Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19880/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
-ricorrente –
COGNOME NOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dal Prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
nonché contro
NOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrenti –
e contro
-intimato –
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE Elettorale presso l’RAGIONE_SOCIALE; Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Elettorale presso RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO;
-intimati – e di
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
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-intimati – avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE Nazionale RAGIONE_SOCIALE n. 169/2023, depositata in data 11 settembre 2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO ricorre con tre motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del RAGIONE_SOCIALE Nazionale RAGIONE_SOCIALE n. 169/2023, depositata in data 11 settembre 2023 , che ne ha rigettato il ricorso proposto, in relazione all’art. 3, comma 3, legge 12 luglio 2017, n. 113, avverso:
la delibera, assunta in data 4 febbraio 2023 dalla RAGIONE_SOCIALE elettorale per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui aveva proclamato eletti gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la precedente delibera del 27 gennaio 2023 di ammissione con riserva RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE stessi;
al ricorso hanno resistito con controricorsi il RAGIONE_SOCIALE e gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
gli altri intimati non hanno svolto difese;
considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 11 aprile 2024,
dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firma digitale dal ricorrente;
in data 15 aprile 2024 è pervenuta accettazione alla rinuncia, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese , sottoscritta digitalmente dall’AVV_NOTAIO e personalmente dai suoi assistiti, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
in data 28 giugno 2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato delibera del RAGIONE_SOCIALE, adottata nella seduta del 17 aprile, con cui detto organo ha deciso di accettare la rinuncia e di abbandonare il giudizio;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. per cui sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, primo comma, cod. proc. civ.;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
non v’è luogo a provvedere sulle spese, considerata l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia espressa dai controricorrenti;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite