SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1737 2025 – N. R.G. 00000621 2024 DEPOSITO MINUTA 02 12 2025 PUBBLICAZIONE 02 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto ‘altri istituti e leggi speciali’ , iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 621 dell’anno 2024
T R A
in persona del suo curatore,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti e giusto decreto autorizzativo emesso dal G.D. del Tribunale di Trani, ed elettivamente domiciliata in Molfetta alla INDIRIZZO, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
APPELLANTE
E
e entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Bisceglie alla INDIRIZZO
n. 21, nonché al domicilio digitale
APPELLATI
N O N C H E’
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Bisceglie alla INDIRIZZO, nonché al domicilio digitale
APPELLATA
All’udienza del 17 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate dinanzi al Consigliere Istruttore e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell’art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
conveniva in giudizio i fratelli e , nonché la società affinché fosse accertata e dichiarata l’esistenza di un patto fiduciario avente ad oggetto l’acquisto, da parte di quest’ultima, di beni immobili per conto e nell’interesse dei germani; chiedeva, pertanto, quale creditrice dei ed in via surrogatoria emettersi sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. di trasferimento in favore dei fratelli in comunione pro indiviso tra loro, della proprietà dei cespiti immobiliari di cui all’atto di citazione, nonché di ordinare al conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza, con esonero da responsabilità.
Era, infatti, successo che, con sentenza n. 1351 del 2018 pronunciata dal Tribunale di Trani e confermata dalla Corte di appello di Bari con pronuncia n. 722/2022, passata in giudicato,
,
e la madre degli stessi,
, nonché la az.
, e l’eredità giacente del defunto padre
erano stati condannati, in solido, al pagamento della som ma di € 1.278.548,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE della a titolo di risarcimento dei danni per aver distratto i beni di pertinenza della società fallita.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva cautelato le proprie ragioni proponendo ricorso per ottenere il sequestro conservativo dei beni dei soggetti coinvolti nel giudizio risarcitorio.
Il provvedimento, che veniva concesso con ordinanza depositata in data 23 febbraio 2012, veniva poi trascritto sui beni di proprietà della , rispetto ai quali, però, era già in corso l’azione esecutiva n. 320/2010 R.G. Es. Trib. Trani.
Il RAGIONE_SOCIALE, pur essendo intervenuto nel processo esecutivo, non aveva visto soddisfatte, neppure parzialmente, le proprie pretese, in ragione dell’esistenza di creditori poziori.
Gli immobili pignorati nell’ambito della procedura esecutiva venivano pressocché interamente acquistati da alcuni dei figli della -ritornando, così, a far parte del patrimonio familiare -e dalla una società RAGIONE_SOCIALE costituita in data 13.7.2010
da
In primo grado, la curatela fondava le sue pretese su una pluralità di elementi presuntivi, ritenuti gravi, precisi e concordanti nel senso di dimostrare l’esistenza del negozio fiduciario tra la
ed i fratelli
In particolare, deduceva che: tutto il patrimonio della madre dei fratelli la signora risultava interamente riacquistato dai figli, ad eccezione di e i quali avrebbero omesso di effettuare direttamente qualsiasi acquisto per evitare di esporsi a possibili aggressioni dei creditori, tra cui il RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del quale erano già stati condannati al risarcimento dei danni e che, inoltre, aveva già ottenuto ordinanza di sequestro conservativo sui beni dei germani; la società RAGIONE_SOCIALE risultava costituita dalla convivente more uxorio di , , il giorno precedente alla notificazione del pignoramento immobiliare ai danni di , ma comunque ben dopo la notifica dell’atto di precetto da parte di uno dei creditori, nonché successivamente alla verificazione di una significativa scopertura verso la Banca Monte dei Paschi di Siena che preannunciava la verosimile ed imminente perdita dell’intero patrimonio familiare già gravato da ipoteca; i fratelli pur risultando entrambi formalmente dipendenti della ne erano in realtà i gestori di fatto, dal momento che la società li aveva più volte delegati nell’ambito di rapporti bancari di conto corrente; i terreni formalmente acquistati dalla erano posseduti e utilizzati di fatto dai fratelli per lo svolgimento della loro attività imprenditoriale agricola; infine, la signora unica socia della aveva già assunto un ruolo attivo nella mala gestio della poi fallita.
In definitiva, secondo la curatela, da siffatti elementi il giudice avrebbe dovuto desumere che la serviva ai fratelli per continuare ad esercitare la loro attività lavorativa e produttiva senza assumere rischi personali, nonché per conservare il patrimonio familiare senza esporlo al rischio di aggressioni da parte dei propri creditori personali. Pertanto, tale società si sarebbe resa acquirente all’asta giudiziaria di una parte dei beni di
quale fiduciaria dei germani assumendo altresì l’impegno di trasferirne la proprietà ai fiducianti in qualunque momento.
Dinanzi al giudice di prime cure si costituivano -tardivamente in giudizio sia l’
che e negando l’esistenza del patto fiduciario e, in subordine, chiedendo di dichiararne la nullità, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio; domandavano altresì l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. in ragione della colpa grave dell’attore nell’aver intrapreso l’azione.
Senza ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa con sentenza n. 623/2024, con la quale il Tribunale di Trani rigettava le domande proposte dalla curatela attrice, con compensazione integrale delle spese processuali.
In particolare, il primo giudice riconosceva sia l’ingerenza dei germani nell’amministrazione della società, sia l’intento di questi ultimi di riacquistare il patrimonio familiare di loro spettanza attraverso la per metterlo al riparo dalle aggressioni dei loro creditori particolari.
Tuttavia, escludeva che gli elementi forniti dalla curatela attrice potessero dimostrare l’esistenza di un patto fiduciario in forza del quale la società si sarebbe obbligata a trasferire tali beni nel patrimonio personale dei
Avverso la decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte la , chiedendo, con un unico motivo di seguito indicato, di riformare l’impugnata decisione e, per l’effetto, di accogliere le ulteriori domande formulate in primo grado , puntualmente riproposte nell’atto di appello; il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellanti, i quali hanno impugnato e contestato l’avverso atto di impugnazione, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, domandando, inoltre, come già avevano fatto in primo grado, la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 commi 1 o 2 o 3 c.p.c., da quantificarsi in corso di causa ovvero anche in via equitativa.
La causa, in assenza di approfondimenti istruttori, all’udienza del 23 maggio 2025, è stata riservata per la decisione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti dinanzi al Consigliere istruttore, e previo deposito delle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c..
In via preliminare, deve rilevarsi l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.
Quanto alla asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., basti osservare che l’atto di appello formulato dalla RAGIONE_SOCIALE individua in modo sufficientemente chiaro i punti censurati della sentenza di primo grado, nonché le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la soluzione proposta, risultando così pienamente rispettoso della finalità perseguita dalla norma invocata, dal momento che questa Corte ha potuto comprendere agevolmente le doglianze dell’appellante.
L’inammissibilità dell’appello non può neppure derivare dalla circostanza che, con l’atto introduttivo del gravame, la curatela ha domandato di ‘accertare e dichiarare (…) la conclusione tra i germani , e la di un negozio fiduciario avente ad oggetto l’acquisto da parte della (…) per conto e
nell’interesse dei germani (…) di beni immobili già appartenuti a ‘ , in tal modo modificando parzialmente la domanda proposta in prima grado, con la quale, invece, si specificava che l’acquisto fosse avvenuto oltre che ‘nell’interesse dei fiducianti’ anche ‘con denaro da costoro fornito’ .
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, si ha domanda nuova, inammissibile in appello, solo quando la modifica della domanda originaria si risolve in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado. Per contro, si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum , ampliandolo o restringendolo, per incanalarlo verso una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda 1 .
Sulla scorta del citato principio di diritto deve, quindi, escludersi che la modifica della domanda contenuta nell’atto introduttivo dell’appello ne determini l’inammissibilità, trattandosi di una precisazione che non muta la pretesa fatta valere in primo grado e che è stata determinata dalla volontà dell’appellante di non mettere in discussione la ricostruzione fattuale fornita dal primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto non provato il fatto che ‘la Società abbia acquistato i beni ed i diritti in questione con denaro fornito dai 2 .
Passando al merito del gravame, con unico motivo , la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda per difetto di prova in ordine all’esistenza del patto fiduciario, lamentandone l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, secondo l’appellante, la prova dell’esistenza dell’obbligo della al trasferimento dei beni acquistati all’asta giudiziaria in favore dei germani e
discenderebbe in modo inequivoco proprio da quanto accertato dal giudice di prime cure, che ha riconosciuto sia l’ingerenza dei fratelli nell’amministrazione della società, sia la volontà di questi ultimi di avvalersi della stessa per riacquistare la disponibilità di parte del patrimonio familiare mettendolo al riparo dalle aggressioni dei propri creditori personali. Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
La curatela appellante, infatti, ha inteso ricorrere, per soddisfare l’onere probatorio a suo carico, unicamente a presunzioni semplici, le quali per poter portare all’accoglimento della domanda giudiziale devono risultare gravi, precise e concordati, ai s ensi dell’art. 2729 c.c.. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: ‘il requisito della “precisione” è riferito al fatto
1 Si veda, ex multis , Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2025, n. 19750 e Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 2009, n. 17457.
