Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29637 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero 4317 del ruolo generale dell’anno 2024, sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza in data 31 gennaio 2024 nel giudizio iscritto al n. 5914/2023 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME (C.F.: non indicati)
e
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
PREFETTURA DI SALERNO (C.F.: non indicato), in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Salerno;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO (ART. 45 C.P.C.)
Ad. 09/10/2024 C.C.
R.G. n. 4317/2024
Rep.
Nel giudizio promosso da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché della Prefettura di Salerno, per ottenere la dichiarazione di invalidità una cartella di pagamento relativa a crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Salerno a seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno, è stato sollevato di ufficio, dal tribunale, conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 31 gennaio 2024 (e regolarmente comunicato alle parti, come da attestazione di Cancelleria acquisita in atti). È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il Procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..
Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha svolto attività difensiva.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1 . A seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione di una cartella di pagamento emessa per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada di titolarità della Prefettura di Salerno, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Salerno.
Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e RAGIONE_SOCIALE contestazioni avanzate dalla parte attrice, sussisterebbe la competenza per materia dello stesso Giudice di Pace di Salerno.
L’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile.
In base al più recente indirizzo di questa stessa Corte, che ha superato quello tradizionale (per cui era considerato
Ric. n. 4317/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
ammissibile il regolamento di competenza di ufficio, anche quando il primo giudice aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e non per materia o territorio inderogabile, laddove il giudice ad quem avesse invece ritenuto sussistere la competenza per materia di quello stesso o di un terzo giudice), infatti, « il regolamento di competenza d ‘ ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell ‘ incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell ‘ art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, nel quale l ‘ incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21829 del 02/08/2024, Rv. 672047 -01).
D’altronde, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha rassegnato difese in questa fase con l’esposizione di ragioni idonee ad indurre ad operare una ulteriore rimeditazione di tale più recente indirizzo (né tali ragioni sono ravvisabili nel provvedimento con il quale è stato sollevato il conflitto di competenza, anteriore all’arresto di questa Corte più sopra richiamato).
L’istanza di regolamento di competenza di ufficio è dichiarata inammissibile. Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha svolto attività difensiva in questa sede. Nulla, quindi, è a dirsi sulle spese del presente procedimento.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,