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Codice Civile
Codice Penale

Dichiarazioni raccolte in sede ispettiva

La giurisprudenza sottolinea l’importanza delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva ai fini dell’esatta ricostruzione dei fatti.

Pubblicato il 07 February 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 343/2021 pubblicata il 27/01/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n 171 2020 R.G. promossa da:

XXX C.F., in proprio e quale legale rappresentante di YYY di XXX & C. S.N.C. c.f. rappresentati e difesi dall’avv

RICORRENTE

Contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati

RESISTENTE

OGGETTO: OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE

CONCLUSIONI: COME IN ATTI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13/02/2020, la Società YYY di XXX & C. Snc, in nome del Liquidatore e del Legale Rappresentante Sig. XXX, quale responsabile solidale e XXX in proprio, quale trasgressore, hanno convenuto in giudizio l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Pavia per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. /19 prot. n./ del 17/12/2019, notificata il 14/01/2020 emessa in base agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Pavia – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, definiti in data 26/06/19 e notificati, con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Codice Reparto PV 116 Numero progressivo verbale del 26/06/2019, per i seguenti illeciti amministrativi:

1. Art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall’art. 22, comma 1, D.LGS. 14 settembre 2015 n. 151; Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Sanzione applicata Euro 27.019,00 (€13.500,00 x 2 lavoratori), di cui euro 18.900,00 al Cod. Tributo 741T e euro 8.100,00 al Cod. Tributo 79AT; Elenco dei lavoratori interessati:

***

Gli opponenti rilevavano la sussistenza un contratto di appalto fra la società esponente e la Ditta Individuale di *** che non aveva provveduto ad assumere regolarmente i suoi dipendenti.

Contestava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra la società ricorrente e *** e ***, (figli della Sig.ra ***) sulla base delle seguenti circostanze:

i pagamenti non venivano effettuati in capo ai singoli soggetti che si assume fossero lavoratori subordinati che il rapporto di lavoro subordinato doveva intercorrere tra ***, *** e la Ditta Individuale ***.

Rilevava di aver utilizzato le maestranze de Ditta *** per alcuni cantieri su cui operava per opere di manutenzione degli impianti o per il posizionamento di tubazioni o scavi necessari alla realizzazione di impianti industriali e che la circostanza che i lavoratori della *** non fossero regolarmente assunti era peraltro ignota ai ricorrenti. Precisava che la società non era tenuta ad assicurarsi della regolarità della posizione contributiva dei soggetti che prestavano l’opera per conto della Ditta appaltatrice.

Si costituiva il convenuto Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia, sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiedendo il rigetto del ricorso.

Interrogato liberamente il XXX, escussi i due lavoratori, all’udienza del 18.11.2021 il giudice decideva come da dispositivo di cui alla presente sentenza.

I due lavoratori hanno svolto le loro mansioni presso la officina della società opponente. Va rilevato che, in conformità all’orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019, 27213/2018), per individuare la linea di 8 demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell’appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all’appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l’impiego di propri mezzi da parte dell’appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all’appaltatore.

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (vedi, in particolare, Cass., n. 27213/2018), “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento “gli appalti “endoaziendali”, caratterizzali dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”.

Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un’attenta verifica dell’organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa; tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d’impresa) richieste ai fini della legittimità dell’appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall’art. 1655 c.c. che esso richiama.

Ancora, è stato affermato (Cass. n. 12551 del 25.6.2020) che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l'”intuitus personae” nella scelta del personale».

Gestione “a proprio rischio” da parte dell’appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l’appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell’intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell’eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell’appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell’appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all’interno del perimetro vietato dell’interposizione illecita.

Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito; nell’appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l’appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell’appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono. In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all’interno del perimetro vietato dell’interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d’opera) quando si accerta che l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e l’assunzione del rischio di impresa da parte di questi (Cass. lav. n. 6343/2013).

L’appalto lecito è dimostrato dall’esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell’attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell’appaltatore e di un’autentica organizzazione aziendale. Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esserci prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest’ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, non importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore in quanto il rapporto si costituirà sempre con l’utilizzatore poiché il datore di lavoro formale si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l’abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo. Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate.

Secondo la Suprema Corte (Cass 29889/2019) “E’ onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”.

Nel caso di specie dalle dichiarazioni di *** (sentita in data 19/3/2019), dei lavoratori *** e *** (sentiti in data 12/3/2019), nonché del XXX (sentito in data 05/3/2019), si evince l’esercizio di un potere di eterodirezione e di controllo di quest’ultimo nei confronti dei suddetti due lavoratori, occupati in nero per i rispettivi periodi, dettagliati per ciascun lavoratore nel verbale, secondo gli ordini e le disposizioni rese, giornalmente, dal XXX all’interno dell’officina, sita in, dal lunedì al venerdì con orario 08.00-17.00, e il sabato con orario 08.00-12.00, utilizzando, sempre, materiali e attrezzature di proprietà della YYY snc.

Lo stesso XXX, in sede di libero interrogatorio ha smentito quanto affermato in ricorso circa un asserito “contratto di appalto tra la società ricorrente e la Ditta individuale della Sig.ra ***”, affermando la inesistenza di un contratto di appalto.

Queste le dichiarazioni di XXX rese in sede ispettiva:…“Le fatture emesse dalla *** si riferiscono a prestazioni di servizio riguardanti il premontaggio di impianti che poi successivamente io con i miei dipendenti della *** SRL provvediamo a montare presso i miei clienti. … Le prestazioni di premontaggio eseguite presso la mia officina di mi vengono e mi sono state fornite da *** e ***. …Abbiamo stabilito verbalmente che avremmo corrisposto al sig. *** 20 euro/ora e 16 euro/ora a ***. …In genere *** e *** arrivano presso la mia officina di via alle ore 8.00 del mattino e ci sono io che li ricevo. Quando io sono assente proseguono a lavorare perché di norma loro sanno già quello che devono fare, avendo io impartito gli ordini. La sera finiscono di lavorare alle ore 17.00. … *** e *** lavorano presso la mia officina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un’ora di pausa e altre volte no se mangiano un panino presso l’officina, poi vengono anche a lavorare il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12. … Quando ricevo la loro fattura pago con bonifico bancario tratto dalla Banca Intesa San Paolo… La YYY SNC ha ricevuto le stesse prestazioni con le stesse modalità presso l’officina di Via da almeno 7/8 anni, non mi ricordo di preciso, penso da almeno il 2011 in avanti. ….*** e *** hanno utilizzato e utilizzano attrezzature della YYY SNC e attualmente della *** SRL. …Non conosco la sig.ra *** e non mi ricordo di averla incontrata. L’unica persona diversa da *** e Alex, appartenente a quella famiglia, è una signora alla quale ho venduto una macchina …”.

Sentito liberamente dal giudice il XXX ha dichiarato: “ Confermo le dichiarazioni che mi vengono lette. Preciso che i *** non lavoravano tutti i giorni, ma a chiamata. Lavoravano comunque spesso e volentieri. Avevano un minimo di attrezzatture: scarpe, indumenti, cassette dei ferri. Le attrezzature importanti erano le mie. Preciso che non li ho assunti perché non potevo garantire loro il lavoro. Non c’è alcun contratto di appalto con la ***.”

*** a sua volta ha dichiarato in sede ispettiva: “I miei due figli si recano sui cantieri dove effettuano le loro prestazioni con le proprie vetture – BMW modello vecchio – e per lavorare usano due saldatrici. La ditta non ha nessun magazzino. D. Attualmente su quale cantiere la ditta sta lavorando? R. Attualmente i miei figli non stanno lavorando. L’ultimo lavoro effettuato è stato nel mese di gennaio 2019. Non so in quale cantiere hanno lavorato”.

***, sentito a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., in data 12/03/2019, dichiarava: “Sono in Italia dal 2003… Successivamente dall’anno 2012/2013 ho lavorato per la ***, ditta individuale di mia madre, in quanto è quest’ultima che mi paga. Materialmente, unitamente a mio fratello ***, effettuiamo degli assemblaggi di impianti alimentari presso la sede operativa sita in della società YYY di XXX e c. snc e dell’attuale *** SRL. … D. Come è venuto a conoscenza della società YYY di XXX e C. snc e il fu ***? R. Sono venuto a conoscenza della società YYY per il tramite di un passaparola. Non ricordo bene come sono venuto a conoscenza della YYY. … Faccio presente che a partire dal 2014/2015 al 2017 ho lavorato anche per la CI*** SRL. Dalla metà del mese di dicembre 2018 ad oggi, io non sto lavorando per nessuna società e quindi non percepisco nessuno stipendio dalla *** D. Tutte le prestazioni di assemblaggio e saldature per impianti alimentari che ha effettuato per la società YYY di XXX e per la società *** srl dove sono state svolte? R. Tutte le mie prestazioni di lavoro svolte per le due società facenti capo a XXX sono state svolte presso l’officina operativa di.D. Relativamente alle prestazioni effettuate per la società YYY di XXX e la società *** srl da chi prendeva ordini per lo svolgimento dei predetti lavori? R. Per la suddivisione dei compiti facevo riferimento a mio fratello ***. Le disposizioni lavorative venivano impartite unicamente da XXX. D. Quali mezzi e quali strumenti ha utilizzato per effettuare le prestazioni di lavoro? R. Per le prestazioni di lavoro ho utilizzato esclusivamente materiale ed attrezzature tecnica delle società YYY di XXX ed *** SRL. …D. Quando lavorava presso la YYY di XXX e la società *** srl con chi svolgeva i lavori? R. Ho lavorato per la società YYY unitamente a mio fratello ***. Dal mese di ottobre/novembre 2018, assieme a me e a mio fratello ***, ha partecipato ai lavori anche mio nipote (figlio di mia sorella ***)

***. D. In relazione ai lavori svolti presso l’unità operativa di Corteolona, ci può riferire l’orario di lavoro effettuato, con specifiche dei giorni della settimana e orari giornalieri? R. Quando c’era abbastanza lavoro, io e mio fratello ***, lavoravamo presso l’unità operativa di Corteolona dal lunedì al venerdì con orario 8:00-17:00; a volte anche il sabato con orario 8:00 -12:00. Specifico che per la YYY ho lavorato molto poco, in quanto mi dedicavo di più alla società CI*** SRL fino al mese di settembre 2017 circa. Nell’anno 2018 ho lavorato per la *** SRL in maniera saltuaria, nell’anno 2018 per…circa 6 mesi lavorativi. D. Come veniva calcolato l’importo da percepire? Come sono avvenuti i pagamenti di tutte le prestazioni effettuate? R. Per quello che è a mia conoscenza, le prestazioni che effettuavo dalle società rappresentate da XXX venivano pagate a mia madre in qualità di titolare della ditta *** DI *** F a € 20,00 più IVA. Il sig. XXX comunicava a fine mese le ore da me effettuate oltre quelle fatte da mio fratello *** e mio nipote Alex (riferito al periodo lavorativo di quest’ultimo) con l’importo totale da fatturare. Mia madre dunque procedeva ed emettere e stampare la fattura nei confronti della società di XXX. Per l’emissione delle fatture in questione, a volte aiutavo mia madre nella compilazione attraverso il mio cellulare personale e le inviavo a mezzo mail direttamente alle società in capo a XXX. Mia madre mi pagava, per il più delle volte, attraverso contanti e in qualche caso a mezzo bonifici. D. Essendo titolare di partita IVA, tutt’ora attiva, come mai non ha lavorato con la sua ditta individuale? R. Non so dire. Ero convinto che la mia ditta individuale era cessata …” (Doc. n. 9 all itl) ***, sentito a sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., rispondeva: “…Fino all’anno 2009 ho lavorato presso l’artigiano *** di Pianengo (CR).

Dall’anno 2009 ad oggi, lavoro alle dipendenze, non in regola, della ditta ***. Da quando sono alle dipendenze della ditta *** ho sempre effettuato prestazioni di servizi (assemblaggio e saldature per impianti alimentari) presso la società YYY di XXX e c. snc e la società *** SRL aventi entrambi la sede operativa in. D. Come è venuto a conoscenza della società YYY di XXX e C. snc e il fu ***? R. Sono venuto a conoscenza della società YYY e precisamente nella persona di XXX, quando lavoravo nei cantieri di ***. Lavoro per la società YYY di XXX e C. snc dall’anno 2014; da due anni ad oggi lavoro per la *** srl, nuova società di XXX. D. Tutte le prestazioni di assemblaggio e saldature per impianti alimentari che ha effettuato per la società YYY di XXX e attualmente per la società *** srl dove sono state svolte? R. Tutte le mie prestazioni di lavoro svolte per le due società facenti capo a XXX sono state svolte presso l’officina operativa di.D. Relativamente alle prestazioni effettuate per la società YYY di XXX e la società *** srl da chi prendeva /prende ordini per lo svolgimento dei predetti lavori? R. Prendevo e prendo attualmente ordini e disposizioni unicamente da XXX. E’ lui infatti che programma le giornate lavorative. D. Quali mezzi e quali strumenti ha utilizzato/utilizza per effettuare le prestazioni di lavoro? R. Io mi limito a presentarmi presso l’unità operativa di Corteolona con la mia autovettura. Per le prestazioni di lavoro utilizzo esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società YYY SNC DI XXX ed *** SRL.D. Con chi ha effettuato/ effettua tali lavori? R. Ho iniziato a lavorare per la società YYY unitamente a mio fratello ***. Nell’anno 2018, assieme a me a mio fratello Marian, ha partecipato ai lavori anche mio nipote (figlio di mia sorella ***), ***. Quest’ultimo ha lavorato unicamente per la *** SRL per circa 4 mesi? D. In relazione ai lavori svolti presso l’unità operativa di Corteolona, ci può riferire l’orario di lavoro effettuato con specifica dei giorni della settimana e orari giornalieri? R. Sia io che mio fratello lavoriamo presso l’unità operativa di Corteolona dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 17:00 con una piccola interruzione per mangiare un panino. Specifico che il sabato lavoriamo solo su specifica richiesta di XXX con orario 8:00 – 12:00. D. E’ in grado di fornire documentazione attraverso la quale si possa ricostruire l’ammontare delle ore effettivamente lavorate prima presso la società YYY Snc e dopo presso la società *** srl? R. … Ribadisco che la nostra presenza è dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 17:00 e il sabato (dalle 8:00 alle 12:00 solo quando veniamo chiamati da XXX). In relazione alle assenze, non veniva riconosciuta nessuna retribuzione. D. Come veniva calcolato l’importo da percepire? Come sono avvenuti i pagamenti di tutte le prestazioni effettuate? R. XXX forniva a me e a mio fratello *** un foglio dove veniva riportato sia il totale delle ore del mese da noi svolte, sia il totale dell’importo imponibile della fattura che doveva essere emessa da mia madre ***, titolare della ditta individuale *** DI ***. Mia madre dunque procedeva ed emetter e stampare la fattura che veniva consegnata a XXX o direttamente da me brevi mano o attraverso mail. Per l’emissione delle fatture, mia madre a volte veniva aiutata da mio fratello Marian e non si avvaleva di un computer in quanto non ne possediamo uno in casa. Le fatture che mia madre vi ha consegnato sono state stampate tutte dal commercialista ***, consulente della ditta individuale *** DI ***. I pagamenti quindi venivano effettuati da XXX a mia madre a mezzo di bonifico bancario. Successivamente mia madre provvedeva a dare una parte dei soldi a me e mio fratello Marian in contanti e in parte a mezzo bonifico; i bonifici vengono effettuati a favore di conti correnti che abbiamo sia in Romania che in Italia. Rappresento che gli importi fatturati vengono calcolati ad ore e precisamente per me e mio fratello *** l’importo è di € 20,00/ora mentre per il periodo in cui ha lavorato Alex, l’importo riconosciuto è stato di € 16,00/0ra. D. In considerazione del fatto che lei ha lavorato e lavora tutt’oggi, quasi esclusivamente per tutto il periodo dell’anno per la società YYY snc e dopo per la *** srl, perché non ha fatto richiesta a XXX di essere assunto in qualità di dipendente prima della società YYY Snc e dopo della società *** srl? R. Non ho mai fatto nessuna richiesta in tal senso in quanto in qualità di dipendente avrei guadagnato molto meno D. Sua madre ha conosciuto il sig. XXX? R. Si lo ha conosciuto tanto tempo fa in un bar di Corteolona. A quell’incontro ero presente anch’io…” (Doc. n. 10 itl)

Dunque i lavoratori confermavano agli ispettori di aver reso prestazioni lavorative sempre presso l’unità operativa di Corteolona della società de qua, dal lunedì al venerdì con orario 08:00- 17:00, con una piccola interruzione per mangiare un panino, e il sabato, su specifica richiesta di XXX, con orario 08:00 – 12:00; relativamente alle lavorazioni svolte da *** *** e *** presso l’officina della YYY snc, esse si concretizzavano in lavori di assemblaggio e saldature per impianti alimentari, effettuati unicamente presso l’officina meccanica di Via e ***, e per l’effettuazione di tali attività, ai due lavoratori venivano impartite specifiche direttive unicamente da XXX, utilizzando esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica di proprietà della società YYY di XXX e C. snc.

In giudizio i due lavoratori hanno tentato di sminuire la loro attività pur richiamati dal giudice sulle conseguenze della falsa testimonianza.

I lavoratori hanno reso in giudizio testimonianze non credibili e in contrasto con l’effettiva entità delle prestazioni ricavabili dai pagamenti mensili effettuati dalla opponente sulla base delle ore lavorate.

Partendo dall’assunto che, nel giudizio di merito, non si possa prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell’accertamento ispettivo, il verbale d’ispezione, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.

Si ritiene di dare una valutazione di maggior fede alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell’accertamento ispettivo anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.

Le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero.

La giurisprudenza sottolinea, infatti, l’importanza delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva ai fini dell’esatta ricostruzione dei fatti (vd recente ord Cass 2020/24208): “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale puo’ peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell’ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).

Dunque la ditta individuale *** di *** provvedeva esclusivamente alla mera stampa delle fatture, su specifiche indicazioni di XXX sia sugli importi da fatturare che sul totale delle ore svolte nel mese, dai lavoratori *** e ***, da indicare in fattura, laddove, poi, la ditta individuale provvedeva a pagare i compensi ai lavoratori dopo avere ricevuto il bonifico bancario da XXX. Si tratta di un caso classico di intermediazione illecita di manodopera.

Si riporta Cass 2019/28468: “Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 14965/2012).

Quanto alla dichiarazione resa dal contribuente ha soggiunto che “La dichiarazione di fatti a sè sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l’ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l’”animus confitendi”, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta”(Cass. n. 17702/2015).

Nel caso in esame non si può che rilevare la assoluta assenza di elementi di prova contrastanti che sconfessino il contenuto delle dichiarazioni del ricorrente e dei lavoratori e le prove documentali.

Dunque la *** non ha in concreto messo a disposizione della committente una autonoma organizzazione della prestazione del lavoratore o di un complesso di mezzi o di competenze idonee al “conseguimento di un risultato produttivo autonomo”.

L’attività dei lavoratori per tutto il periodo è stata completamente eterodiretta da XXX la cui società era proprietaria degli strumenti di lavoro utilizzati dai lavoratori nel corso degli anni. Si rimarca la totale assenza di rischio della *** visto la modalità di determinazione del compenso. Il ricorso va dunque respinto

Le spese seguono la soccombenza.

P.M.Q.

Il giudice del lavoro

1. Rigetta il ricorso, confermando l’ordinanza ingiunzione impugnata;

2. Condanna l’opponente a rifondere all’amministrazione convenuta le spese di lite, che liquida in € 5000 per compensi. 3. giorni sessanta per la motivazione.

Pavia 18.11.2021

Il giudice del lavoro

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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