Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10706 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 10706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30028/2021 R.G. proposto da:
COGNOME *NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO* che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME NOME che la rappresentano e difendono
–controricorrente–
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1680/2021 pubblicata il 20/5/2021, R.G. n. 2299/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati indicati in epigrafe (o dai loro superstiti), già dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro.
La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che la disdetta RAGIONE_SOCIALE del 12 ottobre 2015 ed il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con estinzione del beneficio alla data del 31 dicembre 2015, risultavano legittimi, posto che nulla osta all’eliminazione di benefici previsti da contratti/accordi collettivi anche per i pensionati, in presenza di originari obblighi assunti a tempo indeterminato.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso la società intimata, che ha altresì depositato memoria.
Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dal procuratore speciale), notificato a controparte.
CONSIDERATO CHE
deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente, nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ., dal difensore munito di mandato speciale ed è stata notificata ai difensori dell’RAGIONE_SOCIALE;
nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non ‘accettizio’, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
l’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, devono essere poste a carico dei ricorrenti come da dispositivo;
non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2023.