Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16764 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Torino il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Locri DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Rossano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo del ricorso proposto da COGNOME, per la fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso proposto da COGNOME, per la fondatezza del primo motivo proposto dalla COGNOME con annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME, AVV_NOTAIO COGNOME, per NOME, che hanno concluso per la cassazione con o senza rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione:
lette le conclusioni ulteriori inviate dall’AVV_NOTAIO con le quali ha richiam integralmente i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 14/09/2021, decidendo per quanto qui di interesse in merito agli appelli proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, per i reati agli stessi ascritti (artt. 110, 640, 648 cod. pen.), ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia.
Hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME, COGNOME, COGNOME, proponendo diversi motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
- Ricorso COGNOME.
3.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in relazione agli artt. 110, 640, 648 cod. pen. e artt. 530 e 546 cod. proc. pen.; manca una adeguata identificazione secondo i parametri di legge dell’imputato, come esposto con le censure di cui ai motivi aggiunti; l’COGNOME risulta identificato come COGNOME, con un errore identificativo insuperabile; l’indicazione di nome è oltremodo diversa rispetto a quella effettiva e non vale ad una corretta identificazione dello stesso; manca una effettiva considerazione delle alternative ipotesi fornite dalla difesa ed in mancanza di un riconoscimento effettivo del ricorrente si sarebbe dovuti giungere ad una assoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; manca qualsiasi prova dell’accordo tra le parti ai fini della commissione del reato contestato e, dunque, è evidente anche la carenza motivazionale e la assenza di prova in ordine all’elemento soggettivo; infine è stata ritenuta la ricorrenza del reato ex art. 648 cod. pen. nonostante la omessa motivazione sul punto del giudice di primo grado.
3.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per assenza della stessa in ordine alla censura di cui al n. 2 dei motivi aggiunti; non viene in alcun modo considerata la censura relativa alla carenza dell’elemento soggettivo; le deposizioni dei testi dell’accusa sono controverse e l’identificazione non è affatto certa.
3.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza degli artt. 62-bis cod. pen., 132, 133, 163 cod. pen.; non è stato esplicitato il percorso logico argomentativo con il quale si è giunti all determinazione della pena, senza motivare circa la possibilità di configurare l’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen., in assenza di chiarimenti e specificazioni quanto
all’essersi sensibilmente discostati dalla pena base ; manca qualsiasi indicazione del computo della pena e non si precisa perché il giudizio di comparazione e la concessione delle circostanze attenuanti generiche non sia stata effettuata in regime di prevalenza.
3.4. GLYPH Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione all’art. 157 cod. pen.; la Corte di appello non ha correttamente identificato la data di commissione del reato ed ha conseguentemente erroneamente computato il termine di prescrizione, i reati si devono ritenere tutti prescritti in epoca antecedente alla decisione di appello.
- Ricorso NOME.
4.1. GLYPH Il COGNOME, con un unico articolato motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quanto alla responsabilità concorsuale dello stesso nella ricettazione e nella truffa contestata; la condotta di ricettazione non è mai stata motivata se non con un generico riferimento alla falsità ed inesistenza del titolo di credito consegnato alla persona offesa; manca il reato presupposto e dunque non si può più ritenere integrata la fattispecie di ricettazione.
5. Ricorso COGNOME.
5.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e/o manifestamente illogica in relazione all’art. 648 cod. pen.; la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado nonostante la totale omissione di motivazione sul punto da parte del giudice di primo grado; l’assegno non risulta rubato, acquistato o ricevuto, ma semplicemente contraffatto e mai emesso da alcun istituto bancario, manca quindi la condotta tipica del delitto di ricettazione; la Corte di appello ha maldestramente colmato le lacune del giudice di primo grado, mancando qualsiasi allegazione in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto di ricettazione.
5.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, mancando qualsiasi motivazione in ordine al consistente aumento irrogato per la continuazione, sostanzialmente coincidente con la pena base minima del delitto di truffa, tanto da potersi ipotizzare forse un cumulo materiale di pene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Prima di esaminare separatamente i motivi di ricorso per ciascun ricorrente è opportuno affrontare alcune questioni di diritto, inerenti a diversi motivi di ricorso proposti con argomentazioni sovrapponibili. In tal senso si deve precisare come ci si trovi di fronte ad un’affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito nei confronti dei tre ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME.
2.1. La Corte di appello ha pienamente condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione del giudice di primo grado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabili ai ricorrenti. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME). Pertanto, in presenza di una “doppia conforme” anche nell’íter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, COGNOME). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque, essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 256879).
2.2. Occorre, inoltre, rilevare come nel caso in esame i motivi proposti dai ricorrenti si caratterizzino per l’avere nella maggior parte della loro articolazione reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello; i ricorrenti di fatto han riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base della condanna degli stessi. Le difese hanno, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivent Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti d prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 26921701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria de singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all’insieme di circostanze aggravanti ed attenuanti contestate è stato oggetto di motivi di ricorso. Sul punto è bene premettere e richiamare costanti principi interpretativi sanciti da questa Corte di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).
3. Ricorso COGNOME.
3.1. GLYPH Il primo motivo di ricorso è del tutto reiterativo del motivo di appello, senza un adeguato confronto con la motivazione della Corte di appello e per ciò solo inammissibile, atteso che. per orientamento costante di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01). La Corte di appello ha esplicitamente affrontato il tema devoluto quanto alla corretta identificazione del ricorrente indicato in primo grado come COGNOME, piuttosto che COGNOME, evidenziando in modo logico e persuasivo (pag.5 e seg.) la ricorrenza di un mero errore materiale, immediatamente percepibile e direttamente superabile dalla documentazione acquisita in atti dalla quale emergeva come, senza alcun dubbio, al fine del passaggio di proprietà della vettura che la COGNOME aveva messo in vendita, veniva utilizzato proprio il documento di identità dell’COGNOME, in mancanza di qualsiasi ambiguità o possibilità di confusione con altri soggetti coinvolti nella contestazione odierna. Con tale motivata argomentazione, logica e persuasiva nella considerazione anche della documentazione acquisita, oltre che degli altri elementi di prova, il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre, anch
quanto all’effettiva affermazione di responsabilità dell’COGNOME, una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Valgono dunque i principi di diritto già specificamente enunciati ai punti 2.1. e 2.2.
3.2. GLYPH Le stesse argomentazioni devono essere richiamate quanto al secondo motivo di ricorso proposto, caratterizzato da reiteratività rispetto al corrispondente motivo di appello, al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. Il ricorrente, difatti, ancora una volta, non si confronta con la persuasiva e logica motivazione della Corte di appello, che ha esplicitato in modo argomentato il coinvolgimento dell’COGNOME nella realizzazione della truffa, l’evidente accordo intercorrente con gli altri ricorrenti, l’insieme condotte poste in essere in piena sintonia tra loro al fine di capire con artifici raggiri la fiducia della venditrice COGNOME, la piena analisi e ritenuta infondatezza dell versione alternativa proposta, la tempistica estremamente significativa nella compravendita della vettura, immediatamente conclusa, la particolarità dell’essersi prestato all’intestazione della vettura pur essendo stata la stessa pagata apparentemente da altri, con pieno coinvolgimento dello stesso anche dal punto di vista della ricostruzione dell’elemento soggettivo nella condotta oggetto di contestazione ( pag. 6 e seg.). Anche in questo caso devono essere richiamati per la loro diretta applicazione i principi di diritto enunciati ai punti 2.1. e 2.2.
