Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7498 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7498 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25391/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
— ricorrente —
-contro-
NOME COGNOME
- intimato- avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 1871/2023 depositata
il 13/09/2023;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2026, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Taranto, con la sentenza n. 1871 del 13/09/2023, ha accolto, qualificatala opposizione agli atti esecutivi, la domanda proposta da NOME COGNOME avverso il precetto notificatogli da NOME COGNOME con la quale era stata dedotta la mancata notificazione, prima del precetto, del titolo esecutivo.
Avverso la sentenza del Giudice di pace propone ricorso per cassazione, con due motivi, NOME COGNOME.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato all ‘ adunanza camerale del 6/02/2026, alla quale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con termine di sessanta giorni per il deposito dell ‘ ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che non risulta che NOME COGNOME abbia svolto attività difensiva. Il ricorso risulta essergli stato ritualmente notificato, al suo difensore, in data lunedì 4/12/2023, ossia nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di unico grado di merito, il cui procedimento è iniziato il 3/10/2023 e si è concluso con ricezione materiale dell ‘ atto in data 10/10/2023.
Il ricorso è, pertanto, procedibile, risultando adempiuto l ‘ onere di produzione della copia notificata della sentenza impugnata, di cui all ‘ art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.
I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.
I motivo: violazione dell ‘ art. 320 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 617 cod. proc. civ., in relazione alla tardiva produzione documentale, e segnatamente dell ‘ atto di precetto notificato allo COGNOME da parte della COGNOME, ed all ‘ accoglimento dell ‘ opposizione agli atti esecutivi con riferimento alla tempestività della relativa azione, con riferimento all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Il Giudice di pace avrebbe consentito la
produzione documentale, tardiva, da parte dello COGNOME, e segnatamente del precetto notificatogli da parte della COGNOME, comprovante la tempestività dell ‘ opposizione agli atti esecutivi in udienze ulteriori successive alla prima, senza che ciò fosse in alcun modo giustificato e così violando le norme di legge riguardanti la prima udienza dinanzi al detto Ufficio giudiziario.
Il motivo è inammissibile, in quanto esso sconta una carenza di allegazione da parte della difesa della ricorrente, nell ‘ ambito del percorso delle censure, in ordine alla documentazione tardivamente depositata da parte dello COGNOME – in rapporto allo stato del giudizio di merito ed al tenore dei provvedimenti che avrebbero preceduto la produzione – e se effettivamente si trattava della documentazione necessaria alla valutazione di tempestività dell ‘ opposizione.
Il Collegio è consapevole della giurisprudenza di questa Corte, orientata nel senso dell ‘ applicabilità della preclusione alla produzione di ulteriore documentazione oltre la prima udienza dinanzi al Giudice di pace (e tanto alla stregua di Cass. 3/08/2019 n. 19359). La richiamata giurisprudenza afferma che nel procedimento davanti al Giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al Tribunale. Ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il Giudice di pace può restringere l ‘ operatività di tale preclusione rinviando ad un ‘ udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l ‘ ipotesi di cui all ‘ art. 320, comma 4, cod. proc. civ., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l ‘ atto introduttivo).
Nella specie, tuttavia, soltanto alla pag. 3 del ricorso vi è un generico riferimento ai verbali del fascicolo di primo grado, pure allegati ma non trascritti almeno nelle parti rilevanti, senza tuttavia che vi sia una precisa indicazione, nell ‘ ambito dei detti verbali, alle dichiarazioni delle parti e se
effettivamente venne riscontrata carenza di allegazione della documentazione necessaria in particolare non si evince quel che accadde dopo la rimessione sul ruolo (risultando dedotte delle generiche esigenze di chiarimenti su produzione documentale), né sul tempo e sul modo di produzione dei documenti davanti al Giudice di pace.
La detta carenza di specificazione comporta che il motivo è inammissibile per violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dall ‘ intervento di riforma di cui all ‘ art. 3, comma 27, lett. d) n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, che, rispetto all ‘ originaria formulazione del detto n. 6) dell ‘ art. 366, primo comma, ha aggiunto dopo « si fonda » quanto segue: « e l ‘ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi », cosicché l ‘ onere di specificazione deve essere assolto, puntualmente, con riferimento a ogni motivo di ricorso.
4. II motivo: violazione degli artt.474 e 476 cod. proc. civ. e dell ‘ art.156 cod. proc. civ., in relazione alla notifica del titolo esecutivo ed in relazione all ‘ eventuale sanatoria di nullità del precetto per raggiungimento dello scopo, con riferimento all ‘ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Il motivo è infondato, poiché ai fini dell ‘ inizio del processo esecutivo occorre sempre la notifica del titolo esecutivo e nella specie neppure è dedotto quando è stato notificato ciascuno dei titoli indicati nel precetto, non bastando affatto la loro descrizione – poiché le deroghe alla regola della previa notifica del titolo esecutivo, quali l ‘ art. 654 capoverso codice di rito civile, nel procedimento monitorio, sono tassative – e non verificandosi sanatoria in caso di mancata previa notifica di titolo esecutivo, come affermato da questa Corte, con orientamento oramai stabile (segnatamente Cass. 26/09/2023 n. 27424 seguita da Cass. 9/01/2024 n. 903), secondo il quale l ‘ opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l ‘ opponente non deduce le ragioni per le quali l ‘ erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull ‘ andamento o sull ‘ esito del processo, ma pur sempre salva l ‘ eccezione
R.g. n. 25391 del 2023 Ad. 6/02/2026; estensore: COGNOME
del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, come nella specie, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo.
Il ricorso, per l ‘ inammissibilità del primo motivo e l ‘ infondatezza del secondo, è rigettato.
Nulla per le spese di lite non avendo la controparte espletato attività difensiva.
Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 6/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME