Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10715 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10715 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10516/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Venezia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
–ricorrente– contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
–controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 310/2022 depositata il 14/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 310 del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo che:
-era stato socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro delle imprese, sciolta senza liquidazione né distribuzione di attivo;
-aveva ricevuto notifica di un precetto, da parte di NOME COGNOME, in forza di una sentenza di rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della suddetta RAGIONE_SOCIALE;
-secondo il precettante la titolarità passiva dell’obbligazione era nata da u na clausola contenuta nell’atto di scioglimento sociale, con cui il deducente accomandante si era assunto i debiti nei confronti dei creditori sociali;
-si era opposto al precetto deducendo l’erronea interpretazione della clausola e dunque la carenza di titolo esecutivo;
-il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, e la Corte di appello aveva dichiarato tardivo il gravame escludendo l’applicabilità della c.d. sospensione feriale dei termini;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
le parti hanno depositato memoria;
Rilevato che
con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, della legge n. 742 del 1969, e dell’art. 92, r.d. n. 12 del 1941, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, a prescindere dal l’intestazione formale, la natura
della domanda afferiva all’interpretazione della clausola contrattuale di assunzione della responsabilità per i crediti sociali, e dunque tale oggetto, più che aggiungersi, si sostituiva a quello della carenza di titolo e del diritto di minacciare e procedere all’esecuzione;
Considerato che
il ricorso è inammissibile;
la parte ricorrente non allega né documenta se e nel caso come il Tribunale avesse qualificato l’opposizione;
infatti, per il principio dell’apparenza, il regime d’impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio, quand’anche si contesti quest’ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514, Cass., 03/03/2022, n. 7001, pag. 5);
in mancanza della specificazione e, se necessario, dimostrazione in ricorso di questo essenziale fatto processuale, non è possibile decidere, trattandosi di circostanza decisiva;
ne discende la violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.; il ricorso è comunque inammissibile anche ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ.;
l’opp osizione del socio avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società si configura sempre come opposizione all’esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo (cfr., in un caso diverso ma corrispondente in termini di principio generale, Cass., 14/11/2011, n. 23749);
del resto, lo stesso ricorrente finisce per contraddirsi affermando che l’oggetto della controversia era ed è unico, attenendo al diritto di procedere esecutivamente quale affermato nel precetto, sia pure sulla base dell’ermeneutica negoziale in parola;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 06/02/2023.