3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico per come articolato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza, limitandosi a reiterare delle mere affermazioni astratte. Difatti la Corte di appello ha esplicitamente richiamato, in tema di trattamento sanzionatorio, la particolare gravità della condotta posta in essere dai tre ricorrenti, la particolar intensità dell’elemento soggettivo desumibile dall’agire coordinato e con ruoli ben precisi degli stessi con funzione del tutto complementare tra loro ed ha esplicitato come per l’art. 648 la pena sia sostanzialmente stata irrogata in misura prossima al minimo edittale, precisando come l’importo ragguardevole dell’assegno ricettato dovesse chiaramente portare all’esclusione della ipotesi di cui all’art. 648 cpv cod. pen.; è stata inoltre condivisa la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, particolarmente rilevante in considerazione della recidiva contestata come massima considerazione in favore dei ricorrenti. Con tale ampia motivazione, del tutto priva di vizi logici il ricorrente non si confronta. Devono conseguentemente essere richiamati ed applicati in relazione a tale motivo i principi già evidenziati al punto 2.3., attesa la chiara enunciazione da parte della Corte di appello degli elementi determinanti per la soluzione adottata in tema di dosimetria della pena, con motivazione del tutto immune da vizi logici di ragionamento.
3.4. GLYPH Anche il quarto motivo di ricorso si caratterizza per la sua genericità ed aspecificità non confrontandosi compiutamente con la motivazione della Corte di appello che, oltre ad aver richiamato la presenza di un ampio periodo di sospensione della prescrizione, ha richiamato la contestazione della recidiva a tutti e tre i ricorrenti ed escluso correttamente il compiuto decorso del termine di prescrizione. Il motivo, tra l’altro, si presenta articolato in modo del tutto generico senza neanche indicare quale sarebbe da ritenere, a parere della difesa, la corretta data alla quale riferire la decorrenza del termine di prescrizione. Vale in questo caso il principio in tema di genericità ed specificità del ricorso, specialmente in caso di c.d. doppia conforme, richiamato al punto 2.1. e 2.2.
Ricorso COGNOME. Anche l’unico motivo di ricorso proposto dal COGNOME è manifestamente infondato, generico e non consentito. L’articolazione del motivo di ricorso è, anche in questo caso, del tutto generica e non si confronta con la motivazione ampia e persuasiva, del tutto priva di aporie, resa dalla Corte di appello sul punto. Il ricorrente si è in sostanza limitato a riproporre l argomentazioni ampiamente disattese dalla Corte di appello, proponendo una propria lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. La Corte di appello ha puntualmente motivato in ordine alle caratteristiche del titolo consegnato alla venditrice della vettura; ha compiutamente considerato la condotta posta in essere dal COGNOME in sinergia con l’COGNOME e la COGNOME al fine di rafforzare non solo il proposito criminoso del COGNOME NOME, ma anche a coadiuvarne l’esecuzione in quello che è stato definito un rassicurante quadro di normalità familiare. È stata, dunque, ampiamente descritta, con motivazione logica e persuasiva, una condotta consapevole di supporto al fine di giungere all’acquisto del veicolo con un assegno descritto come falso e proveniente da condotta illecita in mancanza di qualsiasi giustificazione in ordine alla disponibilità dello stesso. La Corte di appello ha difatti ricostruito che, ad esito della contrattazione da parte del gruppo, era stato consegnato un assegno circolare definito, proprio per le sue caratteristiche, dal giudice di secondo grado come elemento di rassicurazione per la parte venditrice. Nel ricostruire tale condotta in modo analitico, La Corte di appello ha dunque dato atto della piena ricorrenza della condotta contestata, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale in tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti “positivamente” al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’articolo 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 3211 del 12/03/1998, COGNOME, Rv. 213597-01, nello stesso senso in fattispecie di riciclaggio Sez. 2, n. 45052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277609-02; Sez. 2, n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Ricorso COGNOME.
5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, tendente ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.Le argomentazioni proposte dalla COGNOME sono sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze articolate dal COGNOME. Possono, quindi, essere richiamate la motivazioni di cui al punto 4 e la applicazione anche in questo caso dei principi enunciati ai punti 2.1. e 2.2.
5.2. Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse. In tal senso occorre considerare come la Corte di appello richiami l’aumento in continuazione che, tuttavia, non è stato irrogato nell’ambito del complessivo trattamento sanzionatorio per come comminato dal giudice di primo grado (pag. 2 della sentenza), sicché la doglianza appare all’evidenza manifestamente infondata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2023
Il Consigliere estensore