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Responsabilità medica per amputazione di arto: rigetto del ricorso

La Corte ha stabilito che, in tema di responsabilità medica, il paziente ha l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e l’azione o l’omissione dei sanitari. Nel caso specifico, tale nesso non è stato dimostrato, anche alla luce delle consulenze tecniche d’ufficio. La Corte ha inoltre ribadito che in caso di ischemia critica è prassi iniziare con una terapia conservativa prima di procedere a un intervento di rivascolarizzazione.

Pubblicato il 05 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.
:
Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._42_2023_- N._R.G._00001849_2016 DEL_01_01_2023 PUBBLICATA_IL_09_01_2023

nella causa civile n. 1849/16 R.G. posta in decisione all’udienza collegiale del promossa d a , rappresentati e difesi dall’avv. dall’avv. COGNOME ;
elettivamente domiciliati in 24122 presso il difensore avv. , come da procura a margine dell’atto di citazione d’appello APPELLANTI

OGGETTO: 2049 – 2051

c o n t r o

già , rappresentata e difesa dall’avv. elettivamente domiciliato in 24124 presso il difensore avv. , come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA

e contro , rappresentata e difesa dall’avv. , elettivamente domiciliata in 24121 presso il difensore avv. , come da procura in calce alla comparsa di costituzione d’appello APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Prima Civile) n. 2734/2016.

CONCLUSIONI

Degli appellanti:
“ Accertata la responsabilità dei dottori , condannare l’ concorso con la in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, contrariis reiectis così giudicare:
In riforma dell’appellata sentenza si chiede:1)- Ammettersi nuova c.t.u. con nomina di uno specialista in chirurgia vascolare di alto profilo affinchè chiarisca se alla data del 3.6.
e del fosse già affetta da CRAGIONE_SOCIALE o, comunque da ischemia al piede destro e se l’intervento di rivascolarizzazione sarebbe risultato inutile o avrebbe salvato l’arto e/o se avrebbe limitato l’amputazione al solo piede;
2)- Accertare e dichiarare se con la semplice semiotica medica sarebbe stato possibile per il dott. diagnosticare in via alternativa alla patologia erniaria l’ischemia all’arto inferiore ammalorato;
3)- La sostituzione del c.t.u. medicolegale per la quantificazione del danno permanente –biologico, temporaneo, perdita chance, spese sostenute e da sostenere qualora non si voglia tener conto del parere medicolegale in atti;

In via principale e di merito:
Accertata la responsabilità del dott. e del dott. condannare in solido l’ in persona del rispettivi legali rappresentanti pro-tempore a risarcire all’appellante la somma di € 1.152.612,75 ed a la somma di € 354.204,00 o quella diversa somma che la Corte riterrà di giustizia.

Interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Contributo unificato di primo e di secondo grado ai sensi del comma 1 quater dell’art. 13 d.p.r. 115/2002 nonché le spese liquidate al c.t.yu.
Spese di entrambi i gradi del giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario, Ripetizione delle spese di lite pagate”

Dell’appellata “Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, ritenere inammissibile, e/o comunque respingere, l’appello proposto dai Sigg.ri e le avverse domande da loro formulate perché infondate in fatto ed in diritto, confermando così in ogni sua parte l’impugnata sentenza n°2734/2016, resa dal Tribunale di Bergamo il e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di Giudizio”.

Per Respingersi l’impugnazione ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.;
in ogni caso respingersi le domande proposte nei confronti di quanto infondate in fatto ed in diritto;
spese ed onorari rifusi.
In subordine: nell’ipotesi in cui venisse riscontrata una responsabilità del personale medico delle , limitarsi la condanna della convenuta alla quota di danno effettivamente riferibile al Dott. da quantificarsi, anche ai fini del regresso ex art. 2055 c.c., nei limiti del provato e del dovuto ed al netto degli acconti di € 150.000,00 ed accessori ad € 30.000,00 ed accessori già percepiti rispettivamente dalla signora e dal signor da maggiorare con gli accessori di legge.

Ci si oppone alle domande nuove proposte in appello e comunque oltre le conclusioni di cui alla memoria ai sensi dell’art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositata da parte attrice – appellante in ordine alle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2013 i coniugi convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Bergamo, la ( di seguito:
e gli ( di seguito per chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico del in cui a era stato amputato l’arto sinistro.

La vicenda clinica della signora – come riferita nell’atto introduttivo del giudizio – aveva avuto inizio verso la fine del mese di con la comparsa di dolore alla regione glutea e alla coscia destra, sintomatologia valutata dal medico di medicina generale come una sciatalgia, per la quale veniva consigliata l’assunzione di antinfiammatori e l’esecuzione di una radiografia del rachide lombare che veniva eseguita il con riscontro di deformità scoliotiche della colonna e spondilosi a livello lombare.

Il 5 giugno successivo veniva effettuata una TAC del tratto lombare che evidenziava un’ernia discale para mediana di sinistra con compromissione del sacco durale a livello L4-L5;il , presso faceva seguito la visita dell’ortopedico dott. in esito alla quale si confermava la presenza di un’ernia discale para mediana sinistra e si consigliava una valutazione neurochirurgica;
il 30 giugno veniva effettuata una nuova visita dal dott. il quale, verificato il deficit neurologico all’arto inferiore sinistro, richiedeva una risonanza magnetica senza urgenza;
persistendo dolore, il 6 luglio la signora si recava presso gli O.O.R. R. dove il dott. medico della chirurgia vascolare, eseguiva un ecocolordoppler che segnalava “ normali flussi arteriosi a destra, a sinistra flussi normali al 3° superiore di gamba che non si apprezzano al 3° distale”;
la paziente veniva quindi inviata alla per eseguire una angio risonanza magnetica agli arti inferiori.

A causa dell’attesa eccessiva, l’esame strumentale veniva eseguito a il referto veniva consegnato il 10 luglio senza alcuna raccomandazione sul da farsi;
su consiglio di una parente la signora veniva indirizzata agli O.O.R.R. di ove il 10 luglio veniva ricoverata presso il reparto di chirurgia vascolare;
l’11 luglio veniva eseguita un’arteriografia mentre il giorno successivo veniva sottoposta intervento chirurgico tromboembolectomia;
il 14 luglio, a causa della grave ischemia dell’arto, la signora era sottoposta ad amputazione dell’arto inferiore destro a livello della coscia.

La responsabilità del dott. , e per esso della ove la signora era stata visitata il veniva ravvisata nel non aver messo “ in atto un completo inquadramento dei sintomi” e nell’aver sottoposto la signora a risonanza magnetica soltanto il , mentre quella del dott. e per esso di O.O.R.R. ove era stata sottoposta a ecocolordoppler, di non aver chiesto il suo immediato ricovero o ulteriori accertamenti, pur avendo correttamente interpretato l’assenza di flussi al III inferiore della gamba sinistra.

Con sentenza n. 2734/2016 il tribunale di Bergamo respingeva le domande risarcitorie e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore delle strutture sanitarie convenute.

Il primo giudice, uniformandosi alle risultanze della Ctu redatta dalla dott.ssa con l’ausilio dello specialista in chirurgia vascolare dott. riteneva che, al momento in cui la paziente si sottopose alla visita dell’ortopedico dott. le sue condizioni erano obbiettivamente inquadrabili in una patologia ernaria che, in effetti aveva trovato conferma nelle indagini strumentali effettuate ( RX e Tac);
patologia che si sovrapponeva a quella di natura vascolare rendendone pressochè impossibile la diagnosi, soprattutto per un ortopedico.

Quanto, invece, alla pretesa responsabilità del dott. riteneva che, al momento della visita presso gli Ospedali Riuniti ( ), la paziente era già affetta da CLI ( Critical Limb Ischemia) almeno da tre settimane sicchè quand’anche fosse stata sottoposta ad intervento chirurgico con tre giorni di anticipo, avrebbe comunque perso l’arto.

