Responsabilità Direttore Lavori nel Superbonus: la risoluzione del contratto
Il tema della responsabilità Direttore Lavori è diventato centrale con l’avvento dei bonus edilizi, in particolare per quanto riguarda la correttezza delle asseverazioni necessarie per ottenere i benefici fiscali. Una recente sentenza della Corte d’Appello ha chiarito i confini della responsabilità del professionista quando viene emesso uno Stato Avanzamento Lavori (SAL) che non rispecchia la realtà dei fatti.
Il caso: lavori fantasma e crediti ceduti
La vicenda trae origine da un contratto di appalto per interventi di efficientamento energetico legati al Superbonus 110%. Il committente aveva affidato i lavori a un’impresa e la direzione dei lavori a un ingegnere. Nonostante il cantiere non fosse mai realmente partito — con i soli materiali depositati in giardino e poi abbandonati — era stata emessa una fattura per il primo SAL al 30%.
Tale documento, asseverato dal professionista, aveva permesso all’impresa di ottenere il credito d’imposta tramite lo sconto in fattura. Il committente, accorgendosi del blocco totale delle attività, ha agito in giudizio per chiedere la risoluzione dei contratti e il risarcimento dei danni, inclusa la restituzione del valore del credito fiscale ceduto.
La responsabilità Direttore Lavori e l’asseverazione del SAL
Il punto focale della decisione riguarda l’attività di asseverazione. Il professionista si era difeso sostenendo di essersi limitato a verificare la congruità dei prezzi rispetto al listino e di non avere poteri direttivi sull’impresa. Tuttavia, la Corte ha ribadito che la responsabilità Direttore Lavori include il controllo tecnico-contabile delle lavorazioni.
Inadempimento grave e risoluzione
Secondo i giudici, asseverare un SAL al 30% quando le opere effettivamente realizzate non raggiungono neanche il 10% costituisce un inadempimento grave. L’asseverazione non è un mero esercizio contabile sui prezzi, ma deve poggiare sulla reale esistenza delle opere e dei materiali. Di conseguenza, il contratto tra il committente e il professionista è stato risolto per colpa di quest’ultimo.
Il rigetto delle domande risarcitorie
Nonostante l’accertamento della colpa, non tutte le richieste del committente sono state accolte. La Corte ha negato la restituzione della somma corrispondente al credito fiscale (circa 52.000 euro). La motivazione risiede nel fatto che il committente non ha sborsato denaro liquido; ottenere quella somma equivarrebbe a un ingiusto arricchimento, specialmente se l’Agenzia delle Entrate non ha ancora contestato il credito al contribuente.
Allo stesso modo, è stato rigettato il risarcimento per la perdita del bonus 110%. Il committente non ha provato che tale perdita fosse conseguenza esclusiva dell’inadempimento dei convenuti, non avendo dimostrato di essersi attivato tempestivamente per cercare un’altra impresa che completasse i lavori nei termini di legge.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la decisione sulla centralità dell’obbligo di controllo gravante sul tecnico. La responsabilità Direttore Lavori sorge nel momento in cui il professionista firma un documento (il SAL) che innesca l’obbligo di pagamento (o la cessione del credito) del committente senza che vi sia una controprestazione reale da parte dell’impresa. Tale condotta viola il principio di buona fede e gli obblighi contrattuali di vigilanza, rendendo legittima la risoluzione del rapporto professionale.
Le conclusioni
La sentenza evidenzia come il Direttore dei Lavori sia il garante della regolarità tecnica e fiscale dell’intera operazione Superbonus. Se da un lato viene tutelato il committente attraverso la risoluzione del contratto e la liberazione dagli oneri professionali, dall’altro la giurisprudenza resta rigorosa sul piano del danno: senza la prova di un effettivo esborso patrimoniale o di un nesso causale ferreo tra inadempimento e perdita del beneficio, le domande risarcitorie sono destinate al rigetto. Resta ferma, però, la perdita del compenso per il professionista inadempiente e l’obbligo di restituzione di quanto percepito in precedenza.
Cosa rischia il direttore dei lavori se assevera un SAL superiore ai lavori eseguiti?
Il professionista rischia la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la perdita del diritto al compenso, poiché l’asseverazione veritiera è un obbligo centrale della sua prestazione.
Si può ottenere il risarcimento per la perdita del Superbonus 110%?
Sì, ma solo se il committente prova che la perdita è conseguenza diretta dell’inadempimento altrui e dimostra di non aver potuto evitare il danno cercando un’altra impresa in tempo utile.
Il committente ha diritto alla restituzione del valore del credito d’imposta ceduto all’impresa?
No, se il committente non ha pagato somme in contanti la restituzione è esclusa per evitare un ingiustificato arricchimento, specie se non vi sono ancora sanzioni fiscali attuali.