria.

Il patrimonio cartolarizzato ha un valore nominale significativo, dimostrando la solidità finanziaria e la capacità di far fronte a eventuali restituzioni.

4.

L’art. 283 c.p.c. nella sua nuova formulazione, subordina la facoltà di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado qualora “l’impugnazione appare manifestamente fondata” ovvero “se dalla esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.

5.

Nel caso in esame, a prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris, che sarà oggetto di approfondito scrutinio in sede di merito, la Corte ritiene sussistente un concreto periculum in mora, idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta di sospensione.

Non è la mera esistenza di una procedura esecutiva immobiliare a costituire elemento sufficiente per giustificare la misura cautelare, bensì il fatto che l’immobile oggetto dell’esecuzione costituisca – come indicato dall’appellante e non contestato dalla parte appellata – l’unica abitazione dell’appellante e del suo nucleo familiare.

La perdita forzosa di tale bene, per sua natura non fungibile, comporterebbe un pregiudizio grave e irreversibile, anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali alla casa, alla vita familiare e alla dignità della persona.

Un danno, pertanto, non altrimenti rimediabile.

In questo quadro, il pregiudizio patrimoniale ipotetico a carico della parte appellata derivante dalla sospensione non appare quindi comparabile con il danno concreto e imminente, anche non patrimoniale, che l’esecuzione potrebbe arrecare all’appellante.

Il fatto che l’esecuzione possa teoricamente procedere in forza di diversi titoli azionati da soggetti terzi esula dall’area di intervento di questa Corte e non inficia le sovra esposte conclusioni.

Pertanto, impregiudicata ogni valutazione sul merito della

ACCOGLIE l’istanza e, per l’effetto, SOSPENDE l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata fino alla definizione del giudizio di appello.

Si comunichi.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 19.05.2025.

Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Il Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME Pappalettere

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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