Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16751 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Melito Porto di Salvo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 agosto 2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME.
RITENUTO IN FATTO
La misura cautelare reale oggetto del presente ricorso è stata disposta sulla base dei fatti di cui al procedimento n. 365/22 RGNR DDA pendente nei confronti dei fratelli COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e, nello specifico, per i reati previsti e puniti dagli articoli 81, 110 cod. pen. e 11, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 74 del 2000.
(“A4-1-•
N
Secondo la prospettiva accusatoria i COGNOME, in concorso tra loro, quali soci fondatori della RAGIONE_SOCIALE, a fronte di un rilevante debito tributa maturato dal 19 maggio 2016, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte, avrebbero disnnesso, attraverso alienazioni simulate e comunque fraudolente, tutto il proprio patrimonio aziendale in favore di quattro società da loro costituite ad hoc e a loro riconducibili – per essere le rispettive quote detenute da loro parenti – ossia la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, così deprivando la RAGIONE_SOCIALE, della sua consistenza mobiliare, immobiliare e contrattuale, in maniera idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; procedura coattiva attivata solo in parte essendovi stata la notifica di una cartella di pagamento, che avrebbe avuto sicuramente esito negativo a fronte di un patrimonio incapiente.
La riconducibilità agli indagati delle nuove società trovava giustificazione, nell’ottica dell’accusa, nella continuità “familiare” delle compagini societarie e nel “travaso” di beni, maestranze e clientela dalla RAGIONE_SOCIALE alle quattro società neocostituite.
2.L’indagine trae origine dal monitoraggio della RAGIONE_SOCIALE, destinataria della interdittiva antimafia n. 00017139, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, e sottoposta, in data 1.7.2020, ad amministrazione giudiziaria da parte del Tribunale di Reggio Calabria.
In particolare, nel corso della gestione giudiziaria della società RAGIONE_SOCIALE, con capitale sociale detenuto da COGNOME NOME, classe 1994, figlio di COGNOME NOME e da COGNOME NOME COGNOME, genero di COGNOME NOME, era emersa una serie di attività anomale intercorse tra detta società e la RAGIONE_SOCIALE
Si accertava che all’indomani della costituzione della prima, la seconda le aveva immediatamente ceduto gran parte del proprio parco automezzi e delle maestranze, secondo una linea di continuità confermata dall’essere i fornitori e i clienti della RAGIONE_SOCIALE gli stessi fornitori della RAGIONE_SOCIALE
Dal prosieguo delle indagini era dunque emerso che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo formalmente legate da alcun rapporto di direzione e di coordinamento e pur a fronte di una diversa composizione degli organi sociali, si inserivano in un sottoinsieme di società a conduzione familiare operante prevalentemente nel settore degli autotrasporti i cui soci erano attinti da diversi precedenti penali.
Le ulteriori attività investigative consentivano di constatare che le operazioni di cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE avevano coinvolto altre società
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condotte da membri della stessa famiglia: la RAGIONE_SOCIALE, con capitale sociale interamente detenuto da COGNOME NOME, classe 1994, figlio di COGNOME NOME; la RAGIONE_SOCIALE, con capitale sociale detenuto da NOME classe 1991 e COGNOME NOME, figli di COGNOME NOME; e la RAGIONE_SOCIALE, con capitale detenuto dai tre cugini: NOME, classe 1991, figlio di COGNOME NOME, NOME classe 1994, figlio di NOME e NOME, classe DATA_NASCITA, figlio di NOME NOME.
Sulla scorta dell’imputazione mossa nel citato procedimento penale n. 365/22 CODICE_FISCALE, veniva quindi avanzata richiesta di provvedimento cautelare reale.
Il Gip del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 15/06/2022, nell’accogliere in parte le richieste della procura, disponeva, ai sensi degli articol 240 e 321, cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale e patrimonio aziendale delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in quanto la loro costituzione er servita a commettere il reato e la libera disponibilità del patrimonio aziendale avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del delitto di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 74 del 2000; provvedeva, inoltre, ai sensi dell’articolo 12-bis del d. Igs. n. 74 del 2000, e quale profitto del reato, al sequestro preventivo diretto dei beni ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE alle predett società, e, in subordine al sequestro per equivalente dei beni rientranti nella disponibilità dei tre fratelli COGNOME sino a concorrenza di euro 785.313, coincidente con la somma ottenuta dalla cessione dei predetti beni.
Il Gip respingeva, invece, la richiesta della procura di sequestro di un profitto corrispondente ad euro 1.235.970,17 ovvero di una somma pari alla somma totale delle imposte evase, evidenziando come il profitto confiscabile non potesse identificarsi con il risparmio di spesa derivante dall’intero debito tributario no soddisfatto ma con il solo valore dei beni sottratti alla garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria che agisce per il recupero dei beni stessi.
3.Avverso tale provvedimento NOME NOME proponeva impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 3 agosto 2022, confermativa del provvedimento del gip.
4.Avverso detta ordinanza l’indagato, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e del
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periculum in mora; insussistenza di motivazione sulle ragioni che hanno portato al sequestro aziendale essendovi già sequestro dei beni alienati, costituenti il profitto del debito tributario.
In relazione al primo profilo si deduce l’assenza di qualsivoglia cointeressenza economica tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Si contesta il ruolo attribuito nell’ordinanza a NOME NOME, la non significatività, a tale fine dei trasferimenti, reali e non simulati, il congruo prez al quale detti automezzi furono trasferiti, l’irrilevanza del passaggio di clien dall’una all’altra società clienti fornitori e lavoratori dipendenti.
Il ricorrente si duole altresì della mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora relativoVvincolo del patrimonio aziendale della RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitati i giudici di merito ad affermare che sussiste il pericolo concreto e altamente probabile che la libera disponibilità del patrimonio aziendale della società RAGIONE_SOCIALE possa aggravare o protrarre le conseguenze del delitto di cui all’art. 11 del d.lgs n. 74 del 2000.
6.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321, 1 comma cod. proc. pen. ed all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Le censure investono la mancanza o comunque l’apparenza della motivazione addotta a supporto del sequetro facoltativo del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE. 4.4e,c,’
Si evidenzia che il .NUMERO_DOCUMENTO è stato giustificato dal Tribunale del riesame, così come dal Gip., per evitare che detta società, la cui costituzione è servita a commettere il reato contestato, potesse protrarre le conseguenze del reato alienando a prezzi falsati i beni ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE ad altre società del gruppo o a terzi per tale via ostacolando le ragioni dell’erario, pur essendo stata tale esigenza già salvaguardata dal sequestro diretto obbligatorio ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 321, comma 2, cod. proc. pen., dei beni “travasati”
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325, cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche a fronte della approfondita valutazione compiuta dal parte del tribunale del riesame di Reggio Calabria delle vicende criminose relative ai capi d’imputazione sottesi alla disposta misura cautelare reale e delle ragioni poste alla base della stessa deve escludersi il lamentato vizio di omessa motivazione che, a ben vedere, di fatto, si risolve nella reiterazione della medesima posizione difensiva prospettata in sede di riesame, solo perché ritenuta ricostruzione alternativa preferibile a quella del provvedimento impugnato.
3.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, avendo l’indagato censurato in sede di riesame esclusivamente il vizio di omessa motivazione sul fumus commisi delicti, non avendo mosso alcuna censura al profilo del periculum in mora o a quello della sufficienza del sequestro dei beni alienati.
4.Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/3/2023