Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19921 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19921 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25173/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e nei confronti di
la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA n. 46/2022 depositata il 27/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con tre motivi, contro la decisione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in epigrafe, reiettiva RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva radiato il ricorrente dall’albo per avere egli, quale proprietario, direttore sanitario e medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, detenuto materiali di provenienza illecita, di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ad uso esclusivamente ospedaliero. Il provvedimento era stato adottato in seguito alla segnalazione fatta all’RAGIONE_SOCIALE dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di ricettazione. Tale procedimento si era chiuso con la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 168 ter c.p. all’esito RAGIONE_SOCIALE messa alla prova a cui il ricorrente era stato ammesso;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso e nota spese;
la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
considerato che:
1.il primo motivo di ricorso è rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3, c.p.c.) in relazione all’art. 28, 1° comma, d.lgs. 233/1946, all’art. 47 del d.P.R. n.221/1950, all’art. 546 c.p.p., all’art. 132 c.p.c., in subordine nullità RAGIONE_SOCIALE decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli’.
Con il motivo così rubricato il ricorrente censura la decisione per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE escluso che la mancata indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, RAGIONE_SOCIALE data RAGIONE_SOCIALE relativa adozione fosse causa di nullità;
2. il motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha affermato che il provvedimento, malgrado fosse privo RAGIONE_SOCIALE data, non era nullo in quanto, come ricavabile dagli atti del procedimento sanzionatorio prodotti dal ricorrente e dall’RAGIONE_SOCIALE, la data di adozione del provvedimento coincideva con la data -il 6 ottobre 2021 –RAGIONE_SOCIALE ‘trattazione orale’ del procedimento sanzionatorio, svolta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. ‘La decisione con la quale è stata disposta la radiazione è stata disposta in esito alla seduta in Camera di consiglio in tale data (…). Ne consegue che la certezza RAGIONE_SOCIALE data di adozione RAGIONE_SOCIALE decisione che è stata formalmente trasfusa nel gravato atto, consente di integrare il dato temporale mancante in tale atto, essendo la data non apposta formalmente sul provvedimento ricavabile univocamente aliunde con il richiamo ivi riportato alla trattazione orale svolta dal RAGIONE_SOCIALE in data 6.10.021′. La RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che il ricorrente aveva contestato solo il dato formale RAGIONE_SOCIALE ‘mera apposizione RAGIONE_SOCIALE data sul gravato atto, il quale ha la mera funzione di verbalizzazione ed esternazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dall’organo disciplinare e quindi RAGIONE_SOCIALE sua volontà validamente espressa nel corso RAGIONE_SOCIALE seduta del 6 ottobre 2021′. Il controricorrente riproduce
l’incipit RAGIONE_SOCIALE‘atto sanzionatorio: ‘Il RAGIONE_SOCIALE, nella seduta in Camera di RAGIONE_SOCIALE seguita alla trattazione orale, svoltasi in data 6/10/2021, ha deliberato di adottare il provvedimento RAGIONE_SOCIALE radiazione’.
2.1.L’art. 47 del d.P.R. 221/1950 stabilisce che la decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione RAGIONE_SOCIALE data in cui è stata adottata.
La disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione RAGIONE_SOCIALE decisione ma si incentra sulla ‘adozione’, di guisa che, anche in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., secondo cui i dispositivi RAGIONE_SOCIALE decisioni sono riportati nel verbale, deve ritenersi che, per regola, i due momenti coincidano.
Se ne ricava la correttezza RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata avendo la RAGIONE_SOCIALE accertato che il provvedimento richiamava la ‘trattazione orale svolta dal RAGIONE_SOCIALE in data 6.10.2021, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale si afferma che è stata deliberata l’adozione del provvedimento’ e essendo stato allegato dal ricorrente che la indicazione RAGIONE_SOCIALE data del provvedimento è espressa mediante richiamo, nell’incipit del provvedimento stesso, alla data RAGIONE_SOCIALE relativa deliberazione che è seguita alla trattazione del procedimento;
3.il secondo motivo di ricorso è rubricato ‘nullità RAGIONE_SOCIALE decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione all’art. 111, 6° co. Cost, all’art. 28, 1° comma, d.lgs. 233/1946, all’art. 47 del d.P.R. n.221/1950, all’art. 546 c.p.p., all’art. 132 c.p.c., in subordine nullità RAGIONE_SOCIALE decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli’.
Con il motivo così rubricato il ricorrente, dopo aver riportato a pagina 12 del ricorso, la motivazione del provvedimento sanzionatorio, sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la motivazione fosse oppure -come sostenuto dal ricorrente -non fosse ‘adeguata’ laddove invece,
attraverso riferimenti al procedimento penale e ai relativi atti, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe finito per dare al provvedimento sanzionatorio una motivazione ‘a posteriori’;
il motivo è infondato.
4.1.L’art. 47 del d.P.R. 221/1950 stabilisce che la decisione sanzionatoria deve, a pena di nullità, contenere ‘l’esposizione dei motivi’.
4.2. La norma si riferisce alla motivazione discorso ossia alla esternazione dei motivi sostanziali RAGIONE_SOCIALE decisione sanzionatoria.
4.3. Il ricorrente, da un lato, pone l’accento sull’equivoco riferimento ora alla motivazione -discorso ora alla motivazione -sostanziale laddove la RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato (v. pagina 5 RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata) che le eccezioni sollevate dall’odierno ricorrente, di ‘nullità del provvedimento per carenza di motivazione in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 d.P.R.221/1950’, erano ‘affidate ad una serie di argomentazioni accumunate dalla tesi di fondo inerente la contestazione RAGIONE_SOCIALE commissione dei fatti e del difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo cioè RAGIONE_SOCIALE consapevolezza del carattere illecito RAGIONE_SOCIALE provenienza e RAGIONE_SOCIALE determinazione del materiale rinvenuto presso la clinica veterinaria’, erano cioè eccezioni inerenti alla motivazione sostanziale. Il ricorrente, dall’altro lato, censura la decisione impugnata sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE abbia integrato la motivazione del provvedimento sanzionatorio, non assente ma, sempre secondo il ricorrente, deficitaria, laddove invece, la RAGIONE_SOCIALE, nell’esercizio dei suoi poteri di giudice RAGIONE_SOCIALE legittimità -merito del provvedimento sanzionatorio, ha provveduto, da pagina 5 a pagina 9 RAGIONE_SOCIALE decisione, ad un accertamento positivo dei fatti imputati e RAGIONE_SOCIALE responsabilità professionale RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente sulla scorta, essenzialmente, RAGIONE_SOCIALE documentazione del procedimento sanzionatorio;
il terzo motivo di ricorso è rubricato ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n.5, c.p.c.), in relazione all’art. 28, 1° comma, d.lgs. 233/1946, agli artt. 47 e 41 d.P.R. n.221/1950, all’art. 546 c.p.p., all’art. 132 c.p.c., in subordine nullità RAGIONE_SOCIALE decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli’.
Con il motivo così rubricato la decisione impugnata viene censurata per avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenuto motivato il provvedimento sanzionatorio anche in ordine alla scelta RAGIONE_SOCIALE sanzione RAGIONE_SOCIALE radiazione;
il motivo è infondato. Deve ribadirsi quanto al precedente punto 4.3 riguardo alla motivazione discorso, alla motivazione sostanziale e ai poteri esercitati dalla commissione come giudice RAGIONE_SOCIALE legittimità -merito del provvedimento sanzionatorio. In tale contesto, la RAGIONE_SOCIALE (v. decisione impugnata, pagina 8, in particolare ultimo capoverso, e pagina 9, primi due capoversi), ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio in relazione alla proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione essendo possibile, dal complessivo contenuto del provvedimento, evincere i comportamenti contestati in relazione alla cui gravità la sanzione RAGIONE_SOCIALE radiazione è stata individuata come sanzione ‘più congrua’;
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 27 giugno 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME