Nel caso esaminato, la Corte territoriale accertava in fatto che la società committente dei lavori non aveva nominato per il cantiere un suo responsabile della sicurezza.
L’Architetto rivestiva la diversa qualifica di coordinatore per la sicurezza nei cantieri di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 98.
Conseguentemente riteneva che per quello specifico cantiere la committente non si era in alcun modo ingerita nelle scelte di sicurezza che erano rimaste affidate all’appaltatore, il quale a sua volta aveva subappaltato alcune attività a terzi, l’architetto appunto, senza che la committente ne fosse stata resa edotta.
Alla luce di tali accertamenti di fatto, la decisione della Corte di merito risulta conforme all’insegnamento della Suprema Corte che ha affermato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr. in tal senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092 e 11/07/2013 n. 17178).
Non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio.
E’ pur vero che è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 26) tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.
Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, pertanto, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.
Tuttavia, va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.
Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito per escludere la responsabilità del committente ha verificato che, in concreto, non vi era stata alcuna incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento; ha tenuto conto delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori; ha considerato, in tale prospettiva la specificità dei lavori da eseguire e le caratteristiche del servizio da svolgersi; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore, soggetto del quale ha verificato l’adeguatezza con riguardo all’attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; ha tenuto conto dell’esistenza o meno di un’ingerenza del committente nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto (che ha escluso) e della agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 2991 del 1 febbraio 2023