SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 246 2026 – N. R.G. 00001959 2023 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
Consigliere rel. ed est.
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1959NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
) con NOME
il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
, in persona dell’ amministratore p.t., con il
patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME
PARTE APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni per la parte appellante:
‘IN VIA PRELIMINARE sospendere l’esecutorietà dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi n° 543/22, in data 27.06.2023, del Tribunale di Pisa, Sezione Esecuzione Mobiliare, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, notificata a mezzo PEC, in data 14.08.2023, per le causali di cui in narrativa ;
IN VIA PRELIMINARE dichiarare nulla l’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi n°543/22 in data 27.06.2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Esecuzione Mobiliare, nella persona del AVV_NOTAIO , notificata a mezzo pec in data 14.08.2023, per le causali di cui narrativa ;
NEL MERITO, previa integrale riforma dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi n° 543/22 in data 27.06.2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Esecuzioni Mobiliari, nella persona del AVV_NOTAIO, notificata a mezzo PEC in data 14.08.2023, dichiarare che nulla è dovuto da parte della
nei confronti della società . Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ‘ . […
Conclusioni per la parte appellata:
Voglia la Corte rigettare l’istanza di sospensione e l’appello ex adverso proposti per le varie ipotesi di inammissibilità eccepite in comparsa di risposta e, comunque, per totale infondatezza nel merito. Con vittoria di spese e del compenso professionale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
proponeva appello avverso l’ ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Pisa in data 27.06.2023 nel procedimento di pignoramento presso terzi RG 543/22.
Esponeva l’appellante che innanzi a quel Tribunale il aveva instaurato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti della ed aveva citato l’odierna appellante quale debitor debitoris .
L ‘ appellante aveva reso una dichiarazione negativa ed il creditore aveva chiesto che il GE procedesse all’accertamento dell’obbligo del terzo.
All’esito del subprocedimento ex art. 649 c.p.c., nel quale non si erano costituiti né il debitore né il terzo pignorato, il GE, ‘considerato che il creditore procedente ha prodotto il titolo contrattuale da cui deriva il credito del debitore esecutato nei confronti de terzo pignorato…… considerato che la società terza pignorata, non essendosi costituita in giudizio, non ha prodotto documentazione volta a comprovare i pagamenti’ aveva assegnato al creditore pignorante la somma di € 33.273,30.
Tanto premesso in fatto, affermava l’appellante che il ricorso allo strumento dell’appello in luogo dell’opposizione agli atti esecutivi si era reso necessario in quanto l’ordinanza del G.E. aveva il contenuto tipico di un provvedimento reso all ‘ esito di un procedimento di cognizione .
Ancora preliminarmente, deduceva la n ullità dell’ordinanza di assegnazione per omessa notifica al terzo pignorato della procedura dell’accertamento dell’obbligo del terzo .
Nel merito, contestav a l’efficacia probatoria della documentazione sulla quale il GE aveva fondato la propria decisione (‘ Considerato che il creditore procedente ha prodotto il titolo contrattuale da cui deriva il credito del debitore esecutato nei confronti de terzo pignorato… considerato che la società terza pignorata, non essendosi costituita in giudizio, non ha prodotto documentazione volta a comprovare i pagamenti ….. ‘ poiché inidonea a comprovare l’entità del credito.
Chiedeva quindi:
voglia l’Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis , previa dichiarazione di ammissibilità del presente appello,
IN VIA PRELIMINARE sospendere l’esecutorietà dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi n° 543/22, in data 27.06.2023, del Tribunale di Pisa, Sezione Esecuzione Mobiliare, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, notificata a mezzo PEC, in data 14.08.2023, per le causali di cui in narrativa ;
IN VIA PRELIMINARE dichiarare nulla l’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi n°543/22 in data 27.06.2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Esecuzione Mobiliare, nella persona del AVV_NOTAIO , notificata a mezzo pec in data 14.08.2023, per le causali di cui narrativa ;
NEL MERITO, previa integrale riforma dell’ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi n° 543/22 in data 27.06.2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Esecuzioni Mobiliari, nella persona del AVV_NOTAIO, notificata a mezzo PEC in data 14.08.2023, dichiarare che nulla è dovuto da parte della
nei confronti della società […
.
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio .
Si costituiva il ed eccepiva, in primo luogo, l’inammissibilità dell’appello, essendo l’ordinanza di assegnazione impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e comunque per difetto di indicazione degli elementi previsti dai numeri 2) e 3) dell’art. 342 c.p.c..
In subordine, deduceva la tardività dell’appello , ove ritenuto ammissibile.
Nel merito, evidenziava che nella dichiarazione di terzo l’odierna appellante aveva affermato di aver pagato il prezzo di compravendita di un immobile mediante nove bonifici bancari, senza però allegare alcun documento.
L’assunto era rimasto sfornito di prova anche nel successivo procedimento di accertamento, dove terzo e debitore non si erano costituiti.
Chiedeva il rigetto dell’istanza di sospensione e dell’appello ex adverso proposti per le varie ipotesi di inammissibilità eccepite in atti e, comunque, per totale infondatezza nel merito. Con vittoria di spese e del compenso professionale di causa.
Preliminarmente, si reputa infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. avendo l’appellante illustrato adeguatamente le ragioni per cui ritengono errata la decisione del primo giudice, nonché sufficientemente esplicitato le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione in fatto e in diritto compiuta dal G.E.
L’atto di gravame contiene una chiara se pur sintetica individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e le censure articolate soddisfano il requisito della specificità.
Ciò posto, si ritiene che l’appello avverso l’ordinanza emessa dal G.E. di Pisa sia inammissibile.
Ai sensi dell’art. 549 c.p.c. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
Al fine di valutare l’ammissibilità dell’appello è necessaria una doverosa premessa sull’oggetto del sub -procedimento del giudizio di accertamento.
Sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (sent. 1313/2025), esaminando struttura e finalità nel ‘nuovo’ procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo.
Ha affermato la Cassazione che il GE non è chiamato ad una mera verifica sulla sussistenza e titolarità del credito atteso che ‘ la procedura espropriativa presso terzi – a cui l’accertamento ex art. 549 c.p.c. è funzionale – mira a far conseguire al creditore procedente l’assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere nei confronti del terzo; difatti, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. determina la cessione coattiva del credito vantato dal debitore verso il debitor debitoris e attribuisce al creditore assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all’esecutato .
L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo.
Per quel che nella specie maggiormente rileva, ‘la funzione del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore …. ma di stabilire, appunto al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito alla eventuale ordinanza di assegnazione, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore’.
Alle luce di tali premesse, si ritiene che il provvedimento impugnato rientri perfettamente nel perimetro del giudizio di accertamento, atteso che il G.E. ha semplicemente riscontrato l’esistenza del titolo e l’assenza di prove in merito all’asserita estinzione del credito.
Anche se si accedesse alla tesi propugnata da
, l’appello sarebbe comunque inammissibile perché tardivo. Il G.E., a seguito dell’istanza del creditore, aveva fissato per il giudizio di accertamento l’udienza del 21.2.2023, disponendo che il creditore procedesse alla notific he all’esecutat o ed al terzo almeno dieci giorni prima. Dalla documentazione versata in atti risulta che dette notifiche sono avvenute in data 1.2.2023.
Il successivo provvedimento di assegnazione è stato notificato il 30.6.2023 e l’appello è stato notificato in data 1.10.2023 e dunque tardivamente.
Le spese di giudizio – liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., (scaglione da€ 26.001 ad € 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria) seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d’Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
rigetta l’appello proposto da
, in persona del rappresentante, pro-tempore, nei confronti di , in persona dell’ amministratore p.t. rdinanza emessa dal Tribunale di Pisa in data 27.06.2023 nel procedimento
avverso l’ o esecutivo RG 543/22.
Condanna
, in
persona del l.r. p.t., a rifondere a , in persona dell’ amministratore p.t. , le spese del giudizio del grado, che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, cap e iva secondo legge;
dà atto che ricorrono nei confronti di
le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16.12.2025
L’estensore
NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME