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Privilegio, attività professionale in forma associativa

Privilegio, non è rilevante accertare se il professionista istante abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa.

Pubblicato il 04 July 2022 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona del Giudice dott., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 10586/2022 pubblicata il 01/07/2022

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 38700 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell’ anno 2019, vertente

TRA

Dott. XXX (C.F.) e Prof. Dott. YYY (C.F.), rappresentati e difesi – giusta procura alle liti a margine dell’atto di citazione – dall’Avv.

ATTORI

E

ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, avente sede in Roma, C.F., in persona del liquidatore p.t.

CONVENUTA

E

Dott. KKK, C.F., nella qualità di liquidatore giudiziale di ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, nominato con

provvedimento del Tribunale di Roma del 15.10.2014, rappresentato e difeso – giusta procura in calce all’atto di intervento –

TERZO INTERVENUTO

OGGETTO: azione di accertamento di crediti nei confronti di impresa in concordato preventivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

ATTORI) Nelle note di trattazione scritta depositate il 13.01.2022 gli attori hanno così concluso: “1. Accertare e dichiarare che il credito di Euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) oltre contributi previdenziali (Cassa Dottori Commercialisti) e Iva era da iscriversi a favore dei professionisti dott. XXX e prof dott. YYY – quanto ad Euro 80.000,00, oltre contributi previdenziali e Iva – e prof. dott. YYY – quanto ad Euro 155.000,00, oltre contributi previdenziali e Iva – per le attività di consulenza prestate personalmente a favore dell’ZZZ; 2. dichiarare che il predetto credito deve essere assistito da privilegio; 3. ordinare la riqualificazione del credito con effetto retroattivo”.

CONVENUTA) Nelle note di trattazione scritta depositate il 21.01.2022 la società convenuta ha così concluso: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, disattendere tutte le domande degli attori XXX e YYY in proprio e nella qualità di soci dell’associazione professionale *** Roma, per inammissibilità e/o infondatezza, in ragione di tutte le formulazioni spese in favore della convenuta medesima e delle produzioni effettuate nel presente processo – compresa la totalità delle eccezioni sollevate, sempre confermate ed ora ulteriormente ribadite, tra cui quelle ex art. 2704 c. c. nonché di nullità della prova testimoniale espletata nell’udienza in data 8/6/2021, espressamente svolta e contenuta nel relativo verbale – con condanna degli attori stessi, alla rifusione, in favore della convenuta ZZZ s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese, anche generali nonché compensi e competenze di giudizio”.

TERZO INTERVENUTO) Nelle note di trattazione scritta depositate il 21.01.2022 il terzo intervenuto ha così concluso: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, disattendere tutte le domande degli attori XXX e YYY in proprio e nella qualità di soci dell’associazione professionale *** Roma, per inammissibilità e/o infondatezza, in ragione di tutte le formulazioni spese in favore dell’intervenuto medesimo e delle produzioni effettuate nel presente processo – compresa la totalità delle eccezioni sollevate, sempre confermate ed ora ulteriormente ribadite, tra cui quelle ex art. 2704 c. c. nonché di nullità della prova testimoniale espletata nell’udienza in data 8/6/2021, espressamente svolta e contenuta nel relativo verbale – con condanna degli attori stessi, alla rifusione, in favore dell’intervenuto Dott. Comm. KKK, nella qualità di liquidatore giudiziale di ZZZ s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, delle spese, anche generali nonché compensi e competenze di giudizio”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.06.2019, il Dott. XXX e il Prof. Dott. YYY hanno convenuto in giudizio ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare che il proprio credito di Euro 235.000,00 oltre contributi previdenziali e IVA (di cui Euro 80.000,00 relativa all’assistenza prestata in favore della società dal Dott. XXX dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e all’assistenza prestata da entrambi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio ed Euro 155.000,00 di spettanza del Prof. Dott. YYY per la consulenza prestata in favore della società in relazione ad alcune importanti operazioni immobiliari), collocato dai Liquidatori Giudiziali del concordato preventivo tra i crediti chirografari, fosse assistito dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751bis n. 2 c.c.. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto:

