Definizione
La dichiarazione formale con cui una parte rinuncia a proseguire il giudizio intrapreso, determinandone l'estinzione se accettata dalla controparte.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 135 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 77% dei casi il giudizio si è estinto.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 7%
- Rigettato 5%
- Inammissibile 8%
- Estinto 77%
- Altro 4%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 540%
- Civile Sez. Lavoro35%
- Civile Sez. 126%
Precedenti più richiamati
- Cass. 23620/2017in 3 provvedimenti
- Cass. 15996/2018in 3 provvedimenti
- Cass. S.U. 28182/2020in 4 provvedimenti
- Cass. 21894/2009in 4 provvedimenti
- Cass. 9857/2011in 4 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La società concessionaria di uno specchio acqueo e di una piattaforma marina riceveva un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 dall'ente di riscossione locale, che pretendeva oltre quarantamila euro tra imposta, sanzioni e interessi. Dopo due gradi di merito sfavorevoli, la contribuente impugnava la decisione dinanzi ai giudici di legittimità. Nelle more del procedimento, la società ha tuttavia depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente accettata dalla controparte pubblica con accordo sulla compensazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha preso atto della concorde volontà difensiva, dichiarando estinto il giudizio e stabilendo che l'abbandono concordato della lite evita l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.
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La vicenda nasce dall'impugnazione di una pronuncia d'appello milanese davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente aveva sollevato otto motivi di censura contro la decisione sfavorevole, mentre le controparti, tra cui i soggetti danneggiati e la compagnia assicurativa, avevano depositato regolari controricorsi per difendere la validità della sentenza precedente. Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un assetto concordato della lite. Il ricorrente ha quindi depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione specificando la compensazione delle spese di lite. Tutte le controparti hanno formalmente notificato e depositato la propria accettazione della rinuncia. I Supremi Giudici hanno preso atto della concorde volontà espressa e hanno dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia, senza pronunciare alcuna condanna economica relativa alle spese legali sostenute.
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Tre lavoratori hanno impugnato davanti alla Corte di Cassazione la decisione della Corte d'Appello favorevole a una fondazione teatrale. Prima della decisione dei giudici, i dipendenti hanno notificato l'atto formale di rinuncia al ricorso in Cassazione. L'ente resistente, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha formalizzato la propria adesione alla chiusura del contenzioso. I giudici supremi hanno accertato la regolarità della procedura e la volontà concorde delle parti di porre fine alla disputa. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato estinto il processo senza condannare nessuna delle parti al rimborso delle spese legali, azzerando ogni pendenza processuale tra i lavoratori e il datore di lavoro.
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I ricorrenti e il convenuto, parti di una causa civile riassunta davanti alla Corte d'Appello, hanno formalizzato la volontà di non proseguire la controversia. I primi hanno depositato la rinuncia agli atti del giudizio e il secondo ha notificato la propria formale accettazione, trovando un'intesa completa sulla compensazione delle spese di lite. La Corte d'Appello di Firenze ha verificato la regolarità formale degli atti di rinuncia e accettazione. Constatata l'assenza di contestazioni e l'intesa sulle spese, il collegio giudicante ha dichiarato l'estinzione del processo e ha ordinato la definitiva cancellazione della causa dal ruolo.
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Un'azienda attiva nella logistica portuale ha impugnato una richiesta di pagamento della tassa sui rifiuti notificata dalla società di riscossione locale per alcune aree operative. Dopo le decisioni dei giudici tributari, la contribuente ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il procedimento di legittimità, l'azienda e l'ente di riscossione hanno sottoscritto un accordo transattivo extragiudiziale per dirimere ogni contrasto economico. Entrambe le parti hanno quindi depositato un'istanza congiunta chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali. I giudici supremi hanno accertato la chiusura anticipata del processo per rinuncia agli atti. L'ordinanza ha inoltre stabilito che, in caso di accordo e conseguente rinuncia, la parte ricorrente non deve versare il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria inapplicabile a queste fattispecie.
