Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2497 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2497 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25662-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud.13/12/2024 CC
domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 685/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 2093/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi al Tribunale di Brindisi una intimazione di pagamento notificata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed emessa in ragione di cartella esattoriale per credito RAGIONE_SOCIALE derivante da omissione di contributi per contributi di operai agricoli. Si costituivano gli Uffici resistenti. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 2035/2014 del 13/11/2014 rigettava il ricorso ritenendo formatosi il giudicato con riguardo a precedente impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale.
Avverso detta pronuncia la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. Si costituivano nel giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. La Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 685/2021 depositata in data 22/07/2021 rigettava l’appello.
La società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con impugnazione articolata su tre motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Con atto depositato in data 23/10/2024 la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di aver aderito alla c.d. rottamazionequater di cui all’art. 1, commi 231 -252, RAGIONE_SOCIALEa legge 29/12/2022. n. 197 e, in ogni caso, ha rinunciato al ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE, quale
controricorrente, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non ha aderito alla rinuncia e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/12/2024.
Considerato che:
Va premesso che la società ricorrente non ha depositato in atti prova RAGIONE_SOCIALE‘integrale pagamento RAGIONE_SOCIALEe rate dovute per la definizione agevolata dei carichi all’origine RAGIONE_SOCIALEa controversia. La parte ricorrente, nondimeno, con la nota depositata in atti in data 23/10/2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 28/05/2020, n. 10140). In questo caso la sentenza di merito impugnata ha respinto l’impugnazione del ricorrente avverso la cartella esattoriale, sicché l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato di una sentenza inequivocabilmente favorevole alla parte controricorrente senza che residui dubbio alcuno circa il diritto controverso.
Le spese vanno liquidate nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella misura indicata in dispositivo, in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna
alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale RAGIONE_SOCIALEa condanna del rinunciante al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22/05/2020, n. 9474).
2.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio , alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, in ordine alla spettanza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare RAGIONE_SOCIALEa pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10055)
Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. ss. u. 19/07/2024 n.20018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, spese liquidate in euro 7.000,00 (settemila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 13