Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20019 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14685/2024 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Elettorali
Civile Ord. Sez. U Num. 20019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Circoscrizionali: I Italia Nord Occidentale, II Italia Nord Orientale, III Italia Centrale, IV Italia Meridionale;
-intimati – per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEe decisioni di rigetto: n. 2/2024 del 27/04/2024, n. 5/2024 del 2/05/2024, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relative al candidato individuale NOME con simbolo PARLAMENTARE INDIPENDENTE, e per illegittimità derivata dei provvedimenti degli UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI di MILANO, VENEZIA, ROMA, NAPOLI .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con atto rivolto alle Sezioni Unite di questa Corte, datato 29-30 maggio 2024 e trasmesso a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2024, impugna le decisioni n. 2/2024 del 27 aprile 2024 e n. 5/2024 del 2 maggio 2024 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e vari verbali degli RAGIONE_SOCIALE elettorali circoscrizionali (presso le Corti di appello di Milano, Venezia, Roma e Napoli) per l’elezione dei membri del Parlamento europeo che non hanno ammesso la sua candidatura;
il ricorrente, deducendo l ‘ illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano che disciplina la presentazione RAGIONE_SOCIALEe candidature al Parlamento europeo, ha chiesto disporsi l’inserimento RAGIONE_SOCIALEa sua candidatura personale, con il simbolo n. 8 « RAGIONE_SOCIALE » nella scheda elettorale;
RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione, resa particolarmente urgente dalla materia del ricorso, è stata data comunicazione al ricorrente ed al P.G. a mezzo p.e.c. con abbreviazione dei termini per il deposito di memorie;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE; il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
il ricorso si espone a un preliminare e assorbente rilievo di
improcedibilità sotto un duplice profilo;
il ricorso non risulta proposto in modalità telematiche, come reso obbligatorio, per tutti i ricorsi proposti successivamente al 1° gennaio 2023, dall’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ., secondo cui « nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. (…) Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici » (v. Cass. Sez. U. Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023, Rv. 668227; Cass. Sez. 1 20/04/2023, n. 10689);
non è stata, inoltre, ritualmente versata dal ricorrente in atti alcuna copia autentica RAGIONE_SOCIALEe decisioni impugnate, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., non potendo sopperire a tale doverosa attività di parte l’ufficiosa acquisizione di copia informe ad opera RAGIONE_SOCIALEa cancelleria di questa Corte, di tanto giammai onerata;
l’evidente improcedibilità del ricorso (prevalendone il rilievo su quello RAGIONE_SOCIALEe cause di inammissibilità: Cass. 01/10/2004, n. 19654; Cass. Sez. U. ord. 16/04/2009, n. 9005; Cass. ord. 15/03/2013, n. 6706; Cass. ord. 24/02/2016, n. 3564; Cass. Sez. U. 15/05/2018, n. 11850; Cass. ord. 02/07/2018, n. 17268; Cass. Sez. U. 18/07/2019, n. 19370) preclude la declaratoria di separate cause di inammissibilità che pure palesemente ricorrono, tra loro concorrenti in via indipendente;
quand’anche fosse stato possibile presentare il ricorso di persona (rimanendo problematica la soluzione positiva, visto che la facoltà di stare in giudizio di persona, riconosciuta dall’art. 23 cod. proc. amm. nelle controversie elettorali, è negata dal Consiglio di Stato), non risulta comunque versata ritualmente e tempestivamente agli atti alcuna prova
RAGIONE_SOCIALEa rituale notifica del medesimo alle controparti: ma neppure la facoltà di stare in giudizio di persona esimerebbe la parte dal rispetto di tutte le regole di procedura -Cass. Sez. U. 07/09/1990, n. 9256 -e fra queste, quindi, quella RAGIONE_SOCIALE‘onere di notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione alle controparti a pena di inammissibilità del ricorso stesso (tra molte, Cass. 16/02/2012, n. 2209);
il ricorso si risolve peraltro in un’inestricabile -e non consentita (tra molte: Cass. 09/05/2019, n. 12253; Cass. Sez. U. 28/11/2018, n. 30754; Cass. 13/06/2017, n. 14639) -commistione di argomenti di fatto e questioni di diritto, a prescindere dall’oscurità e dall’incostanza di consequenzialità logica di molte RAGIONE_SOCIALEe espressioni impiegate;
il rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEa legge processuale, non derogabile a suo piacimento dal singolo neppure in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa, impone pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame del merito di tutte le complesse doglianze sviluppate dal ricorrente, qualunque siano i parametri di riferimento, sia pure costituzionali o sovranazionali, nel complesso invocati;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta in questa sede alcuna attività difensiva dalle controparti;
non si applica l’art. 13, comma 1quater del dPR n. 115 del 2000, ai fini del raddoppio del contributo, essendo il processo esente;
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite