Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31313 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31313 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
Oggetto:
compensi
professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15200/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio nonché dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, pubblicata il 19.2.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, chiedendo la condanna al pagamento di € 460.000,00 di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, soci della RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), società cancellata dal registro delle imprese a cui favore il ricorrente aveva svolto il patrocinio in un giudizio d’appello contro RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
AVV_NOTAIO aveva sostenuto di aver concordato per iscritto, mediante scambio di e-mail, un compenso pari al 5% del maggior importo riconosciuto in secondo grado ove il giudizio grado si fosse concluso con un risultato migliorativo per l’appellante, evenienza che si era poi verificata, avendo la società ottenuto la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 2.994.000,00, a fronte di € 1.472.000,00 liquidati in primo grado.
Il Tribunale adito ha respinto la domanda, rilevando:
che l’accordo fosse inefficace, essendo stato concluso dai soci anziché dai legali rappresentanti della società (NOME COGNOME e NOME COGNOME);
che non fosse invocabile l’apparenza del potere di rappresentanza, poiché la società non aveva mai ratificato l’accordo, non potendo valere il patto contenuto nella transazione tra NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (con cui era stato previsto il pagamento del compenso professionale del ricorrente), essendo res inter alios acta , concluso da soggetti privi del potere di rappresentanza per la RAGIONE_SOCIALE, e non potendosi ratificare un debito insussistente.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’AVV_NOTAIO COGNOME con ricorso articolato in sei motivi.
Resistono con separati controricorsi NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, società che ha incorporato la RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria di costituzione.
In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per l’asserita consumazione del potere di impugnazione a seguito della proposizione dell’appello avverso la medesima decisione oggetto del ricorso in cassazione.
L a notifica del gravame è stata effettuata l’11.4.2018, sicché il ricorso, notificato in data 11. 5.2018 è intervenuto entro il termine fissato dall’art. 325 c.p.c.
Il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tempestivo (Cass. 14214/2018; Cass. 18604/2014; Cass. 4754/2018, nonché, specificamente, Cass. 11308/2011).
Inoltre, la notificazione di un’impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza anche per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va, perciò, accertata con riferimento al termine breve di decadenza (Cass. 17309/2017; Cass. 474/2019; Cass. 28131/2021).
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1398 c.c. e la mancata valutazione di elementi documentali decisivi per il giudizio, lamentando che il Tribunale, nel sostenere che il patto sul compenso non impegnasse la società poiché stipulato dai soci NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e non dagli amministratori, abbia omesso di valutare una pluralità di risultanze processuali, anche
documentali, negando pregiudizialmente rilievo al principio di rappresentanza apparente già invocato nel giudizio di merito.
Si espone, al riguardo, che NOME COGNOME era stato amministratore della RAGIONE_SOCIALE fino al 2003 e che in data 21.2.2008 ne era divenuto liquidatore; nel periodo intermedio questi e la RAGIONE_SOCIALE avevano designato NOME COGNOME come legale rappresentante della società resistente ed era stato sempre NOME COGNOME a rilasciare la procura per il primo grado, avendo il controllo pressoché totalitario della RAGIONE_SOCIALE, mentre l’AVV_NOTAIO era stato amministratore di società del gruppo e segretario dell’assembl ea che aveva deliberato la liquidazione della società estinta. Inoltre, s ebbene la procura per l’appello fosse stata conferita dal COGNOME, quella di primo grado aveva conservato efficacia anche per il grado successivo ed autorizzava il difensore a transigere la lite e ad incassare le somme oggetto di condanna; infine il mandato alle liti per l’impugnazione era stat o rilasciato dal COGNOME dopo il perfezionamento dell’accordo sul compenso contenuto in un documento inviato al ricorrente dalla Direzione della società, accordo che era stato anche puntualmente eseguito. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1399 c.c. e la mancata valutazione di elementi documentali decisivi per il giudizio, per aver il Tribunale escluso che l’accordo sul compenso fosse stato ratificato, omettendo di apprezzare la valenza di una pluralità di circostanze. Si assume in ricorso che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, l’AVV_NOTAIO non aveva riconosciuto che il COGNOME fosse rimasto estraneo all’accordo, avendo inteso solo dedurre che questi aveva rilasciato la procura su incarico del COGNOME e in esecuzione dei patti intercorsi; che NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, pur avendo contestato l’accordo con la missiva inoltrata in data 11.7.2013,
aveva incassato le somme oggetto di transazione con la RAGIONE_SOCIALE, aveva ricevuto tutta la documentazione relativa al contenzioso e confermato l’incarico al difensore, sottoscrivendo anche la missiva del 7.5.2012 con la quale RAGIONE_SOCIALE era stata sollecitata a pagare il compenso professionale direttamente all’AVV_NOTAIO.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2495 c.c., lamentando che il Tribunale abbia respinto la domanda senza tener conto che il COGNOME, nominato dal 2008 liquidatore della società fino alla cancellazione, aveva incassato le somme oggetto di transazione, facendosi carico, nel bilancio finale, di eventuali sopravvenienze attive o passive, per cui, avendo tratto vantaggio dalla difesa svolta dal ricorrente, doveva rispondere del compenso poiché l’incasso di € 1.800.000,00, ottenuto in esecuzione della transazione, derivava dalla medesima vicenda che aveva dato luogo al credito professionale.
Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1398 e 1325 c.c. e vizio di motivazione, per aver il Tribunale escluso che il contenuto della transazione, che prevedeva il pagamento del compenso del difensore secondo gli accordi stabiliti, potesse valere come ratifica del precedente patto perfezionato con il COGNOME, sebbene al momento della transazione la società fosse estinta e l’atto transattivo fosse stato stipulato dai soci subentrati in tutti i rapporti ancora pendenti, originariamente facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Il quinto motivo denuncia la mancata ammissione delle testimonianze dirette a provare: a) la condotta dell’amministratore della società, anche ai fini di un’eventuale ratifica; b) l’efficacia dell’accordo sul compenso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE anche per la parte riguardante le modalità di riscossione e l’entità del credito riconosciuto con la transazione, che teneva conto della
somma dovuta al difensore; c) che il rilascio di una nuova procura per l’appello era avvenuto proprio in esecuzione del patto sul compenso.
Il sesto ed ultimo motivo denuncia, infine, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver il Tribunale pronunciato sulla domanda subordinata di quantificazione del compenso in applicazione delle tariffe professionali.
2. Il primo motivo è fondato.
Il ricorrente, in replica all’eccezione di inefficacia dell’accordo sul compenso, poiché perfezionato dai soci della RAGIONE_SOCIALE senza l’intervento degli amministratori della società, aveva invocato il principio della rappresentanza apparente, allegando una pluralità di circostanze in fatto, anche documentali, che il Tribunale ha ritenuto di non esser tenuto a valutare, limitandosi ad affermare, senza null’altro aggiungere, che ‘ la situazione di apparenza non poteva comportare, in assenza di ratifica da parte della società, alcuna conseguenza negoziale, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, che però non era stato richiesto ‘.
L’assunto del Tribunale non è condividibile.
In tema di rappresentanza può assumere rilievo il principio dell’apparenza in modo da imputare effetti contrattuali all’apparente rappresentat a, sempre che quest’ultima abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere negoziale e che il terzo avesse in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di tale potere (Cass. 18191/2007; Cass. 3787/2012; Cass. 9328/2015; Cass. 3625/2016; Cass. 18519/2018).
Sebbene la tutela del terzo che abbia contrattato con il falso rappresentante non trovi spazio applicativo nei casi in cui la legge
prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere negoziale (come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti), la tutela dell’affidamento può tuttavia operare qualora il potere di rappresentanza possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità (Cass. 12273/2016; Cass. 10297/2010).
L’errore in cui è incorso il giudice di merito consiste allora nell’aver negato qualsivoglia spazio applicativo alla rappresentanza apparente ed effetti vincolanti al contratto concluso dal falsus procurator per mancanza di ratifica, ritenendosi -per questo solo fatto assolto dall’obbligo di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la tutela dell’affidamento del terzo contraente e di un’ipotesi di apparenza colposa imputabile alla RAGIONE_SOCIALE, controllo demandato al giudice del rinvio, cui compete anche stabilire se l’accordo sul compenso dovesse rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 2233 c.c., nel testo novellato dall’art. 2 D.L. 223/2006, conv. con L. 248/2006 (il che pregiudicherebbe le ragioni del ricorrente, cui non sarebbe consentito appellarsi al principio di affidamento: in termini, Cass. 1192/2017; Cass. 27517/2022) , e se, all’epoca dell’accordo, fosse consentito concordare un compenso rapportato, in percentuale, al risultato raggiunto (cd. patto di quota lite ).
2.1 Anche il secondo e quarto motivo – che devono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.
Il Tribunale, avendo escluso un’ipotesi di rappresentanza apparente, avrebbe dovuto in subordine valutare se gli elementi allegati, specie documentali, dimostrassero l’intervenuta ratifica del patto, non potendo limitarsi a considerare la sola estraneità degli
amministratori rispetto alla conclusione del contratto, dovendo tener conto del contenuto all’accordo transattivo con la RAGIONE_SOCIALE con cui erano state stabilite le modalità di adempimento anche del credito professionale, pur essendo la transazione sottoscritta dai soci della società.
Detta transazione era stata conclusa nel 2011, dopo che la RAGIONE_SOCIALE era già stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.2.2010, per cui i soci, quali successori a titolo universale (Cass. s.u. 6070/2013), erano subentrati nel rapporto ancora pendente, potendo ratificare il contratto (per un’applicazione del principio, con riferimento alla rappresentanza processuale, Cass. 17986/2019 in motivazione: art. 1399 c.c.).
Il giudice del rinvio, qualora nuovamente escluda un’ipotesi di rappresentanza apparente, dovrà riesaminare le acquisizioni processuali e stabilire se la società avesse almeno implicitamente ratificato il contratto, previa verifica di eventuali nullità formali o sostanziali dell’accordo originario che lo renderebbero insuscettibile di ratifica (Cass. 2617/2021; Cass. 21844/2010; Cass. 12647/2008).
Sono -in conclusione – accolti il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso.
Il terzo, il quinto e il sesto motivo restano logicamente assorbiti, dovendo il giudice del rinvio riesaminare integralmente gli atti causa, incluse le richieste istruttorie, ed eventualmente pronunciare sulla domanda subordinata di liquidazione del corrispettivo in base al D.M. 127/2004, in caso di ritenuta inefficacia o invalidità dell’accordo dedotto in causa.
L ‘ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione a i motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 6.7.2023.