– di avere reiteratamente ma infruttuosamente richiesto la rettifica dell’elenco dei creditori del concordato preventivo e la riqualificazione del loro credito agli organi della procedura;

– che il rapporto fiduciario e il carattere personale della prestazione non si riscontra esclusivamente quando l’incarico professionale viene conferito ad un professionista persona fisica ma anche quando l’incarico professionale viene assunto da un’associazione tra professionisti, come si deduce dall’art. 14 comma 2 legge 247/2012;

– che l’allora Amministratore Delegato di ZZZ S.r.l. *** ha reso una dichiarazione nella quale ha chiarito di avere conferito gli incarichi per i quali costoro vantano i crediti oggetto della domanda non all’associazione *** della quale loro fanno parte ma personalmente a loro stessi nella loro qualità di professionisti di fiducia della società e che tutta l’attività da loro prestata deve considerarsi incarico strettamente personale;

– che il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751bis n. 2 c.c. assiste il credito del professionista pur quando costui fa parte di una società e/o associazione tra più professionisti, in quanto l’attività è caratterizzata dalla personalità della prestazione e dalla responsabilità diretta del professionista stesso;

– che la richiesta di riqualificazione del credito deve essere formulata da loro e non dall’associazione professionale della quale fanno parte come ha statuito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 10645/2019 nel giudizio promosso a tal fine da ***.

In data 22.11.2019 si è costituita la convenuta ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore p.t., che ha chiesto rigettarsi la domanda in quanto inammissibile e infondata, deducendo che:

– gli asseriti crediti da svolgimento di prestazioni professionali di cui si affermano titolari gli attori non sono provati né nell’an né nel quantum, essendo la documentazione allegata carente anche sotto il profilo della mancanza di data certa e non essendo l’inserimento di detto credito nell’elenco rettificato dai Commissari Giudiziali un atto ricognitivo, non avendo il piano concordatario natura di atto giuridico e non essendo lo stesso indirizzato alle attuali controparti;

– nessun rilievo ha la dichiarazione del dott. ***, sia perché carente della data certa ex art. 2704 c.c. sia perché l’asserito firmatario non rivestiva la carica di amministratore unico della società e non aveva il potere di impegnarla;

– ad ogni buon conto, l’asserito credito non è assistito dal privilegio di cui all’art. 2751bis n. 2 c.c., in quanto il preavviso di fattura è intestato all’associazione professionale ***, la richiesta di rettifica della collocazione del credito inviata nel settembre 2016 è stata avanzata dalla predetta associazione professionale alla quale il credito era riferito sia nella descrizione dell’oggetto che nel testo e nella stessa comunicazione il credito risultava attribuito oltre che al Dott. XXX ad altri due professionisti diversi dal Prof. Dott. YYY.

In pari data ha spiegato atto di intervento nel presente giudizio il Dott. KKK nella sua qualità di Liquidatore Giudiziale del concordato preventivo di ZZZ S.r.l. in liquidazione, il quale ha svolto le medesime difese della società ed ha richiesto il rigetto della domanda.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata istruita sia attraverso l’acquisizione dei documenti allegati dalle parti sia attraverso l’assunzione della testimonianza di *** sul capitolo c) della memoria istruttoria di parte attrice.

All’udienza del 01.02.2022, sostituita ex art. 221 comma 4 DL 34/2020 conv. con modif. dalla legge 77/2020 dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato in dette note le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini di seguito indicati.

Deve preliminarmente delimitarsi l’oggetto del presente accertamento. Le argomentazioni dedotte nell’atto di citazione assumono come pacifiche e incontestate la sussistenza e la quantificazione dei crediti professionali in ragione del loro inserimento nell’elenco allegato alla domanda di ammissione al concordato preventivo di ZZZ S.r.l. in liquidazione (cfr. doc. 6). Senonché, come hanno correttamente rilevato parte convenuta e il liquidatore giudiziale intervenuto, la verifica che il commissario giudiziale compie sull’elenco dei creditori allegato alla domanda ai sensi dell’art. 171 l. fall. non è affatto funzionale all’accertamento e alla graduazione dei crediti, ma si risolve in un controllo di natura amministrativa volto unicamente all’individuazione dei soggetti aventi diritto al voto ai fini del calcolo della maggioranza prevista per l’approvazione del concordato. Nel concordato preventivo infatti, a differenza di quanto accade nel fallimento, non è prevista una verifica giudiziale dei crediti, bensì solo la verifica amministrativa di cui si discute, svolta dal commissario giudiziale sotto la vigilanza del giudice delegato, al precipuo fine di individuare i creditori che hanno diritto di esprimere il loro voto sulla proposta concordataria, mentre restano del tutto impregiudicate le questioni afferenti la sussistenza e la quantificazione del credito e la sua collocazione, che vanno per l’appunto risolte negli ordinari giudizi di cognizione promossi dai creditori.

Nel caso in esame, la società convenuta e lo stesso liquidatore giudiziale hanno decisamente contestato tanto l’esistenza quanto l’ammontare delle pretese creditorie del Dott. XXX e del Prof. YYY, deducendo innanzitutto come non siano stati provati né documentalmente né attraverso la testimonianza assunta i singoli e specifici atti di conferimento degli incarichi, i corrispettivi concordati con la società e lo svolgimento dei singoli e specifichi incarichi conferiti ed eccependo la mancanza di data certa della documentazione allegata da controparte.

Le contestazioni colgono solo in parte nel segno. E’ vero infatti che non è stata provata ma nemmeno allegata l’esistenza di un accordo tra i due professionisti e la società convenuta in ordine alla quantificazione dei compensi, di talché, ove si raggiungesse la prova del conferimento e dello svolgimento dell’incarico professionale, il credito relativo al compenso non corrisposto dalla committente andrà determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento dell’esaurimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 2233 comma primo c.c.. Né può ritenersi supplisca a tale carenza probatoria e allegativa la dichiarazione autografa resa in calce alla dichiarazione di puntualizzazione del Dott. *** che gli attori attribuiscono al Rag. *** (doc. 10), sia perché tale attribuzione è stata espressamente contestata dalla convenuta (e dal liquidatore giudiziale intervenuto) sia e soprattutto perché il *** non era all’epoca (e non è mai stato) il legale rappresentante di ZZZ, avendo solo rivestito dal 24.09.2009 al 06.08.2012 la carica di consigliere di amministrazione munito unicamente dei poteri di responsabile del trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy (cfr. visura storico camerale all. dalla convenuta). Come ha correttamente evidenziato la convenuta, la ricognizione del debito deve necessariamente provenire da soggetto legittimato a disporre del patrimonio sui cui incide l’obbligazione riconosciuta e, dunque, nelle società da soggetto munito dei necessari poteri rappresentativi (v. Cass. 6473/2012).

Con riferimento all’assistenza prestata nei giudizi tributari dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (dal Dott. XXX unitamente al Dott. ***, che non è parte del presente giudizio) e alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (dal Dott. XXX e dal Dott. Prof. YYY), la documentazione prodotta è idonea a riscontrare solo in parte le pretese creditorie.

E’ senz’altro documentato che la *** S.r.l., già divenuta a seguito di atto di fusione ZZZ Holding S.p.A., conferì al Dott. XXX e al Dott. *** l’incarico di assisterla, in sostituzione dei difensori precedentemente designati (Dott.ri *** e ***), nel giudizio n. 18803/06 RG Commissione Tributaria Provinciale di Roma, promosso avverso l’avviso di accertamento n. dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, con il quale, ritenuta l’illegittimità della contabilizzazione dei costi operata dalla società per l’anno d’imposta 2003, era stato rideterminato l’ammontare della perdita netta dichiarata quello stesso anno (Euro 4.686.764,00 in luogo di Euro 2.175.978,00), con conseguente incremento dell’imponibile (cfr. mandato e atto di sostituzione delle persone dei difensori, doc. 3). Ed è parimenti riscontrata l’anteriorità del conferimento dell’incarico professionale e del suo svolgimento rispetto all’apertura della procedura concorsuale. Parte attrice ha infatti depositato la ricevuta di deposito dell’atto di sostituzione delle persone dei difensori della Commissione Tributaria Provinciale di Roma datata 10.12.2007 e la sentenza emessa dalla stessa Commissione Tributaria Provinciale il 03.06.2010 (cfr. doc. 3), atti entrambi aventi data certa anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese (26.09.2012) della domanda di ammissione al concordato preventivo da parte di ZZZ S.r.l. in liquidazione (cfr. doc. 3 e visura storico camerale della società prodotta dalla stessa convenuta). L’individuazione di ZZZ quale soggetto passivo del rapporto obbligatorio intercorso con il Dott. XXX (e il Dott. ***), pure espressamente contestata dalla convenuta e dal terzo intervenuto, può dirsi accertata anche grazie all’apporto documentale fornito dalle predette parti, le cui risultanze ben possono essere valutate a sostegno delle allegazioni di parte attrice. Risulta infatti dai registri camerali che l’ZZZ Holding S.p.A. si sia fusa nella Società *** S.p.A. nel dicembre 2007 e che l’08.09.2009 la Società *** S.p.A. abbia ceduto la propria azienda alla ZZZ S.r.l., con conseguente trasferimento anche delle posizioni debitorie. Nessuna indicazione di segno contrario è stata peraltro fornita dalla convenuta né tanto meno dal liquidatore giudiziale intervenuto.

Se dunque possono ritenersi riscontrate l’assistenza prestata dal Dott. XXX (unitamente al Dott. ***) nel giudizio tributario di prime cure, conclusosi peraltro con una pronuncia favorevole alla società committente, altrettanto non può dirsi per l’assistenza prestata dallo stesso XXX unitamente al Prof. Dott. YYY per il giudizio di secondo grado promosso dalla soccombente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma con atto di appello notificato alla società il 02.09.2010 (cfr. stralcio dell’atto di appello e relata di notifica ad opera di messo speciale, doc. 3). Gli attori si sono limitati ad allegare: (i) un atto difensivo della società (controdeduzioni ai sensi dell’art. 54 DPR 546/1992) che pare essere stato redatto dagli odierni attori (non risulta sottoscritto nemmeno digitalmente); (ii) il mandato conferito loro dall’allora legale rappresentante p.t. della Società dell’***

S.p.A., nella quale si era nelle more fusa l’ZZZ Holding S.p.A.. Di entrambi i documenti sia la società convenuta che il liquidatore giudiziale hanno fondatamente eccepito la carenza di data certa. Ed invero, al contrario dell’atto di sostituzione dei difensori del giudizio di primo grado, non sono stati allegati né un atto dell’ufficio giudiziario che dava riscontro del deposito dello scritto difensivo e della procura nè la sentenza di secondo grado (che secondo le allegazioni attoree avrebbe respinto l’appello di Agenzia delle Entrate) né un altro atto o fatto dal quale desumere con certezza l’anteriorità di quell’atto difensivo rispetto al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di ZZZ. Si tratta infatti in entrambi i casi di scritture private non aventi di per sé data certa, sicché la loro anteriorità rispetto all’apertura della procedura concorsuale soggiace alle prescrizioni dettate dall’art. 2704 c.c.. Non essendo dunque stata fornita prova né del conferimento dell’incarico né dello svolgimento dello stesso né potendo tale dimostrazione essere fornita con l’ammissione della prova testimoniale sul capitolo b) della memoria istruttoria di parte attrice, stante l’omessa ricomprensione in esso dello svolgimento dell’incarico, non può ritenersi accertata la sussistenza della pretesa creditoria. Alcun rilievo dimostrativo riveste al riguardo la dichiarazione rilasciata dal dott. *** (doc. 7), sia perché il suo contenuto contrasta in parte con le altre risultanze documentali – il dichiarante riferisce che l’incarico defensionale era stato conferito da ZZZ S.r.l., mentre sarebbe stato conferito da altro soggetto giuridico, Società dell’*** – sia perché trattasi di dichiarazione che reca una datazione successiva all’apertura del concordato preventivo e che risulta dunque inopponibile alla procedura.

Il compenso spettante al Dott. XXX per l’assistenza prestata ad ZZZ Holding S.p.A. nel giudizio tributario di primo grado, come anticipato, deve essere determinato alla luce delle tariffe vigenti al momento dell’esaurimento dell’incarico (03.06.2010, data della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma), e dunque facendo applicazione degli artt. 46 e 47 DPR 645/1994, a norma dei quali al dottore commercialista competono onorari specifici e onorari graduali, quantificati ai sensi delle Tabelle 2 e 3 allegate. Per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado la Tabella 2 prevede un compenso di Euro 51,65 a titolo di onorari specifici e un compenso variabile da Euro 1.032,91 a Euro 5.164,57 a titolo di onorari graduali. Tenuto conto del valore della causa (2,1 milioni di Euro), della complessità delle questioni trattate e dell’esito favorevole del giudizio per la parte assistita, si ritiene che il compenso spettante al Dott. XXX e al Dott. *** debba essere determinato nella misura complessiva di Euro 5.216,22, corrispondente quanto agli onorari graduali ai valori massimi. Detto importo deve essere tuttavia diviso per due, essendo, come detto, ZZZ Holding stata rappresentata da due dottori commercialisti (XXX e ***) e non essendo stato nemmeno allegato un differente apporto di uno o dell’altro professionista nell’attività di assistenza giudiziale. Conseguentemente, va riconosciuto al Dott. XXX un credito pari a Euro 2.608,11, oltre contributo per cassa di previdenza e IVA come per legge. Sulla collocazione di detto credito si dirà infra.

Per ciò che concerne invece la consulenza prestata dal Prof. YYY in una negoziazione immobiliare intercorsa con un componente della famiglia *** (***, coniuge di Carla ***) nell’anno 2010, è stata assunta la testimonianza di ***, all’epoca consigliere di amministrazione di ZZZ, il quale ha riferito che: era stato conferito incarico al Prof. YYY in relazione alla negoziazione di un’intesa con lo *** che prevedesse la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile a destinazione commerciale che costui aveva stipulato con la società e la sottoscrizione di un nuovo contratto preliminare di compravendita con lo stesso soggetto relativo ad un’unità immobiliare ad uso residenziale; nell’anno 2010 si erano svolti al riguardo più incontri anche in sua presenza (il *** era, come detto, consigliere di amministrazione della società), ai quali aveva partecipato il Prof. YYY, che aveva relazionato sull’andamento della trattativa con la controparte sino alla sua conclusione. Al contrario di quanto dedotto dalla convenuta e dal liquidatore giudiziale, le dichiarazioni testimoniali del *** hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice (doc. 4), che comprende messaggi di posta elettronica intercorsi tra l’YYY e il professionista che prestava assistenza allo *** (***) relativi alla negoziazione sopra descritta e il testo in duplice copia, una per la promittente venditrice (ZZZ) e una per il promissario acquirente (***), di un accordo transattivo che prevedeva la risoluzione di due contratti preliminari di compravendita di un immobile a destinazione commerciale sito in Roma, piazza dei Navigatori, per i quali lo *** aveva versato caparre confirmatorie per complessivi 25 milioni di Euro, l’obbligo della promittente venditrice di corrispondere al promissario acquirente l’importo di 35 milioni a titolo di restituzione delle caparre e di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento e la destinazione ad opera dello *** della somma ricevuta da ZZZ a titolo di caparra confirmatoria per due proposte di acquisto di altrettanti immobili in corso di costruzione, in Roma, via (doc. 4).

Non hanno pregio le deduzioni difensive della convenuta e della liquidatela giudiziale, ad avviso delle quali il contenuto della deposizione del *** contrasterebbe con le risultanze della documentazione prodotta, giacché il fatto che ad essere risolti fossero due contratti preliminari di compravendita anziché uno, come sostenuto dal teste, non mina affatto l’attendibilità della deposizione, avendo i due contratti ad oggetto lo stesso compendio immobiliare ed avendo il *** descritto i tratti caratterizzanti l’attività negoziale intercorsa con lo *** in termini congruenti al contenuto del negozio transattivo (risoluzione di contratti di acquisto di immobile a destinazione commerciale e destinazione di quanto versato dal promissario acquirente all’acquisto di immobili in corso di costruzione a destinazione abitativa).

Il comprovato svolgimento della dedotta attività consulenziale ha generato evidentemente il diritto del Prof. YYY alla remunerazione di detta attività. Anche per la quantificazione di detto credito non potrà farsi riferimento ad un corrispettivo convenuto con la committente, non essendo stata nemmeno allegata l’esistenza di un accordo sul punto e non potendo riconoscersi alcuna valenza ricognitiva per le ragioni già dette all’annotazione in calce al doc. 10 di parte attrice attribuita dalla stessa parte proprio al Dott. ***. Tenuto conto che la datazione dei documenti allegati è precedente al settembre 2010 e che in ogni caso non è stata fornita da parte attrice prova che l’attività consulenziale fosse stata svolta successivamente, deve farsi applicazione dell’art. 45 comma 1 DPR 645/1994, applicabile ratione temporis, a norma del quale “per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell’attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni: fino a € 51.645,69 dal 2% al 5%; per il di più fino a € 258.228,45 dall’1,25% al 3%; per il di più fino a € 1.032.913,80 dallo 0,75% al 2%; per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,4% all’1,25%; per il di più oltre a € 2.582.284,50 dallo 0,2% allo 0,75%”. Facendo applicazione delle aliquote appena indicate e tenuto conto che il valore dell’affare si attesta sui 35 milioni di Euro, il compenso varierebbe da un minimo di Euro 50.458,24 ad un massimo di Euro 174.278,85. Tenuto conto del valore e dell’importanza dell’affare e considerata la durata non lunga delle trattative (i documenti allegati si collocano in un arco temporale di due mesi, dall’aprile al giugno 2010), si ritiene di dover determinare il compenso spettante al Prof. Dott. YYY nella misura di Euro 112.000,00 oltre contributo per cassa di previdenza e IVA come per legge, sostanzialmente corrispondente ai valori medi previsti dall’art. 45 comma 1 DPR 645/1994.

In ordine alla collocazione dei crediti professionali così come accertati, è stata acquisita prova:

– del conferimento al Dott. XXX (unitamente al Dott. ***) e non all’associazione *** dell’incarico di assistere ZZZ Holding S.p.A. nel giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 18803/2006 RG;

– dello svolgimento personale di detto incarico da parte del Dott. XXX (e del Dott. ***);

– del conferimento al Prof. Dott. YYY, e non all’associazione ***, dell’incarico di svolgere attività consulenziale in merito alla negoziazione immobiliare in corso con ***;

– dello svolgimento personale di detto incarico da parte del Prof. Dott. YYY;

– dell’emissione da parte dell’indicata associazione professionale, e non già dei due professionisti odierni attori, del preavviso di fattura relativo alle attività di assistenza e consulenza oggetto della domanda (cfr. doc. 5 parte attrice).

Ora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale al quale lo scrivente intende dare seguito, la presentazione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare o, per restare alla procedura concorsuale di cui si è trattato nel presente giudizio, la precisazione del credito fornita dai creditori concorsuali effettuate da uno studio associato o da una società tra professionisti fanno “presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6285 del 31/03/2016; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9927 del 20/04/2018, Ordinanza n. 10977 del 26/04/2021). In altri termini, anche ove vi sia prova (a differenza del caso di specie) che il contratto di prestazione d’opera professionale sia stato stipulato non già dal singolo professionista ma dall’associazione alla quale appartiene ed il fatto che sia questa (come accaduto dapprima nel caso di specie, cfr. doc. 9, 10 e 11), e non già il professionista, a presentare domanda di insinuazione al passivo non costituiscono di per sé elementi decisivi per escludere la collocazione privilegiata del credito, ben potendo il soggetto interessato fornire prova che il credito azionato attiene al corrispettivo di un’attività svolta personalmente da uno o più dei professionisti associati, in via esclusiva o prevalente, e sia pertanto richiesto, pur se formalmente dall’associazione, a remunerazione di detta attività (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 26067 del 02/11/2017). Il requisito dell’esercizio prevalente o esclusivo dell’attività professionale da parte del singolo professionista ricorre inoltre anche quando l’associato che ha svolto l’attività in via esclusiva o prevalente si è avvalso di collaboratori che ha coordinato e del cui lavoro si è appropriato assumendone la paternità e la responsabilità nei confronti del cliente (v. Tribunale Alessandria, 05/10/2021). Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. non è dunque rilevante accertare se il professionista istante abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, “ma se il cliente abbia conferito l’incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all’entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce, in via prevalente, remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché necessariamente comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un’attività che è essenzialmente imprenditoriale. Va escluso che il credito privilegiato nascente da rapporto negoziale che si instaura fra il cliente e il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all’associazione cui il professionista appartiene: al contrario, è questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio” (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4485 del 05/03/2015).

Facendo applicazione dei principi appena enunciati al caso di specie, è agevole rilevare come gli odierni esponenti abbiano fornito la prova che consente di superare la presunzione iuris tantum di riferibilità all’associazione professionale delle pretese creditorie azionate, avendo costoro dedotto e documentato di avere ricevuto e di avere svolto personalmente gli incarichi di assistenza e consulenza di cui sopra. Alcun rilievo ai fini del presente accertamento ha invece la considerazione del soggetto che ha emesso il preavviso di fattura relativo alle pretese creditorie oggetto della domanda, in quanto ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell’invocato privilegio è il soggetto al quale il committente ha conferito l’incarico (nel caso di specie, indubitabilmente i due professionisti odierni attori) e l’eventuale cessione del credito all’associazione professionale, per previsione statutaria o per eventuali accordi, non muta la collocazione del credito né comporta la sua degradazione a chirografo.

La collocazione in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. involge tuttavia il solo compenso e il contributo per la cassa di previdenza, essendo così statuito dall’art. 11 legge 21/1986, ma non l’IVA. I crediti professionali accertati sono tutti infatti sorti in data anteriore al 01.01.2018, data di entrata in vigore della legge n. 205/2017, che, come è noto, ha esteso il privilegio generale mobiliare che assiste il credito per il compenso al contributo per la cassa di previdenza (per i professionisti diversi dai dottori commercialisti che già usufruivano di tale beneficio) e all’IVA, non potendo tale legge applicarsi retroattivamente. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di statuire che “le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, che nel caso di specie non sussiste, il principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere. In tale senso, è appena il caso di soggiungere, che, non trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 5685 del 20/03/2015; principio ribadito nella successiva Cass. n. 13887/2017).

Deve quindi potersi dichiarare che: XXX Roberto è titolare nei confronti di ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo di un credito di Euro 2.608,11 oltre contributo per cassa di previdenza in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. e IVA in chirografo; YYY Riccardo è titolare nei confronti di ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo di un credito di Euro 112.000,00 oltre contributo per cassa di previdenza in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. e IVA in chirografo.

La soccombenza reciproca, prevalente per la convenuta e il terzo intervenuto, legittima la compensazione tra le parti delle spese di lite per la metà, con la conseguente condanna in solido per la società convenuta e la liquidatela giudiziale intervenuta a rifondere agli attori la restante metà, liquidata come in dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014, come modif. dal DM 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Dott. XXX e dal Dott. Prof. YYY nei confronti di ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

a) accerta e dichiara che il Dott. XXX è titolare nei confronti di ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo di un credito di Euro

2.608,11 oltre contributo per cassa di previdenza in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. e IVA in chirografo;

b) accerta e dichiara che il Dott. Prof. YYY è titolare nei confronti di ZZZ S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo di un credito di Euro 112.000,00 oltre contributo per cassa di previdenza in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. e IVA in chirografo;

c) dichiara compensate tra le parti nei limiti della metà le spese di lite e condanna in solido la società convenuta e la liquidatela giudiziale intervenuta a rifondere agli attori la restante metà, che liquida in Euro 6.715,00 oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 30.06.2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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