2 Cfr. pag. 9 della sentenza impugnata.
noto, che non deve essere vago, ma al contrario ben determinato nella realtà storica, quello della “gravità” attiene al grado di probabilità del fatto ignoto indotto dal fatto noto, mentre quello della “concordanza”, rilevante nel solo caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da più indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza’. Quanto all’ iter logico che il giudice di merito è chiamato a seguire, questo consta di due momenti valutativi: ‘il primo consiste nell’analisi di tutti gli elementi indiziari, in modo da scartare quelli irrilevanti; il secondo si risolve nel complessivo apprezzamento degli indizi così isolati, onde verificare se questi siano convergenti verso la prospettazione avan zata dall’attore (…), secondo un criterio di normalità basato sull’id quod plerumque accidit, essendo la deduzione logica una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile’ 3 .
È altresì possibile, stante l’assenza del divieto di ricorso a presunzioni di secondo grado, che un fatto accertato in via presuntiva possa rappresentare la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto, a condizione, però, che ricorrano i presupposti sopra citati 4 .
È proprio in ciò che la tesi dell’appellante risulta carente.
Il giudice di prime cure, infatti, con una motivazione immune da vizi, che in questa sede si intende condividere, pur avendo riconosciuto, sulla scorta delle presunzioni allegate in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, che i germani sono parte attiva nell’amministrazi one della società e che questa sia da loro utilizzata quale ‘schermo’ per poter godere dei beni che appartenevano alla loro madre, ha correttamente escluso che tali circostanze possano rappresentare fatti in grado di convergere verso la dimostrazione dell’ esistenza del pactum fiduciae secondo l’ id quoad plerumque accidit , poiché, alla luce di un giudizio complessivo dei fatti allegati dall’appellante, ed in particolare dal momento che i fratelli hanno rinunciato all’acquisto diretto di tali beni perché temevano che potessero essere aggrediti dai propri creditori -tra cui la stessa appellante -, risulta plausibile che la loro volontà sia sempre stata quella di goderne solo per il tramite della società amministrata da convivente di uno dei fratelli. Tanto basta, quindi, ad escludere che abbiano inteso concludere un accordo che gli consenta di ottenerne il trasferimento nel proprio patrimonio personale.
In conclusione, dunque, deve negarsi l’erroneità e la contraddittorietà dell’impugnata sentenza, avendo questa, invece, applicato correttamente, nel merito e nel metodo, i principi elaborati dalla
3 Cfr. tra le innumerevoli pronunce che fanno applicazione del citato principio di diritto: Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2025, n.23763.
4 Si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2014, n. 14788.
giurisprudenza di legittimità in materia di prova presuntiva, giungendo a prospettare scenari alternativi (godimento dei beni in forma indiretta attraverso lo schermo della neocostituita società) ed incompatibili rispetto alla tesi formulata dalla RAGIONE_SOCIALE (patto fiduciario con obbligo di trasferimento dei beni immobili); sicché deve condividersi l’assunto del primo giudice circa l’assenza di prova della esistenza del patto fiduciario che, per le ragioni sopra esposte, non diverge dalla conclusione cui giun ge questa Corte all’esito dell’esame del motivo di gravame.
Tanto appare sufficiente per il rigetto dell’appello e la conferma integrale dell’impugnata sentenza, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande riformulate nel giudizio di secondo grado dall’appellante.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione determinato dal valore della controversia.
Quanto alla richiesta di cancellazione della trascrizione dell’atto di appello, questa Corte non può farvi luogo nel dispositivo, non essendo stata depositata la relativa nota con gli estremi (data, n. Reg. Gen., n. Reg. Part.).
Non ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione di alcuno dei commi dell’art. 96 c.p.c., dovendosi escludersi sia che la RAGIONE_SOCIALE abbia agito con mala fede o colpa grave, sia che l’appello e la relativa domanda giudiziale siano stati proposti e trascritti senza la normale prudenza.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla avverso la sentenza n. 623/2024 del 29 marzo 2024, del Tribunale di Trani in composizione monocratica,
Rigetta l’appello e conferma integralmente l’impugnata sentenza;
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di ciascuno degli appellati, spese che si liquidano, per ciascuno di essi, in complessivi € 17.179,00, per compensi, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario come pe r legge, da distrarsi, limitatamente alla parte di spettanza, in favore dell’AVV_NOTAIO, quale procuratore antistatario;
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co. 1 -bis d.p.r. n. 115/2002 a carico dell’appellante
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est.
Il Presidente
NOME COGNOME
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT NOME.