Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10157 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente –
Revocatoria
fallimentare ex art
67 l fall.
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.13/03/2024 – CC
AVV_NOTAIO
NOME
rel. AVV_NOTAIO
–
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso nr. 31512/2020 proposto dal RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso la dr.ssa NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
-intimata-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli nr.3224/2020 depositata in data 23/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilevato che dal libro giornale risultavano quattro erogazioni in denaro, per un complessivo importo di € 310.000 con la dicitura «pagamento RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALE per restituzione parte prestito», convenne le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata semplicemente «RAGIONE_SOCIALE») per sentirle condannare in solido alla restituzione di € 310.000, oltre rivalutazione ed interessi per seguenti gradate causali: pagamento di indebito, essendo insussistente qualsiasi rapporto di debito/credito che giustificasse le dazioni di denaro, o comunque per atti eccedenti l’oggetto sociale; versamenti effettuati in mancanza di qualsivoglia vantaggio e in contrasto con l’art. 2247 c.c.; compimento di atti di erogazione di denaro a titolo gratuito compiuti nel biennio dal fallimento, e quindi inefficaci ex art. 64 l.fall., o inefficaci ex art. 66 l.fall. o ex art. 2467 c.c. ovvero revocabili ai sensi degli artt. 67, comma 1° nr. 1 e 2 o 67 2° comma l.fall.
2 Il Tribunale di Napoli accolse la domanda ex art. 64 l.fall, ritenendo che i pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE alla controllata RAGIONE_SOCIALE avessero natura di atti a titolo gratuito in quanto erano serviti a soddisfare per un verso «la pretesa creditoria da restituzione/rimborso di finanziamento vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società controllante» e per altro verso ad estinguere un debito della società controllante, RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE che aveva acquistato i titoli finanziari
emessi dalla società controllante; i pagamenti di RAGIONE_SOCIALE costituivano quindi « un atto che apporta un duplice beneficio, contestuale ma concettualmente distinto, e separatamente apprezzabile, a vantaggio sia del debitore, la controllante, che del creditore investitore professionale » ma nessun vantaggio alla RAGIONE_SOCIALE.
3 Sui distinti gravami proposti dalle convenute soccombenti, la Corte d’Appello, riuniti i procedimenti, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e dell’appello incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire al RAGIONE_SOCIALE la somma di € 314.763,39, comprensiva di interessi legali e ha rigettato ogni altra domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
3.1 La Corte distrettuale riteneva accertato, attraverso l’esame della documentazione prodotta e positivamente valutata anche dal Tribunale, che RAGIONE_SOCIALE avesse sottoscritto un titolo di debito emesso da RAGIONE_SOCIALE, società controllante RAGIONE_SOCIALE, corrispondendo alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 470.000; riteneva altresì provato, attraverso le risultanze dei bilanci della fallita e della società controllante, che RAGIONE_SOCIALE avesse utilizzato la somma per finanziare il piano di rilancio e potenziamento della società controllata; conseguenza di tale complessiva operazione era che RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto un finanziamento dalla controllante RAGIONE_SOCIALE la cui provvista era stata fornita da RAGIONE_SOCIALE società di investimenti che aveva acquistato il titolo di debito emesso da RAGIONE_SOCIALE.
3.2 Opinavano, quindi, i giudici napoletani che i pagamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE «siccome realizzanti l’effetto vantaggioso per la prima della parziale estinzione della sua esposizione debitoria nei confronti della sua debitrice RAGIONE_SOCIALE e siccome realizzanti l’effetto estintivo dell’obbligazione di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, devono essere
qualificati come atti a titolo oneroso, con conseguenza infondatezza dell’azione ex art 64 l. fall. esperita dal RAGIONE_SOCIALE ed accolta dal Tribunale».
3.3 Veniva invece giudicata fondata la domanda, riproposta con l’appello incidentale, di restituzione delle rimesse effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE ex art. 2467 2 °comma c.c.; la Corte reputava che, per effetto della situazione di squilibrio dell’indebitamento di RAGIONE_SOCIALE, ben noto al socio che aveva erogato il finanziamento, si rendeva necessaria una operazione di ricapitalizzazione della società, con conseguente applicazione della disciplina della disposizione citata, che prevede la restituzione al fallimento delle somme versate al socio, entro l’anno dall’apertura della procedura concorsuale, a titolo di rimborso del prestito.
3.4 La Corte d’Appello, infine, escludeva, sulla sorta dell’insussistenza di alcun rapporto obbligatorio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la configurabilità dei presupposti di ognuna delle azioni proposte dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
2 Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380 bis.1, c.p.c. RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1721, 2726 2729 c.c., in relazione all’art . 360 1° comma nr. 3 c.p.c. e 132 c.p.c. in relazione all’art . 360 1° comma nr 4 c.p.c.; afferma il ricorrente che la Corte ha erroneamente ritenuto che il contratto di finanziamento, di valore di € 470.000, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE potesse essere provato per presunzioni; evidenzia che tutti gli elementi presuntivi presi in considerazione sono privi della precisione e della concordanza anche rispetto alla documentazione
prodotta dall’attore , che poneva in risalto come i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero adusi a falsificare le risultanze dei bilanci, ad effettuare pagamenti del tutto ingiustificati ed integranti atti di sottrazione del patrimonio societario, a compiere plurimi atti di mala gestio oggetto del giudizio di responsabilità ex art 146 l.fall. L’omissione da parte della Corte dell’esame delle circostanze e degli elementi dedotti dal RAGIONE_SOCIALE relativi alle condotte antidoverose poste in essere dagli amministratori, integrerebbe a giudizio del ricorrente il vizio di motivazione apparente.
La complessa censura è inammissibile in ogni sua articolazione.
2.1 Va innanzitutto precisato come l’impugnata sentenza abbia ritenuto raggiunta la prova dell’erogazione da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE della somma di € 500.000 e dell’utilizzazione da parte della società emittente della provvista ricevuta per finanziare il progetto di sviluppo di RAGIONE_SOCIALE, non solo attraverso presunzioni ma anche mediante fonti di prova dirette e documentali.
2.2 In particolare, quanto al rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già il Tribunale aveva accertato tanto la conclusione del contratto di finanziamento «caratterizzato dalla volontà di acquisire capitali sul mercato attraverso l’emissione e sottoscrizione di un titolo di debito garantito dalla società controllata » che l’effettivo versamento della somma, precisando che « il bonifico del 24 luglio attesta che l’importo del titolo di debito fu versato a vantaggio della società controllante ».
2.3 La Corte ha, altresì, chiarito che la sottoscrizione del titolo per € 500.000 da parte di RAGIONE_SOCIALE risulta con scrittura recante la data del 23/7/2009 mentre la ricezione dell’importo di € 500.000 è annotata nei mastrini e nel libro giornale della società emittente. Sia nella scrittura privata che nei mastrini vi era lo specifico riferimento che la somma erogata da RAGIONE_SOCIALE era, per €
470.000, destinata al piano di sviluppo industriale di RAGIONE_SOCIALE.
2.4.I giudici napoletani, condividendo le conclusioni del Tribunale, hanno tratto la prova del finanziamento di RAGIONE_SOCIALE da parte del socio controllante oltre che da elementi logici -costituiti dalla relazione tra i fatti noti ed i pagamenti effettuati dalla società fallita compatibili con il prestito ricevuto -anche dalle risultanze dei bilanci di esercizio della sovvenuta per gli anni 2009, 2010 e 2011 che iscrivevano tra i debiti della società il finanziamento socio RAGIONE_SOCIALE per € 470.000.
2.6 A fronte degli accertamenti e delle valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’Appello, le doglianze della ricorrente, sotto l’apparenza della formale rubricazione di vizio di violazione di legge, mirano in realtà prospettando una rivisitazione in fatto e una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti.
2.7 Non sussiste neppure il dedotto vizio della motivazione apparente, avendo la Corte dato conto delle ragioni della propria decisione indicando le fonti di prova utilizzate per la decisione.
2.8 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2467, 1180 e 2036 c.c. e dell’art . 12 disp. att. c.c in relazione all’art . 360 1° comma c.p.c.; il RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte avrebbe dovuto disporre la restituzione dei versamenti effettuati dalla fallita anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria dei pagamenti in base alla causa concreta dell’adempimento del terzo; soggiunge il ricorrente che l’obbligo di restituzione da parte di RAGIONE_SOCIALE troverebbe fondamento anche nella disciplina dell’indebito soggettivo.
3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte, con accertamento insindacabile in questa sede, ha escluso, non essendo stato neanche dedotto dal RAGIONE_SOCIALE, l’assunzione di obbligazioni da parte di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che quindi non era né creditrice né socia della fallita; la circostanza che il pagamento, evidentemente su indicazione di RAGIONE_SOCIALE, creditore di RAGIONE_SOCIALE e a sua volta debitore di RAGIONE_SOCIALE, sia stato effettuato direttamente a RAGIONE_SOCIALE non è indicativa dell’esistenza di un rapporto obbligatorio fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, né fa venir meno la finalità del pagamento di estinzione della ragione debitoria che RAGIONE_SOCIALE aveva verso RAGIONE_SOCIALE.
3.2 L’impugnata sentenza ha, quindi, acclarato, che con il pagamento di RAGIONE_SOCIALE al creditor creditoris RAGIONE_SOCIALE, la prima, che ha agito come delegato del proprio creditore, ha estinto un proprio debito contratto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
3.3 La questione dell’indebito soggettivo è nuova in quanto dedotta per la prima volta in Cassazione; come si evince dallo stesso ricorso la ricorrente aveva prospettato nei giudizi di merito il pagamento in assenza di qualsiasi rapporto debito/credito che giustificasse la dazione di denaro (art. 2033 c.c.) e non l’erroneo pagamento di un debito altrui ( art. 2036 c.c.)
4 Con il terzo motivo viene opposta la violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., 1180 c.c. e 132 c.p.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto che per poter esperire l’ azione revocatoria ordinaria fosse necessaria l’esistenza di un rapporto debitorio tra l’autore del pagamento e il beneficiario; evidenzia il ricorrente che il debito era certamente inesigibile, ai fini della proposizione dell’azione revocatoria ex art . 2901 c.c. del pagamento, in quanto postergato ex art. 2467 c.c. così come accertato con l’accoglimento della domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dalla stessa Corte che, quindi, ha reso una motivazione illogica e contraddittoria.
6 Il quarto motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art . 67, 2° comma l.fall. per aver tenuto conto del «punto di vista» del percettore dei pagamenti e non aver valorizzato adeguatamente la prospettiva del terzo che adempie.
7 Anche tali censure, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili in quanto non attingono la ratio decidendi della Corte secondo la quale, posto che non vi era alcun rapporto di credito/debito tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e i pagamenti eseguiti dalla prima hanno estinto il debito che la stessa aveva contratto con RAGIONE_SOCIALE, le azioni revocatorie, ordinaria e fallimentare, sarebbero risultate fondate nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE (e che peraltro l’accoglimento dell’azione ex art. 2497 c.c. ne aveva assorbito lo scrutinio) e non nei confronti della società percettrice del denaro.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 13.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 marzo