Ricorso per cassazione inammissibile: no all’impugnazione di ordinanze cautelari
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura civile, confermando perché un ricorso per cassazione inammissibile sia l’esito inevitabile quando si tenta di impugnare un’ordinanza emessa in sede di reclamo possessorio. La vicenda, nata da un conflitto familiare sulla disponibilità di un immobile, offre lo spunto per analizzare i confini della tutela cautelare e le vie corrette per far valere le proprie ragioni in giudizio.
I Fatti di Causa: una Controversia Familiare
Il caso ha origine dalla richiesta di un nonno di essere reintegrato nel possesso pieno ed esclusivo di un immobile di sua proprietà. Il nipote, che occupava l’abitazione, si era visto ordinare dal Tribunale l’immediata cessazione dello spoglio e il rilascio della casa. Secondo la ricostruzione, il nipote era stato ospitato a mero titolo di cortesia, ma aveva successivamente cambiato la serratura della porta d’ingresso e di alcune stanze interne, impedendo di fatto l’accesso al nonno. Aveva inoltre richiesto il cambio di residenza presso l’immobile senza il consenso del proprietario.
Il nipote aveva presentato reclamo contro la prima ordinanza, ma il Tribunale lo aveva rigettato, confermando la reintegrazione in favore del nonno. Non contento, il nipote ha deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione.
La questione del ricorso per cassazione inammissibile
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un presunto errore procedurale avvenuto nella fase cautelare, sostenendo che tale errore non potesse essere fatto valere nel successivo giudizio di merito e che, quindi, l’unica via fosse il ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione. La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso per cassazione inammissibile sulla base di un orientamento giurisprudenziale solido e consolidato.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine: i provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti cautelari, inclusi quelli possessori decisi in sede di reclamo, sono privi del carattere della decisorietà e della definitività. Questo significa che non sono idonei a diventare ‘giudicato’, cioè a risolvere la controversia in modo stabile e non più contestabile.
La loro efficacia è puramente temporanea e strumentale, in attesa che la questione venga decisa nel giudizio di merito, che le parti hanno sempre la facoltà di instaurare. La Corte ha spiegato che il sistema processuale offre una tutela a ‘doppio binario’:
- Fase Cautelare e Sommaria: Rapida e urgente, si conclude con un’ordinanza che ha efficacia provvisoria. Questa ordinanza, anche se decide sul reclamo, non è definitiva.
- Fase di Merito: Eventuale e a cognizione piena, che si conclude con una sentenza. Solo questa sentenza è il provvedimento decisorio che può essere oggetto dei normali mezzi di impugnazione, fino alla Cassazione.
L’ordinanza cautelare, se il giudizio di merito non viene avviato, può acquisire una stabilità endoprocessuale, ma non diventa mai una decisione sul diritto in senso stretto. Pertanto, non può essere attaccata con il ricorso straordinario per cassazione, neanche se affetta da vizi procedurali. La Corte ha sottolineato che questa regola garantisce comunque il diritto di difesa, poiché le parti possono sempre ottenere una pronuncia definitiva attraverso il giudizio di merito.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con forza che la strada del ricorso per cassazione è preclusa contro le ordinanze cautelari. Chi si ritiene leso da un provvedimento di questo tipo non deve tentare la ‘scorciatoia’ dell’impugnazione straordinaria, ma deve attivare o proseguire il giudizio di merito, l’unica sede in cui la controversia può essere risolta in modo pieno e definitivo. La scelta di insistere con un ricorso palesemente inammissibile, come in questo caso, non solo non porta al risultato sperato, ma espone la parte soccombente a condanne accessorie, come il pagamento di somme ulteriori per lite temeraria, a dimostrazione della chiara infondatezza dell’iniziativa processuale.
È possibile fare ricorso per cassazione contro un’ordinanza che decide un reclamo in un procedimento possessorio?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali ordinanze sono prive dei caratteri di decisorietà e definitività, pertanto il ricorso è inammissibile.
Perché un’ordinanza cautelare non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione?
Perché è un provvedimento provvisorio, destinato a essere assorbito o superato dalla successiva sentenza di merito. Non risolve la controversia in modo definitivo e non è idoneo a passare in giudicato.
Qual è la via corretta per contestare nel merito un’ordinanza possessoria?
La via corretta è l’instaurazione del giudizio di merito, come previsto dall’art. 703, comma 4, c.p.c. Questa fase a cognizione piena consente un esame approfondito dei fatti e del diritto e si conclude con una sentenza, che è l’unico provvedimento pienamente impugnabile.