Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10732 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16057/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO, nel proc.to n. 7565/2020, depositato il 30/11/2020.
Udita la relRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, con ordinanza, pubblicata il 30/11/2020, ha respinto le domande proposte, ex artt.14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c., dalla RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in prop rio, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, volte ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 6.876,00, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA, a titolo di compensi professionali dovuti per l’assistenza prestata dal l’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE, che includeva, fino al suo recesso, anche l’AVV_NOTAIO, la quale pure aveva svolto attività difensive nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE) in un contenzioso, insorto a causa di danni da infiltrazioni ritenuti imputabili alla società costruttrice, tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, società che aveva provveduto, tra il 2010 ed il 2012, all’integrale ristrutturRAGIONE_SOCIALE di un complesso edilizio nel centro storico di Rivoli (To), con realizzRAGIONE_SOCIALE di sette unità immobiliari poi costituite nel RAGIONE_SOCIALE resistente.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: a) l’RAGIONE_SOCIALE non è legittimata a chiedere il pagamento dei compensi professionali, sia in difetto di allegRAGIONE_SOCIALE, ad opera dei ricorrenti, di un conferimento dell’incarico da parte del RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, la quale abbia poi delegato gli avvocati COGNOME e COGNOME, sia perché non si evince, dallo statuto dell’RAGIONE_SOCIALE, la richiamata possibilità dell’Ente di st ipulare contratti e di acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati (essendo, peraltro, inopponibili al cliente i patti sociali che regolavano l’RAGIONE_SOCIALE e i rapporti tra i soci, in particolare il patto che vincola ogni professionista aderente al
conferimento dei proventi della propria attività, da compiersi a nome dell’RAGIONE_SOCIALE, e difettando di sottoscrizione da parte dell’amministratore del RAGIONE_SOCIALE, nonché essendo indeterminata, anche nell’ oggetto, la « bozza di mandato » RAGIONE_SOCIALE prodotta in giudizio dai ricorrenti); b) la domanda proposta dall’AVV_NOTAIO personalmente è infondata in quanto, a fronte della contestRAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE convenuto del conferimento del mandato a nche all’AVV_NOTAIO in proprio (anziché al solo AVV_NOTAIO), essendo la procura alle liti (nella specie rilasciata, per il giudizio di merito, sia all’AVV_NOTAIO sia all’AVV_NOTAIO) solo « un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio, che, se contestato, deve essere provato », risulta che, per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, è stato conferito il mandato solo all’AVV_NOTAIO, che aveva instaurato e seguito il procedimento sino al termine, come pure per il successivo giudizio di merito (non essendo sufficiente l’indicRAGIONE_SOCIALE del nominativo del ricorrente in calce agli scritti difensivi del predetto giudizio, considerata la corrispondenza intercorsa per anni solo tra la COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE ed il fatto che ogni attività processuale è stata compiuta solo dalla COGNOME).
Avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, nella qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), propone ricorso straordinario per cassRAGIONE_SOCIALE, notificato il 31/5/2021, affidato a quattro motivi, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso, notificato il 10/7/2021). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violRAGIONE_SOCIALE o falsa applicRAGIONE_SOCIALE, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.36 c.c., in
relRAGIONE_SOCIALE agli artt.1321 e 1323 c.c., per avere il Tribunale negato la legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la mancanza di una espressa previsione statutaria che attribuisse a quest’ultima il potere di concludere specificamente contratti di patrocinio; b) con il secondo motivo, la violRAGIONE_SOCIALE o falsa applicRAGIONE_SOCIALE, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.36 c.c., in relRAGIONE_SOCIALE agli artt.38 e 19 c.c., per avere il Tribunale affermato l’inopponibilità ai terzi di tutte le previsioni contenute nei Patti associativi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) con il terzo motivo, la violRAGIONE_SOCIALE o falsa applicRAGIONE_SOCIALE, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.36 c.c., in relRAGIONE_SOCIALE agli artt.1260 e 1264 c.c., in relRAGIONE_SOCIALE alla previsione statutaria con cui i crediti derivanti dall’attività RAGIONE_SOCIALE degli ass ociati devono ritenersi comunque ceduti all’RAGIONE_SOCIALE; d) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dai pagamenti effettuati dal Condomini intimato a favore dell’RAGIONE_SOCIALE quale riconoscimento ex parte debitoris della legittimRAGIONE_SOCIALE attiva di quest’ultima.
- Preliminarmente, il presente ricorso straordinario per cassRAGIONE_SOCIALE, avverso ordinanza adottata, nell’ambito di procedimento sommario ex art.702 bis c.p.c., dal Tribunale in composizione collegiale, a conclusione del procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011, è ammissibile in quanto, come chiarito da questa Corte (Cass. 12411/2017), in tema di liquidRAGIONE_SOCIALE degli onorari e diritti di AVV_NOTAIO in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassRAGIONE_SOCIALE, sia che la controversia riguardi solamente il « quantum debeatur », sia che la stessa sia estesa all’ « an » della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicRAGIONE_SOCIALE il rito di cui al citato art. 14.
2.2. Sempre preliminarmente, non opera la preclusione da giudicato esterno « riflesso » invocata dal controricorrente (all.ti B e
C) in relRAGIONE_SOCIALE alle statuizi oni sull’esclusione della legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dello RAGIONE_SOCIALE, e sull’inopponibilità al cliente, soggetto terzo, dei patti associati, pronunciate dal Tribunale di Torino (e passate in giudicato) in altri giudizi promossi dalla stessa assRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di altri soggetti a favore dei quali l’AVV_NOTAIO COGNOME (RAGIONE_SOCIALE receduto ) aveva prestato la sua attività RAGIONE_SOCIALE.
Ora, questa Corte (Cass. 8101/2020) ha chiarito che « il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare “efficacia riflessa” nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio; b) i terzi non possano risentire un “pregiudizio giuridico” dalla precedente decisione; c) l’efficacia riflessa riguardi soltanto l’affermRAGIONE_SOCIALE di una situRAGIONE_SOCIALE giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento » (in applicRAGIONE_SOCIALE del principio, questa Corte ha escluso l’efficacia riflessa del giudicato avente ad oggetto il « premio scudetto », riconosciuto ad altri giocatori della medesima squadra di calcio in distinti processi, essendo stato dedotto in giudizio un diritto fondato su un autonomo rapporto obbligatorio, di per sé non incompatibile con le diverse decisioni già divenute definitive).
Sempre questa Corte (Cass. 17931/2019) ha affermato che « Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situRAGIONE_SOCIALE definita in quel processo, o comunque a questa subordinato ». Già in Cass. n. 541/2019 si era affermato che « La sentenza passata in giudicato, quando contenga un’affermRAGIONE_SOCIALE obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei
confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situRAGIONE_SOCIALE definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l’opposizione di terzo di cui all’art. 404» comma 2, c.p.c. (nella specie, questa Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l’indegnità a succedere dell’erede del debitore, avesse un’efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del “de cuius” il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).
Nella specie, vi è solo l’identità del soggetto che ha azionato la pretesa creditoria (l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e le posizioni dei vari soggetti evocati nei distinti giudizi quali asseriti debitori dal lato passivo sono del tutto autonome e non dipendenti, anche per la genericità sul punto dell’eccezione.
Peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in memoria, ha dedotto, in replica, esservi stati altri provvedimenti passati in giudicato a sé favorevoli relativi a compensi per l’attività RAGIONE_SOCIALE prestata, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, dagli avvocati COGNOME e COGNOME, azionati nei confronti di altri soggetti.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che il presente ricorso risulta promosso dal COGNOME non in proprio, ma quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE; di conseguenza, si è formato il giudicato interno sulla statuizione di rigetto della pretesa creditoria azionata dallo stesso COGNOME in proprio.
Le prime tre censure, implicanti vizi di violRAGIONE_SOCIALE di legge, attengono tutte alla statuizione di carenza di legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e possono e ssere quindi unitariamente trattate in quanto connesse.
3.1. Questa Corte sul tema della legittimRAGIONE_SOCIALE o meno di uno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla richiesta di pagamento, per le prestazioni
svolte dai singoli professionisti in favore del cliente conferente l’incarico, in una prospettiva critica verso l’interpretRAGIONE_SOCIALE riduttiva del fenomeno associativo fra professionisti, configurato, da un lato, come univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi e, dall’altro, come inidoneo ad attribuire all’assRAGIONE_SOCIALE la titolarità di un rapporto RAGIONE_SOCIALE, ha affermato, già con la sentenza n. 15694/2011, che « L’art. 36 cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrRAGIONE_SOCIALE delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’assRAGIONE_SOCIALE la legittimRAGIONE_SOCIALE a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputRAGIONE_SOCIALE di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi ».
Potendo quindi lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quantunque privo di personalità giuridica, porsi come autonomo centro di imputRAGIONE_SOCIALE di rapporti giuridici (cfr. anche Cass. n. 17683 del 2010; conf., Cass. n. 22439 del 2009; Cass. n. 24410 del 2006; e, prima ancora, Cass. n. 4628 del 1997), è necessario che il giudice di merito provveda sia all’individuRAGIONE_SOCIALE del soggetto cui è stato conferito l’incarico RAGIONE_SOCIALE (assRAGIONE_SOCIALE o singolo professionista), sia alla verifica, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, dell’eventuale attribuzione all’assRAGIONE_SOCIALE di poteri rappresentativi dei singoli associati. In conformità si è espressa Cass. 15417/2016; nella sentenza Cass. n. 17718/2019, si è
ribadito che « Il rispetto del principio di personalità della prestRAGIONE_SOCIALE, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l’autonomia riconosciuta allo RAGIONE_SOCIALE, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell’attività RAGIONE_SOCIALE (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo RAGIONE_SOCIALE, non rientrando il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione » ; nell’ordinanza n. 14321/2019, poiché l’assRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituisce un centro di imputRAGIONE_SOCIALE di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo RAGIONE_SOCIALE, si è e sclusa la legittimRAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo a proporre in proprio l’opposizione allo stato passivo contro l’esclusione di un credito di cui è titolare l’assRAGIONE_SOCIALE.
Si è poi successivamente precisato (Cass. 2332/2022) che « lo RAGIONE_SOCIALE, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregRAGIONE_SOCIALE di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputRAGIONE_SOCIALE di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l’attribuibilità degli incarichi professionali anche all’assRAGIONE_SOCIALE e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura “ad litem”, sia stato conferito l’incarico RAGIONE_SOCIALE, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’assRAGIONE_SOCIALE del potere di rappresentanza del singolo RAGIONE_SOCIALE cui l’incarico sia stato direttamente conferito ».
Ancora, questa Corte (Cass. 22955/2022) ha, da ultimo, affermato che « lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ancorché privo di
personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregRAGIONE_SOCIALE di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputRAGIONE_SOCIALE di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l’attribuibilità degli incarichi professionali anche all’assRAGIONE_SOCIALE e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l’incarico RAGIONE_SOCIALE, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’assRAGIONE_SOCIALE del potere di rappresentanza del singolo RAGIONE_SOCIALE cui l’incarico sia stato direttamente conferito ».
3.2. Il Tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. in composizione collegiale, in punto di an debeatur della pretesa creditoria, ha ritenuto, anzitutto, essere fondata l’eccezione di difetto di legittimRAGIONE_SOCIALE attiva e di titolarità attiva del rapporto di credito in capo allo RAGIONE_SOCIALE istante.
Secondo il Tribunale, nella specie, doveva escludersi che gli accordi interni tra i soci (lo statuto dell’RAGIONE_SOCIALE) consentissero di riferire alla assRAGIONE_SOCIALE stessa la legittimRAGIONE_SOCIALE della prestRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (rientrante nei contratti di patrocinio) ed il diritto al compenso e comunque mancava anche l’allegRAGIONE_SOCIALE, oltre che la prova, che l’incarico fosse stato conferito dal RAGIONE_SOCIALE direttamente alla assRAGIONE_SOCIALE la quale ne avesse poi delegato il compimento agli aderenti COGNOME e COGNOME, cosicché le prestazioni,
e i conseguenti compensi, dovevano riferirsi al singolo professionista socio officiato, nella specie l’AVV_NOTAIO.
Il ricorrente, nel primo motivo, deduce che il Tribunale avrebbe compiuto una violRAGIONE_SOCIALE di legge (artt.36 c.c., 1321 e 1323), laddove il collegio ha ritenuto necessaria una espressa previsione
statutaria che facoltizzasse l’RAGIONE_SOCIALE alla stipula, in particolare, di contratti di patrocinio, trascurando il contenuto di specifiche clausole statutarie (artt.7.2 lett.c), 7.5, 8.2,10, 25.1), dalle quali si desumeva che i soci erano obbligati a svolgere qualsiasi attività RAGIONE_SOCIALE « in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE », erano solidalmente e personalmente responsabili « delle obbligazioni contratte dall’RAGIONE_SOCIALE », la quale instaurava direttamente i contratti con i collaboratori ed era titolare del patrimonio costituito anche dagli utili netti dell’attività RAGIONE_SOCIALE svolta dai singol associati, che le competenze dell’RAGIONE_SOCIALE erano direttamente fatturate d alla stessa a proprio nome.
Con il secondo motivo, si lamenta altra violRAGIONE_SOCIALE di legge posta in essere dal Tribunale (artt.38 e 19 c.c.) per avere negato, tout court , che tutte le previsioni statutarie (i patti tra gli associati aderenti) fossero opponibili a terzi, mentre questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che il giudice di merito, in presenza di pretesa creditoria azionata dall’assRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei compensi relativi all’attività svolta dagli associati, deve proprio esaminare lo statuto.
Infine, con il terzo motivo, si denuncia altra violRAGIONE_SOCIALE di legge, delle norme (art.1260 e 1264 c.c.) in materia di cessione dei crediti, in quanto il diritto al compenso RAGIONE_SOCIALE non rientra tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che dagli accordi tra gli associati emerga la volontà di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nella specie, una clausola specifica statutaria (art.25.1) prevedeva che i soci, in costanza di rapporto associativo, dovessero cedere tutti i crediti derivanti dall’attività svolta da loro all’RAGIONE_SOCIALE, la quale doveva fatturare le competenze relative direttamente a proprio nome.
3.3. Le doglianze sono fondate.
Invero, il Tribunal e – tenuto a verificare la legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dell’assRAGIONE_SOCIALE, sulla base degli accordi degli associati, ex art. 36 c.c. – non ha rilevato che, dallo statuto, si desume che l’attività è svolta dagli associati « in nome e per conto dell’assRAGIONE_SOCIALE », dal che deriva che l’assRAGIONE_SOCIALE conclude i contratti di prestRAGIONE_SOCIALE d’opera RAGIONE_SOCIALE mediante la rappresentanza dei soci, essendo, quindi, l’assRAGIONE_SOCIALE il soggetto che gestisce sostanzialmente gli incarichi professionali. Inoltre, il Tribunale non ha considerato che l’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 96 del 2001, disciplinando la legittimRAGIONE_SOCIALE attiva per i crediti derivanti dall’attivit à RAGIONE_SOCIALE svolta dal singolo RAGIONE_SOCIALE, ha stabilito a conferma del fatto che l’attività fa capo sostanzia lmente alla assRAGIONE_SOCIALE – che i compensi derivanti dall’attività RAGIONE_SOCIALE dei soci costituiscono crediti della societ à e non ha considerato che, con lo Statuto, gli associati avevano previsto che, in ogni caso, i compensi relativi agli incarichi professionali, anche se conferiti singolarmente, spettano all’assRAGIONE_SOCIALE, tanto che, ove l’incarico svolto dal singolo professionista sia fatturato dall’RAGIONE_SOCIALE, si attua una cessione del credito dal professionista all’RAGIONE_SOCIALE in forza degli accordi contrattuali oggetto dell’atto costitutivo.
Peraltro, il conferimento dell’incarico per la difesa giudiziale ad un singolo RAGIONE_SOCIALE e non all’assRAGIONE_SOCIALE costituisce un obbligo di legge in quanto l’RAGIONE_SOCIALE, quale ente giuridico, non pu ò ricevere un mandato di difesa giudiziale che pu ò essere conferito soltanto al singolo professionista abilitato.
Anche l’affermRAGIONE_SOCIALE secondo la quale i patti tra gli associati (nella specie, in particolare gli artt.7 e 25) sarebbero inopponibili ai terzi, trascura di considerare che, poich é l’art. 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrRAGIONE_SOCIALE delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’assRAGIONE_SOCIALE la legittimRAGIONE_SOCIALE a stipulare contratti e ad acquisire la titolarit à di rapporti, poi delegati ai
singoli aderenti e da essi personalmente curati, il giudice del merito deve accertare tale circostanza, ai fini della verifica della legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
E’, infatti, possibile, come risulta dalle clausole statutarie riprodotte in ricorso, che, nel caso in esame, l’RAGIONE_SOCIALE avesse negozialmente attribuito all’assRAGIONE_SOCIALE la legittimRAGIONE_SOCIALE a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati al singolo aderente e da esso, a seguito di procura ad litem , personalmente curati in giudizio, ed, in ogni caso, a riscuotere i crediti conseguenti pur a fronte di un incarico conferito al singolo RAGIONE_SOCIALE.
Il ragionamento del Tribunale non è dunque in linea con i più recenti principi di diritto di questo giudice di legittimità, in quanto, nelle decisioni pi ù recenti di questa Corte, si è affermato che lo RAGIONE_SOCIALE, quantunque privo di personalit à giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregRAGIONE_SOCIALE di interessi cui la legge attribuisce la capacit à di porsi come autonomi centri di imputRAGIONE_SOCIALE di rapporti giuridici, muniti di RAGIONE_SOCIALE rappresentanza in conformit à della disciplina dettata dall’art. 36 c.c. (Cass. 2232/22 e Cass. 22955/22).
Il Tribunale di Torino dovrà, pertanto, nuovamente deliberare in ordine alla legittimRAGIONE_SOCIALE attiva dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istante relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia, procedendo, in particolare, sia all’individuRAGIONE_SOCIALE del soggetto cui, a prescindere dal conferimento della procura ad litem , che riguarda solo i rapporti esterni, è stato conferito l’incarico RAGIONE_SOCIALE (assRAGIONE_SOCIALE o singolo professionista), sia a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell’attività comune, l’eventuale attribuzione all’assRAGIONE_SOCIALE del potere di rappresentanza, e della conseguente legittimRAGIONE_SOCIALE a far valere in giudizio il credito al compenso maturato dal singolo RAGIONE_SOCIALE cui l’incarico sia stato direttamente conferito.
Il quarto motivo (vizio ex art.360 n. 5 c.p.c.) è assorbito.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, as sorbito il quarto, va cassata l’ ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidRAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassa la ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidRAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2023