Per la riforma della sentenza hanno proposto appello che hanno insistito per l’accoglimento delle domande.
hanno chiesto il rigetto del gravame.

In questo grado di giudizio è stata espletata una nuova consulenza tecnica d’ufficio, affidata alla dott.ssa indi all’udienza del la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo gli appellanti censurano l’errata ricostruzione dei fatti di causa laddove il primo giudice, in contrasto con quanto da loro allegato, aveva individuato la condotta negligente del dott. nel “ non aver ricoverato la signora e/o nel non averla sottoposta ad ulteriori accertamenti, limitandosi a prescriverle terapia antibiotica” .

Deducono che ciò che si era imputato al dott. era di non esser intervenuto, immediatamente, nella rivascolarizzazione del piede e di aver disposto inutili accertamenti strumentali al di fuori della struttura ospedaliera pur avendo l’ecocolordoppler evidenziato lo stato ischemico del piede.

Con il secondo motivo censurano l’erroneità della consulenza tecnica [.. d’ufficio perché “ infarcita” di errori relativi alle date delle visite e del ricovero, e per non avere il Ctu indagato il repentino peggioramento della patologia CLI e non aver accertato la rilevanza di altre patologie quali quella ernaria.

Deducono che, nella relazione peritale, si era dato atto che allorchè il dott. aveva visitato la signora , la patologia C.L.I. di cui era risultata affetta era allo stato iniziale mentre alla data della visita da parte del dott. la patologia era insorta da almeno tre settimane.

Precisano che non si era chiarito se un tempestivo intervento, alla data del , avrebbe consentito alla signora di salvare l’arto.

Con il terzo motivo censurano la contraddittorietà e la carenza della motivazione con riguardo alla responsabilità del dott. in quanto il tribunale non aveva rilevato che il dott. – ausiliario specialista – si era discostato dalle conclusioni del Ctu.

La motivazione della sentenza era inoltre contraddittoria laddove da un lato aveva qualificato ingiustificabile il comportamento del dott. dall’altro aveva escluso la rilevanza causale del suo comportamento in relazione all’evento dell’amputazione dell’arto nonché laddove non aveva considerato che l’ non era stata richiesta con urgenza e all’interno [.. della medesima struttura ospedaliera ove il dott. operava.1 Con il quarto motivo ribadiscono la contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della responsabilità del dott. in quanto alla data del 6 luglio la situazione non era affatto critica come documentato dal referto di ecodoppler

Con il quinto motivo censurano la contraddittorietà della motivazione laddove da un lato veniva esclusa la responsabilità del dott. dall’altro si era ritenuto che la grave patologia vascolare fosse in atto da tre mesi; circostanza che avrebbe dovuto condurre lo specialista a diagnosticarla.

———————————— I motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Preliminarmente mette conto evidenziare che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con 1 L’ fu infatti eseguito presso l’ con il seguente esito: “ a sinistra calibro leggermente ridotto della femorale superficiale … occlusa in toto la poplitea“ l’ordinaria diligenza.

Ciò premesso, reputa la Corte che l’onere probatorio gravante sugli attori appellanti non può ritenersi assolto neppure all’esito della consulenza tecnica medico-legale, espletata in questo grado di giudizio.

In ordine alla pretesa responsabilità del dott. ortopedico, mette conto evidenziare che alla visita effettuata dallo specialista il signora era giunta in esito ad un esame radiografico, che aveva messo in evidenza una scoliosi a livello cervicale ed una marcata scoliosi a S italica ad ampio raggio della colonna lombo sacrale e spondilosi di L1, L2 e L3, a TAC lombosacrale che aveva evidenziato la presenza di un’ernia discale para mediana sinistra con compressione del sacco durale L4 e L5 nonché dopo una visita effettuata da altro ortopedico, il dott. che aveva consigliato una valutazione neurochirurgica. Il dott. in occasione della visita, prescriveva una risonanza magnetica lombare urgente – a differenza di quanto allegato da parte appellante ( si veda il referto prodotto sub doc. 21 di parte appellante);
esame strumentale eseguito il 5 luglio che confermava protrusioni L2 L3 e ernia discale L4 e L5.

Ciò posto, i consulenti tecnici d’ufficio, nominati in entrambi i gradi di giudizio, sono stati concordi nel ritenere che la condizione della paziente, in occasione della visita del dott. era idonea a confondere in quanto, da un lato, la diagnosi era coerente con gli esami strumentali effettuati prima della predetta visita ( e successivamente confermati) e, dall’altro, perché un quadro di sofferenza vascolare, in una giovane donna, all’epoca di 35 anni, costituiva una condizione decisamente rara a presentarsi e, quindi, del tutto eccezionale. Va altresì messo in evidenza che, alla data della visita del dott. non vi è prova che la signora presentasse lesioni ( necrosi) al piede né tale circostanza risulta essere stata segnalata dal dott. che la visitò il Quanto invece alla pretesa responsabilità del dott. tutti i consulenti hanno concluso nel senso che alla data del 6 luglio ( visita del dott. paziente era già affetta dalla patologia di ischemia critica dell’arto inferiore di sinistra, come evidenziato dall’ecocolordoppler degli arti inferiori che aveva mostrato l’assenza del flusso ematico al terzo distale della gamba sinistra. Tuttavia, come si è detto, in occasione della precedente visita effettuata dal dott. tale patologia poteva essere confusa con quella ernaria, alla luce degli esami strumentali già effettuati, prima della visita, e successivamente confermati dalla risonanza magnetica lombare.

Riferisce il Ctu dott. , nominata in questo grado di giudizio, che per la patologia di cui la signora risultò affetta l’intervento chirurgico non costituiva la prima scelta in quanto finchè possibile era necessario porre in atto una terapia conservativa.

“ Difatti i risultati della rivascolarizzazione nelle ischemie critiche sono deludenti in soggetti giovani ( donne con arterie di piccolo calibro) perché spesso è una malattia più aggressiva e con maggiore tendenza alla recidiva rispetto a quella che si presenta in soggetti anziani” inoltre “ prima di procedere ad un intervento di rivascolarizzazione, sia esso chirurgico o endovascolare, è doveroso un inquadramento clinico ed una diagnosi … sicchè fu corretto iniziare con una terapia di trombolisi ponendosi la rivascolarizzazione come estrema ratio solo a seguito di fallimento di qualsiasi terapia medica conservativa”. Il citato COGNOME metteva altresì in evidenza che sia l’ecocolordoppler che l’angiorisonanza magnetica aveva documentato un’arteriopatia anche alla gamba destra e quindi bilaterale a conferma di una arteriosclerosi giovanile ossia di un quadro anatomo patologico ( arterie di piccolo calibro con occlusioni tibiali) che induceva a procrastinare qualsiasi atto chirurgico e concludeva nel senso che l’intervento di rivascolarizzazione non avrebbe impedito l’amputazione dell’arto neppure se fosse stato effettuato in fasi più precoci della vicenda clinica. Se, infatti, in caso di ischemie acute l’imperativo terapeutico è la rivascolarizzazione tempestiva, perché in mancanza si ha la perdita dell’arto in poche ore, nella ischemia critica, di cui risultò affetta la signora prima di procedere ad un intervento di rivascolarizzazione, sia esso chirurgico o endovaascolare, è corretto iniziare con una terapia di trombolisi per rimuovere la trombosi presente.

L’appello va pertanto respinto con la condanna degli appellanti alla rifusione in favore di delle spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 12.156 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva, euro 3.686 per la fase istruttoria e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 155 e accessori di legge.

Gli appellanti vanno altresì condannati a pagare le spese di Ctu espletata in questo grado di giudizio.
Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l’onere del pagamento di una somma pari al contributo versato

La Corte d’Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando:
respinge l’appello;

condanna gli appellanti a rifondere in favore degli appellati le spese del grado, liquidate come in parte motiva nonché le spese di Ctu;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l’onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del IL CONSIGLIERE EST.
NOME COGNOME IL PRESIDENTE NOME COGNOME

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