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Prestito tra socio e società e mancata prova del credito

La sentenza ribadisce l’onere probatorio incombente all’attore in materia di contratto di mutuo e la presunzione di natura giuridica dell’assegno bancario, anche irregolare. Nel caso specifico, l’attore non ha fornito prova del titolo da cui sarebbe derivato l’obbligo di restituzione di una somma di denaro da parte della società convenuta.

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Pubblicato il 14 maggio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1070/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COGNOME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale nella persona del giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._118_2025_- N._R.G._00001070_2021 DEL_15_04_2025 PUBBLICATA_IL_15_04_2025

Nella causa civile iscritta al n. 1070 /2021 del ruolo generale promossa (Cod.Fisc.: in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, signor (Cod.Fisc.: , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEC.F. ) del Foro di Bergamo, con domicilio presso il suo studio in Bergamo, INDIRIZZO giusta procura in atti parte attrice opponente contro ) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Ricorso per Ingiunzione in data 7-6-21 dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. Tel. NUMERO_TELEFONO; fax NUMERO_TELEFONO.

PEC con domicilio eletto presso il di lui Studio in Tirano (SO), INDIRIZZO parte convenuta opposta in punto:

Titoli di credito C.F. C.F. C.F. C.F. DELLE PARTI conclusioni di parte attrice opponente “ Voglia l’Onorevole Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni in narrativa tanto in fatto quanto in diritto:

In via di merito:

1. per tutte le ragioni esposte e previo il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della sottoscrizione apposta all’assegno, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso perchè infondato, ingiusto ed illegittimo e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata 2. annullare ex art. 1394 Cod.Civ. o ex art. 1395 Cod.Civ. il contratto di mutuo che dovesse essere ritenuto sussistente tra (già o il diverso eventuale negozio eventualmente concluso tra (già In via di ulteriore subordine 3. dichiarare illegittima l’applicazione del tasso degli interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002 e la loro decorrenza dal 12.09.2017 In via di eccezione riconvenzionale subordinata:

4. disporre la compensazione tra quanto dovuto da a titolo di risarcimento del danno e quanto eventualmente dovuto da In ogni caso:

5. con vittoria di spese.

In via istruttoria:

7. A riforma dell’ordinanza del 23.02.2023 di rigetto delle istanze istruttorie, chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi formulati con la propria memoria istruttoria datata 18.03.2022 con i due testi ivi indicati:

1. Vero che il documento 5 che mi si rammostra è un estratto del mastrino contabile di sul conto di riferito al 30.11.2021 ed al 2022.

2. Vero che il documento 6 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità al 31.05.2015, ove alla voce “crediti” è iscritto un credito verso socio per € 56.751,89.

3.

Vero che il documento 6 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2014 al 31.05.2015 riferito ad ove è iscritta la nota di debito n. 1 per riaddebito costi autovetture per € 56.751,89.

4.

Vero che il documento 7 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità al 31.05.2016, ove alla voce “crediti” è iscritto un credito verso socio per € 145.464,87.

5. Vero che il documento 7 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2016 al 31.05.2016 riferito ad ove è iscritta la nota di debito n. 1 per riaddebito costi autovetture per € 145.464,87.

6. Vero che il documento 8 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità al 31.05.2017, ove alla voce “crediti” è iscritto un credito verso socio per € 391.639,77.

7. Vero che il documento 8 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2016.

Vero che il documento 9 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità al 31.05.2018, ove alla voce “crediti” è iscritto un credito verso socio per € 400.904,66.

9. Vero che il documento 9 bis che mi si rammostra contiene un estratto del partitario dall’01.06.2017 al 31.05.2018 riferito ad ove è iscritta la nota di debito n. 2 per riaddebito costi autovetture per € 400.904,66.

10. Vero che il documento 10 bis che mi si rammostra contiene un estratto delle scritture di contabilità di riferito al 2019, ove alla voce “crediti” è iscritto un credito verso socio per € 400.904,66.

11.

Vero che il documento 10 bis che mi si rammostra contiene un estratto della scheda contabile al 31.12.2019 riferita ad ove è iscritto un debito di € 400.904,66” conclusioni di parte convenuta opposta “in via preliminare e/o pregiudiziale:

– accertare e dichiarare l’incompetenza per materia dell’eccezione di compensazione promossa in via subordinata riconvenzionale nell’Atto di Citazione in opposizione;

in subordine accertare l’intervenuta maturata prescrizione delle pretese ivi formulate;

nel merito:

– In INDIRIZZO

rigettare tutte quante le domande e/o eccezioni promosse dalla Società nel proprio Atto di Citazione in data 29/09/21 perché totalmente infondate in fatto e in diritto;

conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo opposto;

– In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune tra le domande e/o eccezioni formulate dall’opponente dovessero trovare, in tutto o in parte, accoglimento, condannare la a corrispondere all’opposto la somma di Euro 20.000,00 oppure la maggiore o minor somma accertanda all’esito dell’istruttoria, con interessi di mora ex art. 5 del D.lgs. 231/2002 dal 12/09/2017 o in subordine dal giorno della domanda al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze, con iva e C.A. In via istruttoria si richiamano tutte le istanze di cui alle proprie Memorie ex art. 183 comma 6 del c.p.c.” RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato unipersonale conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 263/21, con cui il Tribunale di Sondrio ingiungeva all’attrice di pagare la somma di euro 20.000,00 oltre interessi e spese del procedimento.

La parte attrice opponente eccepiva:

che erano stati soci dell’allora (ora fino all’11 marzo 2021: data in cui aveva acquistato le quote possedute dal ricorrente nell’allora divenendo socio unico;

che durante gli anni della gestione della società (ora da parte di quale Amministratore Unico, quest’ultimo ha compiuto diversi gravissimi atti di mala gestio in danno alla predetta società:

atti che gli erano stati puntualmente contestati con lettera PEC del 28 aprile 2021 dalla deducente con richiesta di restituzione della somma di oltre € 700.000,00 ed oltre ad altre somme ;

che mancava una ragione giustificatrice sottostante l’emissione dell’assegno bancario azionato in monitorio;

che in subordine l’atto era nullo ex art. 1394 c.c. in ragione del conflitto d’interessi tra e la società;

che era stato illegittimamente effettuato il calcolo degli interessi e che comunque dovevano essere posti in compensazione i crediti della società.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso o in subordine dichiararsi la nullità del negozio, o rettificare l’errato calcolo in punto di interessi o comunque la compensazione con il maggior credito vantato dalla società.

Si costituiva la parte opposta contestando tutto quanto dedotto nell’atto di citazione e sostenendo in particolare:

l’invalidità del disconoscimento effettuato e comunque l’insussistenza del conflitto di interessi e l’incompetenza del tribunale quanto all’accertamento di atti di mala gestio con competenza del Tribunale delle Imprese.

Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione.

Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative e assegnata temporaneamente la causa a diverso magistrato, senza che fosse dato corso ad attività istruttoria il giudice rinviava all’udienza del 27/11/2024 ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni;

adempiuto detto onere processuale, venivano assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.

L’opposizione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

1. Parte opposta ha agito in giudizio per il pagamento e la restituzione di un prestito precedentemente accordato alla società, da questa garantito tramite assegno bancario.

Parte opponente ha contestato che l’asserito prestito sia mai avvenuto, avendo invece l’ex socio amministratore già dei debiti verso la società, e che alcun conferimento risulta comunque dalla contabilità della società e che neppure il titolo dell’eventuale conferimento risulterebbe provato, disconoscendo la sottoscrizione apposta all’assegno.

1.1.

Orbene, in base all’art. 1813 c.c.:

“il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Con riferimento all’onere probatorio in materia di contratto di mutuo:

“l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione”(in termini Cass. 22.4.2010 n. 9541);

la giurisprudenza ha ulteriormente evidenziato che l’attore, che chiede la restituzione delle somme, è tenuto “a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione;

l’esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa” (in termini recentemente Cass. 7.5.2014, n.9864;

nello.2.

Sotto ulteriore e connesso profilo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’assegno, anche quanto irregolare, privo di data o impagato, viene pacificamente considerato una promessa di pagamento (recentemente Cass. 03.10.2018 n. 24144Cass.

, 11.10.2016, n. 20449; Cass., 16.5.2014, n. 10806; Cass., 10.11.2008, n. 26913) La natura di riconoscimento di debito dell’assegno, pur irregolare, determina significative conseguenze sul piano giuridico:

segnatamente, in ragione della disciplina contenuta nell’art. 1988 c.c. e secondo l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, essa determina un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, comportando l’inversione dell’onere della prova dell’esistenza di quest’ultimo (ex multis recentemente Cass. 13.06.2014, n. 13506 Cass. 13.10.2016 n. 20689):

ciò determina la conseguenza che vi è:

“la configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante.

Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all’azione di adempimento, che deve provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione”, (conf. Cass. 8.2.2006, n. 2816; Cass. 2.9.1998, n. 8712 e Cass. 19.4.1995, 4368; Cass. 5.12.2012 n. 21911).

La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi – nel senso che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria – senza però costituire un’autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34733).

1.3.

Tuttavia, se l’accipiens contesta che la consegna sia avvenuta a titolo di mutuo, spetta all’attore dimostrare interamente il fatto costitutivo posto a base della sua domanda, senza che la sola contestazione del convenuto possa considerarsi come eccezione in senso sostanziale, con ciò determinando un’inversione dell’onere probatorio (cfr., Cass. Civ. sez. II, ord. 180/2018; Cass. Civ. n. 8409/2015; Cass. Civ. n. 17050/2014; Cass. Civ. n. 6295/2013, Cass. Civ. n. 2404/2010).

Ciò in quanto negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia, la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore sostanziale della domanda.

Infatti, inforza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando Invero, considerato che nella specie si tratterebbe di conferimento del socio, si rammenta che “l’erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale”, o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale “residual claimant”. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi”.

(Cassazione civile sez. I 23 febbraio 2012 n. 2758).

2. Ebbene nella specie parte opponente, oltre ad aver contestato l’asserita consegna di denaro, ne contesta poi l’eventuale qualificazione a titolo di mutuo, allegando pregressi debiti del socio verso la società, oltre che l’assenza di ogni riferimento nelle scritture contabili della società.

Da tanto deriva che a fronte delle contestazioni sollevate della parte opponente, l’opposta avrebbe dovuto fornire prova del titolo da cui derivava la concomitante assunzione dell’obbligo di restituzione.

L’opposta invece nulla ha allegato prima ancora che provato, limitandosi a far valere unicamente l’assegno azionato in monitorio.

Sicché la pretesa creditoria non risulta sufficientemente provata, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione dell’assegno operata dall’opponente, peraltro da ritenersi inammissibile per come formulata genericamente e riferita al solo Come riconosciuto dalla Suprema Corte, “il disconoscimento della scrittura privata proveniente da una società, perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l’avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli mani rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 02/08/2019, n. 20871). Da tanto deriva l’accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto opposto e il rigetto della domanda di restituzione in assenza di idonea prova, restando assorbite le ulteriori domande subordinate.

Spese di lite Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opposta, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo.

Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

– accoglie l’opposizione proposta da nei confronti di e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 263/21 emesso dal Tribunale di Sondrio;

– condanna l’opposto a rifondere l’opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. Sondrio, il 14/04/2025 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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