Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 190 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 190 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26593/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Oggetto: bancari
Contratti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 19/12/2025 CC
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1930/2021 depositata il 09/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1930/2021, pubblicata in data 9 luglio 2021, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE BPM SPA, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 259/2018, depositata il 30 gennaio 2018.
Quest’ultima aveva respinto la domanda -formulata dall’odierna ricorrente in relazione ad un rapporto di conto corrente con apertura di credito e ad un mutuo – volta a far condannare RAGIONE_SOCIALE BPM SPA alla ripetizione delle somme che la stessa ricorrente assumeva costituire addebiti illegittimi anche per il superamento del tasso soglia di legge.
Costituitosi l’istituto di credito, il Tribunale aveva integralmente respinto la domanda, rilevandone la genericità -tale da precludere, secondo lo stesso Tribunale, lo svolgimento di consulenza tecnica -ed osservando, quanto al mutuo, che il piano di ammortamento c.d. ‘alla francese’ che lo regolava non comportava anatocismo.
La Corte d’appello, nel disattendere il gravame, ha osservato:
-quanto al primo motivo -col quale l’odierna ricorrente censurava la decisione di prime cure per non aver disposto la consulenza tecnica ed opponeva che le allegazioni della citazione erano sufficientemente specifiche -che la società si era limitata ad in sistere nell’accertamento peritale ‘senza tuttavia indicare cosa dovrebbe accertare il consulente’ , sulla
scorta di documentazione incompleta e sulla base di un’allegazione dell’invalidità dei contratti prodotti in giudizio che risultava del tutto generica;
-quanto al secondo motivo -con il quale l’odierna ricorrente ribadiva la deduzione di sufficiente chiarezza della propria domanda -che lo stesso risultava generico ‘poiché, a fronte di un rapporto proseguito per circa trent’anni, l’attrice avrebbe dovuto indicare quali condizioni addebitate sarebbero state illegittime e quando l’esercizio dello ius variandi sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 118 t.u.b.’ e perché la ricorrente non aveva neppure individuato le variazioni da considerare illegittime, olt re a non produrre l’integralità degli estratti conto relativi all’andamento del rapporto, i quali presentavano numerose lacune, mentre la Banca aveva prodotto in causa sia l’originario contratto di conto corrente sia i contratti di apertura di credito succedutisi negli anni sottoscritti dalla correntista – i quali disciplinano gli affidamenti concessi ed indicavano le condizioni economiche del rapporto (interessi, commissioni e spese), nonché la pari reciprocità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi;
-quanto al terzo motivo -col quale l’odierna ricorrente reiterava le proprie deduzioni in ordine al meccanismo anatocistico che caratterizzerebbe il mutuo con ammortamento c.d. ‘alla francese’ che tale meccanismo non determina alcuna capitalizzazione e che la possibilità che le rate scadute, comprensive di interessi corrispettivi, vengano a produrre ulteriori interessi, in conseguenza dell’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata insoluta non solo prescinde dal
sistema di ammortamento ma anche rientra nell’ipotesi di cui all’art. 3 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000 e dunque di una legittima deroga al divieto di cui all’art. 1283 c.c.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE BPM SPA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. da 13 a 23, 61, 62, da 191 a 201 c.p.c.; da 89 a 92 disp. att. c.p.c.
Si censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha disatteso la sollecitazione a disporre consulenza tecnica, ritenendo che l’odierna ricorrente avesse omesso di precisare quale avrebbe dovuto essere l’accertamento da rimettere a l consulente.
La ricorrente opera un’ampia ricostruzione della funzione della consulenza tecnica d’ufficio nel processo e del ruolo della regola di ripartizione degli oneri probatori, per argomentare che nella specie dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la consulenza tecnica.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 191, 194, 198 c.p.c.
Viene nuovamente censurata la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa avrebbe ritenuto inammissibile l’istanza di espletamento della consulenza tecnica d’ufficio
Come nel caso del primo motivo, la ricorrente, dopo un’ampia esposizione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in tema di oneri probatori nelle controversie bancarie ed in tema del ruolo della consulenza tecnica, argomenta di avere assolto al proprio onere probatorio e di allegazione, fornendo quanto necessario a sostegno delle domande proposte.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 120 T.U.B.; 820, 821, 1282, 1284, 1419, 1193, 1195 c.c.; 6, Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Si censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha escluso che il piano di ammortamento c.d. ‘alla francese’ non determini capitalizzazione degli interessi.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso la quale risulta tuttavia esclusa sia nel caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del
provvedimento impugnato -c.d. ‘prova di resistenza’ sia nel caso in cui la notificazione della sentenza impugnata risulti prodotta dal controricorrente o comunque presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U – Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Cass. Sez. U – Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Cass. Sez. 6 – Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010).
Nella specie, la ricorrente ha allegato espressamente la circostanza della notifica della decisione impugnata in data 16 luglio 2021, ma non ha provveduto al deposito della notifica della sentenza medesima che peraltro non si rinviene in atti e che non è stata prodotta neppure dalla controricorrente.
È opportuno evidenziare, anzi, che nel ricorso si dichiara di depositare -tra gli altri documenti -‘ 1. copia autentica della sentenza Corte d’Appello di Venezia Sezione Prima Civile Sentenza n. 1930/2021 pubbl. il 09/07/2021 RG n. NUMERO_DOCUMENTO Repert. n. 1987/2021 del 09/07/2021 -sentenza non notificata ‘ , cosa che vale ad evidenziare che la stessa ricorrente non indica tra le proprie produzioni quella relativa alla notifica della sentenza impugnata.
Lo scrutinio del fascicolo telematico sulla piattaforma DESK (essendo il ricorso ‘nativo digitale’) evidenzia ulteriormente l’assenza della produzione della notifica.
Poiché la notifica del ricorso risulta avvenuta in data 14 ottobre 2021 , e quindi ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. computato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 luglio 2021), il ricorso, in applicazione del principio appena richiamato, deve essere dichiarato improcedibile.
È appena il caso di aggiungere che il ricorso risulterebbe comunque inammissibile in tutti e tre i suoi motivi, sol che si consideri che:
-il primo motivo omette di censurare la fondamentale duplice ratio decidendi della decisione impugnata, costituita dal rilievo per cui, da un lato, le allegazioni iniziali della ricorrente erano generiche e , dall’altro lato, la ricorrente aveva prodotto in modo solo parziale gli estratti conto, fermo restando che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio è rimesso esclusivamente al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. L Sentenza n. 25281 del 25/08/2023; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 7472 del 23/03/2017) e che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011);
-il secondo motivo, ancora una volta, si sostanzia in una prolissa serie di astratte argomentazioni in diritto, senza tuttavia operare alcun concreto confronto con la decisione impugnata, le cui affermazioni non vengono contestate nello specifico nel rispetto dell’art. 366 c.p.c. , omettendo -ad esempio -di individuare le prove che la ricorrente avrebbe offerto, ed in tal
modo sottraendosi al rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.;
-il terzo mezzo, a propria volta, sviluppa una serie di considerazioni del tutto slegate dal contenuto concreto della decisione, limitandosi la ricorrente a dedurre del tutto astrattamente la pretesa realizzazione mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. ‘alla francese’ – di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da adeguate – e soprattutto chiare – deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), fermi, in ogni caso, i principi enunciati anche recentemente da questa Corte in materia (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara il ricorso improcedibile;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME