Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16756 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricordo sia dichiarato inammissibile udito il difensore AVV_NOTAIO sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 marzo 2022 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino, ex art. 442 cod. proc. pen., di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen. alla pena di mesi 4 di reclusione e euro 80 di multa.
COGNOME era stato arrestato in flagranza, in quanto sorpreso all’interno di un magazzino contenente cornici, specchi e quadri di proprietà di NOME COGNOME, ove era penetrato infrangendo i vetri di una porta finestra; si era accertato che l’imputato aveva infranto le porte di altri locali ivi esistenti appartenenti ad a soggetti alla ricerca di beni da sottrarre.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione interna. Il difensore contesta la configurazione di più episodi di tentato furto, rilevando che nel capo di imputazione non erano indicate le persone offese titolari degli altri locali le cui porte a vetri erano s infrante e che era stato accertato solo il tentativo di furto commesso in danno di NOME COGNOME, sicché il reato era unico e doveva pertanto essere esclusa la continuazione interna.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria presentata in data 5 aprile 2023 il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha rappresentato l’assenza della condizione di procedibilità
5.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In entrambe le sentenze di merito si dà atto che l’imputato aveva infranto le porte finestre di vari magazzini insistenti su uno stesso cortile e appartenenti a soggetti diversi e era poi riuscito ad entrare in quello di proprietà di COGNOME. Il Tribunale aveva, così, riepilogato l emergenze istruttorie: alcuni condomini dello stabile di INDIRIZZO, affacciatisi alla finestra, avevano visto un uomo, poi identificato in COGNOME, nell’atto di infrangere i vetri RAGIONE_SOCIALE porte finestre dei magazzini insistenti sul cortile; le forze dell’o intervenute avevano accertato che erano stati infranti i vetri RAGIONE_SOCIALE porte finestre di tre diversi magazzini e che era stata sfondata la porta del magazzino di COGNOME,
al cui interno avevano trovato COGNOME nascosto dietro ad un cartone. La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, in replica ad analogo motivo, ha ribadito che in sede di interrogatorio l’imputato aveva dichiarato di avere spaccato, servendosi RAGIONE_SOCIALE forbici e dei cacciaviti trovati in suo possesso, i vetri RAGIONE_SOCIALE porte di accesso a va locali tra cui quello di COGNOME e ha precisato che tali locali, secondo quanto riportato nel verbale di arresto, erano vicini a quello di COGNOME, ma distint rispetto ad esso.
Il motivo è, dunque, meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito. Il ricorrente non si è confrontato con l argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nella quale si è dato atto della pluralità di azioni delittuose in danno di diverse persone offese, a nulla potendo rilevare la loro mancata identificazione. La decisione è conforme al consolidato indirizzo per cui in tema di furto, l’agente che sottrae una pluralità di cose detenute da più soggetti, realizza una pluralità di reati, quando opera in un contesto spaziale che giuridicamente non può ricondursi ad un unico detentore (Sez. 5, n. 41141 del 19/05/2014, Pop, Rv. 261204).
6.Nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nell more del ricorso, tale forma di procedibilità dal cligs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Rv. 284155). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplin transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo Collegio (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i
diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Il Consig Così deciso in om , 1 aprile 2023 Il Pvêsidente