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La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della rinuncia agli atti del giudizio presentata dall'appellante. Il caso chiarisce che, se la controparte è contumace, non è necessaria la notifica della rinuncia, portando alla chiusura del caso senza condanna alle spese.
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Un'azienda ha chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata per gli abbonamenti di telefonia mobile aziendale. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la restituzione delle somme. La società ha quindi promosso un contenzioso tributario, ma ha perso sia in primo che in secondo grado. Di conseguenza, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha scelto di depositare formale rinuncia agli atti. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà del contribuente, confermando la rinuncia al ricorso tributario. I giudici hanno dichiarato l'estinzione del processo e hanno disposto la compensazione delle spese di lite.
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Una società edile ha chiesto il risarcimento danni ad una compagnia assicurativa per l'inoperatività di una polizza. La Corte d'Appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando il collegio arbitrale come competente. La società edile ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo anche un regolamento di competenza. Durante il processo, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Entrambe hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, senza condanna alle spese processuali tra le parti che hanno partecipato attivamente.
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Un investitore esperto aveva acquistato obbligazioni argentine tramite una banca. Inizialmente, un tribunale aveva condannato la banca per violazione degli obblighi informativi banca, riconoscendo un risarcimento. La Corte d'Appello, tuttavia, ribaltò la decisione. Essa ritenne che l'investitore, data la sua esperienza e propensione al rischio, non avesse subito alcun danno effettivo, avendo già recuperato l'importo investito vendendo i titoli. Inoltre, la Corte d'Appello criticò la sua condotta processuale. Giunto in Cassazione, l'erede dell'investitore ha rinunciato agli atti del giudizio. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo, compensando interamente le spese legali tra le parti e chiarendo che non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo in caso di estinzione.
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Un proprietario ha ampliato un edificio adiacente a quello di un vicino, generando una controversia sulle distanze legali tra edifici. La questione centrale riguardava l'applicazione delle normative urbanistiche, in particolare se i lavori fossero stati completati prima o dopo l'entrata in vigore di un nuovo piano regolatore. Dopo un lungo iter giudiziario, che ha incluso un rinvio della Cassazione per un riesame sull'onere della prova, la Corte d'Appello ha nuovamente condannato il Costruttore alla demolizione per violazione delle distanze minime previste dal D.M. 1444/1968. Tuttavia, prima della decisione finale in Cassazione, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi. La Suprema Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese, a causa della reciproca rinuncia.
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Un cittadino ha richiesto il rimborso IVA su tariffa rifiuti applicata indebitamente sulla TIA dalla società di gestione comunale. Il contribuente sosteneva che la tariffa costituisse un vero e proprio tributo e non un corrispettivo per un servizio privato. Di conseguenza, l'applicazione dell'IVA risultava illegittima. I giudici di merito hanno confermato la natura pubblicistica e tributaria della tariffa, accogliendo le pretese restitutorie dell'utente. La società concessionaria ha impugnato la decisione sostenendo la natura privatistica del prelievo. Giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale. Entrambi i soggetti hanno formalizzato la rinuncia ai rispettivi ricorsi. La Suprema Corte ha preso atto della conciliazione, dichiarando l'estinzione definitiva del procedimento e disponendo la compensazione totale delle spese di lite.
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L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento milionario a una società per imposte non versate e relative sanzioni. Dopo vari gradi di giudizio e una prima pronuncia della Corte di Cassazione, l'impresa ha proposto ricorso per revocazione. Durante la pendenza del giudizio, l'ente pubblico e il contribuente hanno siglato un accordo conciliativo tributario. L'intesa ha rideterminato gli importi sanzionatori e regolato le pretese impositive originarie. Di conseguenza, la società ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso e l'Amministrazione finanziaria ha accettato tale scelta. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.
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Due ex direttori di un'azienda sanitaria hanno richiesto un maggiore **compenso dirigenti pubblici**, sostenendo che i loro contratti quinquennali non rispettavano i minimi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L'azienda ha contestato la richiesta. Dopo un percorso giudiziario che ha visto esiti alterni, i direttori hanno presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Questo è avvenuto perché i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso, con l'accettazione della controparte, ponendo fine alla controversia senza una decisione sul merito del **compenso dirigenti pubblici** e sancendo l'importanza della rinuncia processuale.
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La controversia riguardava l'opposizione a sanzioni amministrative promossa dal legale rappresentante di una cooperativa agricola contro un ente regionale. Dopo la sentenza di secondo grado, la parte privata ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale per dirimere la contesa. A seguito di tale accordo, i ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia al ricorso per transazione. L'amministrazione pubblica intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità. I giudici hanno quindi dichiarato la formale estinzione del processo, chiudendo definitivamente la lite senza alcuna condanna alle spese legali.
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Un professionista legale ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze a un'azienda cliente tramite decreto ingiuntivo. Il tribunale ha ridotto la cifra dovuta. Successivamente, il legale ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la somma. Prima della decisione dei giudici di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale per chiudere la vertenza. Il legale ha quindi presentato la formale rinuncia agli atti. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio sulla liquidazione compensi professionali. Contestualmente, i giudici hanno disposto la totale compensazione delle spese del processo, considerando superato il contenzioso grazie all'accordo privato raggiunto tra le parti.
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Un Ente pubblico ha impugnato una sentenza d'appello sfavorevole, ma prima dell'udienza ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo la compensazione delle spese legali. Il Cittadino controricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto senza manifestare adesione o accettazione espressa. La Corte Suprema ha dichiarato l'estinzione immediata del giudizio, ribadendo che l'abbandono dell'impugnazione produce effetti diretti e irrevocabili anche senza il consenso dell'avversario. I giudici hanno condannato l'Ente rinunciante a rimborsare integralmente le spese di difesa sostenute dal privato, escludendo tuttavia l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Una committente si opponeva a un decreto ingiuntivo richiesto dall'impresa appaltatrice per il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento. Dopo l'esito sfavorevole nei gradi di merito, la proprietaria dell'immobile decideva di impugnare la decisione davanti ai giudici di legittimità. Nel corso del procedimento di ultimo grado, la ricorrente ha formalizzato una regolare rinuncia al ricorso per cassazione attraverso i propri difensori muniti di procura speciale. La ditta esecutrice dei lavori non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità, rimanendo intimata. Constatata la piena validità formale dell'atto abdicativo, la Corte Suprema ha decretato l'estinzione definitiva della controversia, senza procedere ad alcuna liquidazione delle spese legali a favore della controparte assente.
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Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione il diniego della protezione internazionale. Il mandato rilasciato al difensore presentava un difetto di certificazione formale, fattore che avrebbe condotto al rigetto del ricorso. Tuttavia, prima della decisione, l'interessato ha presentato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia volontaria prevale sui vizi formali dell'atto, determinando la chiusura immediata del processo. I giudici hanno dichiarato l'estinzione della causa, esonerando il ricorrente dal pagamento delle spese di lite in quanto l'amministrazione pubblica si era limitata a una semplice richiesta di partecipazione senza svolgere difese effettive.
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I proprietari di un fondo agricolo hanno citato in giudizio l'affittuario per ottenere la risoluzione del contratto di affitto, il rilascio del terreno e il risarcimento dei danni per presunte opere non autorizzate. L'affittuario ha resistito chiedendo l'indennità per le migliorie apportate al fondo. Dopo le decisioni di merito, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo prima dell'adunanza di legittimità. I proprietari hanno depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione e l'affittuario vi ha aderito chiedendo la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, escludendo la condanna alle spese e l'obbligo del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
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La controversia dinanzi alla Corte Suprema si chiude anticipatamente. Il ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo la compensazione delle spese legali. La controparte costituita ha notificato e depositato regolare atto di accettazione. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia bilaterale, disponendo il non luogo a provvedere sulle spese. I giudici hanno inoltre chiarito un principio fondamentale sulle tasse giudiziarie: la rinuncia concordata non comporta l'obbligo di versare il doppio del contributo unificato. Tale sanzione economica eccezionale colpisce infatti solo i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non l'abbandono concordato della lite.
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