Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7502 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7502 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2488/2024 R.G. proposto da: NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono domiciliati per legge;
–ricorrente–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME, già elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO ed attualmente domiciliato per legge presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;
–controricorrente– avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI FROSINONE n. 1270/2023 depositata il 20/12/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il 1° aprile 2022 NOME COGNOME e NOME COGNOME notificavano congiuntamente atto di precetto a RAGIONE_SOCIALE, con cui intimavano alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 22.982,94, oltre interessi e spese, in forza dell’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5501/2022, che aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 13.524,00 in favore del COGNOME. L’atto di precetto dava atto della cessione del credito da parte del COGNOME alla COGNOME.
Avverso tale precetto la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Frosinone, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.; nel merito, l’accoglimento dell’opposizione. A fondamento della opposizione deduceva che: a) il precetto indicava quale debitore RAGIONE_SOCIALE, soggetto diverso dalla RAGIONE_SOCIALE cui l’atto era stato invece notificato; b) il pagamento era intimato sia dal cedente del credito sia dalla cessionaria, benché la cessione del credito fosse stata dichiarata come avvenuta in data 24 marzo 2022; c) nel precetto erano richieste somme non dovute; d) era intimato il pagamento dell’imposta di registro dell’ordinanza benché non ancora assolta; e) infine, non erano indicate le modalità di pagamento né l’IBAN per l’adempimento, reso necessario dall’entità del debito.
Si costituivano il COGNOME e la COGNOME, eccependo in via principale l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, assumendo che la competenza spettasse al Tribunale di Roma, luogo in cui il creditore aveva eletto domicilio; in via subordinata, deducevano
l’inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell’opposizione, chiedendo il risarcimento dei danni per lite temeraria.
Nelle more del giudizio, gli opposti notificavano un nuovo precetto per i medesimi importi e sulla base del medesimo titolo, dichiarato come sostitutivo del precedente. Risultava, inoltre, che il 16 settembre 2022 il credito era già stato soddisfatto nell’ambito di un pignoramento presso terzi, con ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1270/2023, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarava cessata la materia del contendere poiché il precetto impugnato risultava rinunciato e condannava il COGNOME e la COGNOME al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c. in favore di parte opponente, nonché spese del giudizio.
Avverso tale pronuncia, il COGNOME e la COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tredici motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
È stata proposta la definizione accelerata sul rilievo dell’esclusiva appellabilità della sentenza gravata, ma è stata formulata istanza di decisione, priva peraltro della nuova procura speciale, prescritta dal testo vigente ratione temporis dell’art. 380bis c.p.c.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente deposita memoria con la quale chiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, la sua riqualificazione come regolamento di competenza, affinché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, decidendo l’opposizione a precetto promossa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME e NOME COGNOME:
ha preliminarmente esaminato l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti (COGNOME e COGNOME), i quali sostenevano che la causa dovesse radicarsi a Roma, luogo di elezione del domicilio dei creditori e di presunta esistenza dei beni del debitore ed ha rigettato l’eccezione, confermando la competenza del Tribunale di Frosinone, sul rilievo che l’opponente aveva la propria sede legale ad Anagni (nel circondario di Frosinone) e che i creditori non avevano provato l’esistenza di crediti o beni aggredibili in Roma alla data della notifica del precetto;
ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine ai motivi di opposizione, in quanto durante il giudizio era emerso che i creditori avevano notificato un secondo atto di precetto ‘in sostituzione’ di quello opposto: il Tribunale ha interpretato tale condotta come una rinuncia implicita all’atto oggetto dell’opposizione, facendo così venire meno l’interesse delle parti a una decisione di merito sull’illegittimità dell’esecuzione forzata minacciata con il primo precetto;
nonostante la cessazione della materia del contendere, ha dovuto statuire sulle spese di lite e tanto ha fatto applicando il criterio della soccombenza virtuale, analizzando cioè chi avrebbe avuto ragione se il giudizio fosse proseguito; in questa prospettiva il Tribunale ha ritenuto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE virtualmente fondata a causa di molteplici criticità del precetto: sia per incertezza soggettiva, in quanto il precetto era intimato da due soggetti (cedente e cessionario del credito) congiuntamente, nonostante l’avvenuta cessione, ingenerando confusione su chi fosse l’effettivo titolare; sia per difetti formali e fiscali, in quanto l’atto ometteva l’indicazione dell’IBAN (necessario per l’entità del debito) e intimava indebitamente somme a titolo di ritenuta
d’acconto (che il debitore deve versare all’erario e non al creditore) e di imposta di registro non ancora assolta dai creditori;
d) ha condannato i creditori COGNOME e COGNOME al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, in quanto ha ravvisato un abuso dello strumento processuale nel fatto che i creditori avevano taciuto per lungo tempo l’avvenuta notifica dei precetti sostitutivi ed avevano effettuato una produzione documentale ‘copiosa’ e in massima parte ‘inconferente’, atta a ingenerare confusione e ad aggravare inutilmente l’attività di difesa e di studio della causa.
In definitiva, nella sentenza impugnata è stata integralmente accolta l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE debitrice (RAGIONE_SOCIALE), mentre è stata sanzionata la condotta processuale dei creditori precettanti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano in ricorso tredici motivi. Precisamente:
con il primo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha affermato la propria competenza, escludendo la competenza del Tribunale di Roma quale foro dell’elezione di domicilio e del luogo in cui si trovavano i crediti aggredibili dell’opponente, in violazione dell’art. 480, co. 3, c.p.c.;
con il secondo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha omesso di riconoscere la competenza del foro del consumatore, non applicando l’art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del Consumo, benché la COGNOME rivestisse la qualità di consumatrice in ragione del contratto di cessione del credito intervenuto con il COGNOME, pertanto, sostengono che la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Roma (o, in subordine, Bari);
con il terzo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere senza accertare l’estinzione del processo esecutivo, sebbene finché tale estinzione non interveniva, permaneva l’interesse dell’opponente alla decisione sull’illegittimità degli atti esecutivi;
con il quarto motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha omesso di applicare l’art. 615, co. 2, c.p.c., ritenendo di poter decidere l’opposizione nonostante l’esecuzione fosse già iniziata e si fosse conclusa con ordinanza di assegnazione, così esercitando un potere che spettava invece al giudice dell’esecuzione dinanzi al quale pendeva esecuzione immobiliare presso terzi;
con il quinto motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la notifica del secondo precetto integrasse una rinuncia implicita al primo, negando l’interesse alla decisione. Sostengono che non era stata redatta e notificata alcuna rinuncia;
con il sesto motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere pur affermando che il precetto non era più azionabile, senza però dichiarare l’estinzione del giudizio di opposizione, in violazione dell’art. 617 c.p.c., che esclude che la mera rinuncia o sostituzione del precetto possa far venir meno l’interesse alla decisione;
con il settimo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare che non si era verificata alcuna soccombenza virtuale a carico degli opposti, avendo rigettato alcune eccezioni dell’opponente, sicché avrebbe dovuto riconoscere una situazione di soccombenza reciproca e disporre la compensazione delle spese;
con l’ottavo motivo denunciano <>,
nella parte in cui il tribunale ha omesso di considerare la finalità propria dell’opposizione preventiva all’esecuzione, non valutando che l’intimazione era sorretta da un titolo esecutivo valido ed efficace e che l’accertamento del diritto del creditore a procedere all’esecuzione doveva limitarsi ai fatti successivi al titolo, senza poter riesaminare circostanze anteriori ormai coperte dal giudicato;
con il nono motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto fondate le contestazioni dell’opponente sulle voci di precetto, omettendo di considerare che il creditore poteva legittimamente intimare anche somme maturate dopo il titolo esecutivo, quali l’imposta di registro e gli onorari di precetto. Sostengono, inoltre, che le somme da assegnare dovevano essere richieste al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto;
con il decimo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, non considerando che il giudice dell’opposizione a precetto può sindacare l’esecutorietà del titolo solo in via residuale e non può riesaminare questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere tramite i mezzi di impugnazione del titolo esecutivo, così eccedendo i limiti dell’art. 617 c.p.c.;
con l’undicesimo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha omesso di delibare sul disconoscimento ex artt. 2712, 2719 c.c. e 214 c.p.c. della documentazione allegata all’opposizione con conseguente inammissibilità della produzione. Osservano che la documentazione era considerata pienamente utilizzabile pur in assenza dell’originale, in violazione delle regole sulla prova documentale;
con il dodicesimo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha disposto la condanna degli opposti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., senza che ricorressero i presupposti di legge, omettendo di accertare l’esistenza del dolo o della colpa grave e pronunciando una condanna sanzionatoria in assenza di totale soccombenza;
con il tredicesimo motivo denunciano <>, nella parte in cui il tribunale ha condannato gli opposti alla refusione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza nonostante avesse dichiarato soltanto la cessazione della materia del contendere, omettendo inoltre di considerare l’assenza di attività istruttoria.
Il presente giudizio, per quanto riguarda la ricorrente NOME COGNOME, deve essere dichiarato estinto per rinuncia presunta, a causa dell’irregolarità dell’istanza di decisione.
Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che a nome dei ricorrenti è stata chiesta la decisione del ricorso con istanza depositata il 10 novembre 2024. A tale data non era ancora entrata in vigore la novella (la cui decorrenza era prevista per il 26 novembre 2024) che ha soppresso l’obbligo di corredare l’istanza di decisione con una nuova procura speciale, ragion per cui al caso di specie si applica la disciplina anteriore, che detto obbligo prevedeva (Cass. Sez. U. 14986/2025). Poiché per la COGNOME non è stata depositata alcuna nuova procura speciale unitamente all’istanza, quest’ultima risulta per la COGNOME irrituale (cfr . Cass. n. 30303 e 24144 del 2024).
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in mancanza di istanza rituale, il ricorso si intende rinunciato e questa Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio.
Il ricorso, invece, è inammissibile, quanto alla posizione di NOME COGNOME.
Occorre premettere che il ricorrente, essendo un avvocato, ha evidentemente agito come difensore di se stesso, ragion per cui non si pone nei suoi confronti il problema della procura speciale, che si è posto invece per la RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
In primo luogo, nel merito, l’opposizione contestava il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata: la legittimazione attiva dell’intimante COGNOME; la legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE intimata; l’avvenuta intimazione del pagamento di somme non dovute, in relazione alla ritenuta di acconto, all’imposta di registro ed ai compensi professionali. Né rileva l’ulteriore questione relativa alla mancata indicazione, nel precetto, delle modalità con le quali eseguire il pagamento – per quanto anch’essa parrebbe essere stata fatta valere ai fini di contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata degli intimanti – non essendovi una espressa pronuncia del tribunale in merito alla stessa e, comunque, non essendovi alcuno specifico motivo di ricorso in proposito, neanche al fine di far valere l’eventuale omissione di pronuncia. Tali doglianze configurano tipicamente un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non una mera contestazione formale ex art. 617 c.p.c.) Ed è noto che le sentenze che decidono sulle opposizioni ex art. 615 c.p.c. sono soggette ad appello, essendo precluso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. in presenza di un ordinario mezzo di gravame esperibile.
A tali profili di inammissibilità, di per sé dirimenti, si aggiunge il mancato rispetto dei requisiti di forma-contenuto prescritti dalla legge per il ricorso. Il ricorrente non chiarisce, in esso (e non rilevando alcun atto successivo), in modo adeguato quali siano le ragioni per le quali i motivi di opposizione avrebbero dovuto essere qualificati in termini di opposizione agli atti esecutivi (617 c.p.c.), anziché all’esecuzione (615 c.p.c.).
Inoltre, le censure mosse con i tredici motivi di ricorso mancano della necessaria chiarezza e sinteticità. In particolare, risulta omessa la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui le doglianze si fondano, nonché l’illustrazione del loro contenuto rilevante, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e 6 c.p.c.
In estrema sintesi, il ricorso, nella parte in cui è proposto dal COGNOME, è inammissibile, per diverse e tra loro indipendenti ragioni: sia per non ricorribilità diretta della sentenza impugnata (Tribunale di Frosinone n. 1270/2023), che era appellabile; sia per la tecnica di redazione del ricorso stesso, che impedisce a questa Corte di esaminare le doglianze nel merito senza sostituirsi alla parte nella ricerca dei documenti e dei fatti.
La richiesta, formulata da parte ricorrente, di riqualificazione del primo motivo come regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. non può essere accolta.
Vero è che in linea generale un ricorso ordinario tempestivo può astrattamente convertirsi in regolamento se tempestivo, ma sempre che il ricorrente si sia limitato a censurare con i motivi la sola competenza (Cass. 21507/13 e 18530/16).
Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale COGNOME ha articolato ben tredici motivi di ricorso. Mentre i primi due riguardano la competenza, i successivi undici investono pienamente il merito e la regolarità del procedimento, tra cui la cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale e la condanna ex art. 96 c.p.c.
In presenza di una contestazione che coinvolge contemporaneamente la competenza e il merito, la parte ha l’onere di utilizzare i mezzi di impugnazione ordinari (nella specie l’appello, data la qualificazione ex art. 615 c.p.c.). Il regolamento di competenza rimane dunque precluso come mezzo autonomo o come esito di conversione.
Alla declaratoria di estinzione del presente giudizio, quanto alla ricorrente COGNOME, ed alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, quanto al COGNOME consegue la condanna di entrambi i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, come liquidate in dispositivo.
Quanto alla posizione del COGNOME, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., lo stesso deve essere condannato ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spese di lite, nonché di quella ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. al massimo previsto, attesa la ragione di definizione in rito prospettata nella proposta e qui condivisa), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.
Infine, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara estinto il presente giudizio nei confronti di COGNOME NOME;
dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME;
condanna entrambi i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che: liquida in euro 1500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
condanna altresì il COGNOME al pagamento: a) in favore di parte resistente, dell’ulteriore somma di euro 1500, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; b) in favore della cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente COGNOME al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME