Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
n. 22654/2019 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 12 luglio 2024
Compravendita di cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo.
sul ricorso (iscritto al n. 22654/2019 R.G.) proposto da:
COGNOME NOME , nato a Genova il DATA_NASCITA ed ivi domiciliato, al INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), quale titolare dell’impresa con ditta ” RAGIONE_SOCIALE (Partita I.V.A.: P_IVA), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO che, congiuntamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO del foro di Torino, lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, per il primo, e giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, per il secondo (indirizzi p.e.c. dei difensori: ‘ EMAIL ‘ e
‘ EMAIL ‘ );
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Novara, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: P_IVA), in persona del procuratore speciale pro tempore dottAVV_NOTAIO COGNOME (designato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017), elettivamente domiciliato in Milano, alla INDIRIZZO, presso
lo studio dell’AVV_NOTAIO che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale allegata al controricorso (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘) ;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 852/2019, pubblicata il 7 giugno 2019 e notificata in data 10 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della contro ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
FATTI DI CAUSA
1.- In data 29 agosto 2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME il decreto ingiuntivo n. 2516/2012, emesso in data 13 luglio 2012 dal Tribunale di Genova per il pagamento di €. 17.325,70 (euro diciassettemilatrecentoventicinque/70) oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002.
A sostegno della domanda monitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE asseriva di aver effettuato, nel corso del 2011, una fornitura di materiale elettrico in favore dell’odierna ricorrente la quale, tuttavia, non avrebbe provveduto al saldo del dovuto.
Pertanto, COGNOME NOME proponeva opposizione all’ ingiunzione di pagamento, affermando di non essere debitore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di alcun importo; che non sussisteva alcun rapporto contrattuale concluso con RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico descritta nelle fatture commerciali allegate al ricorso monitorio; che tali fatture non erano idonee a dimostrare né l’esistenza né l’entità del diritto di credito vantato dalla società opposta.
In particolare, il COGNOME, nel negare l’esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, evidenziava come RAGIONE_SOCIALE non avesse fornito alcuna prova concreta né in merito alla conclusione del contratto di fornitura, né in ordine all’avvenuta consegna della merce.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, producendo copia dei documenti di trasporto asseritamente “sottoscritti per accettazione da personale autorizzato” di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
All’udienza di comparizione del 26 febbraio 2013, l’odierno ricorrente reiterava tutte le eccezioni formulate in atto introduttivo e, contestualmente, disconosceva, ex art. 2719 c.c., la conformità delle copie dei suindicati documenti di trasporto con gli originali degli stessi chiedendo l’esibizione di tali originali, mentre la società RAGIONE_SOCIALE dichiarava di riservarsi di produrre gli originali dei documenti di trasporto, prodotti in copia.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il COGNOME disconosceva tali sottoscrizioni dichiarando testualmente che ” nessun contratto e nessun ordine sottoscritto dall’esponente è stato prodotto da RAGIONE_SOCIALE, ma solo bolle di trasporto recanti differenti sottoscrizioni non riconducibili al Sig. NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE “.
Per contro, l’opposta RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., si riportava alle conclusioni già precisate in comparsa di risposta, senza svolgere alcuna ulteriore attività assertiva deduttiva.
In sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il COGNOME reiterava l’eccezione relativa all’insussistenza del credito. Inoltre, integrava il disconoscimento delle sottoscrizioni già formulato in sede di prima memoria, affermando la non riconducibilità delle firme a soggetti appartenenti all’impresa.
Con sentenza n. 3131/2014 del 2 ottobre 2014, il Tribunale di Genova, in accoglimento della proposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2516/2012 del 13 luglio 2012 per carenza di prova della domanda e dichiarava nulla essere dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
A sostegno dell’adottata pronuncia, il Tribunale rilevava: a) che l’opposta non aveva ottemperato al proprio onere probatorio relativo al rapporto contrattuale e all’esecuzione dello stesso; b) che stante la totale assenza di attività istruttoria, non richiesta dalle parti, non potevano costituire idonea prova né le fatture, né i documenti di trasporto in quanto l’opponente aveva sempre contestato l’esistenza e l’entità del diritto vantato dalla società ed, in particolare, aveva sempre sostenuto che le
firme sulle bolle di consegna non erano riconducibili al titolare della ditta individuale NOME COGNOME né ad altri soggetti riferibili ad essa; c) che l’ opposta avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi a fondamento del suo diritto e, in particolare, l’esistenza del contratto o quantomeno che le firme sulle bolle di consegna fossero imputabili all’interessato o a persona a lui riconducibile.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava la predetta sentenza affidando il proprio gravame a due motivi.
Con il primo motivo contestava l ‘afferma zione del Tribunale secondo cui i documenti di trasporto versati in atti non costituivano prova dell’obbligazione, in quanto di formazione unilaterale; con il secondo eccepiva il mancato disconoscimento tempestivo delle sottoscrizioni da parte di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non avvenuto nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza impugnata, in accoglimento del proposto gravame, riformava la pronuncia di prima grado, condannando l’odierna ricorrente al pagamento della somma di €. 17.325,70 (euro diciassettemilatrecentoventicinque/70), oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 ed alle spese di lite.
A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito, premesso che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di forniture, spetta a chi fa valere il diritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura costituire titolo idoneo per l’emissione del decreto e che i documenti di trasporto delle merci, ove sottoscritti senza riserve e condizioni dal destinatario della merce, costituiscono elemento di prova circa la sussistenza dei contratti verbali di fornitura, rilevava: a) che non poteva ritenersi che l’opponente avesse contestato la veridicità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto, giacché all’udienza del 26 febbraio 2013 si era limitata ad affermare il mancato assolvimento dell’avverso onere probatorio, lamentando, quanto ai predetti documenti di trasporto, esclusivamente la produzione in copia; b) che, con ordinanza del 17 giugno 2013, il Tribunale aveva già rilevato l’assenza del disconoscimento da parte dell’opponente per la genericità delle contestazioni; c) che l’opponente aveva omesso il disconoscimento delle sottoscrizioni anche nella successiva memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1), c.p.c., in cui si era limitata nuovamente a contestare il profilo probatorio e ad affermare che le bolle di trasporto recavano differenti sottoscrizioni non riconducibili al l’appellante COGNOME NOME; d) che il COGNOME non aveva argomentato la difformità delle copie rispetto all’originale, né aveva espressamente affermato di disconoscere le sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto, mancando di specificare chi fossero gli organi rappresentativi ovvero i soggetti addetti alla ricezione della merce, in tal modo prestando « definitiva acquiescenza alla conformità dei documenti di trasporto della merce, all’autenticità delle sottoscrizioni in essi contenute e, in generale, alle prestazioni (consegna merce) oggetto della corrispondente fatturazione. »; e) che, quindi, l’ appellante aveva fornito effettiva dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria sulla base delle fatture – autentiche e regolarmente registrate – emesse e tempestivamente trasmesse all ‘impresa debitrice, nonché dei documenti di trasporto.
3.- Avverso la menzionata sentenza d’appello , COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
4.- Ha resistito, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5.- La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..
Sostiene, infatti, che la Corte territoriale avrebbe realizzato un ‘ error in iudicando ‘ , consistito nel malgoverno del fondamentale principio di cui all’art. 2697 c.c. che l’avrebbe condotta a ritenere assolto l’onere probatorio gravante a carico della società RAGIONE_SOCIALE, pur a fronte delle contestazioni sollevate mediante l’opposizione con cui era stata, fin dall’origine, negata, da parte dell’odierno ricorrente, l’esistenza di qualsivoglia valido rapporto negoziale tra le parti.
2.- La predetta censura è inammissibile e, comunque, infondata.
Questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato che « Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. » (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01; cfr., altresì, in epoca recente, Cass., Sez. 5, sentenza n. 25182 del 19 settembre 2024, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione).
Parimenti, è stato chiarito che « In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione
delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni » (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23 ottobre 2018, Rv. 65089201; Cass., Sez. 5, sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024, in corso di massimazione).
Nella specie, dalla lettura e disamina della sentenza impugnata risulta evidente come la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della norma invocata dal ricorrente, all’uopo richiamando anche il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, secondo cui « Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi » (Cass., Sez. 3, sentenza n. 17371 del 17 novembre 2003, Rv. 568223-01; Cass., Sez. 3, sentenza n. 5071 del 3 marzo 2009, Rv. Rv. 606941-01), e precisando le ragioni per cui la documentazione prodotta in giudizio dalla società RAGIONE_SOCIALE – e composta non soltanto dalle fatture, ma altresì dai documenti di trasporto sottoscritti dall’impresa destinataria -, risultava nella specie valevole ad integrare la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla predetta.
Del resto, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, « Ben può il giudice del merito desumere argomenti di prova circa il contenuto della vendita da una bolla di consegna sottoscritta da un commesso del compratore, considerato che a norma dell’art. 2210 cod. civ., i commessi dell’imprenditore, anche in difetto di una espressa contemplatio domini e di un effettivo conferimento di poteri rappresentativi, possono compiere, nel nome e nell’interesse del titolare dell’impresa, gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. » (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4796 del 9 novembre 1977, Rv. 388405-01).
In definitiva, com’è agevole desumere dalla lettura e disamina della motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha affermato l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova gravante a carico dell’attrice sostanziale (ed odierna controricorrente) società RAGIONE_SOCIALE, in ragione di una ricostruzione fattuale della vicenda esaminata differente da quella prospettata dal ricorrente COGNOME NOME, avendo ritenuto – in base ad una valutazione di merito ad essa riservata che la documentazione prodotta dalla suddetta società fosse idonea a dimostrare l ‘esecuzione dell e prestazioni di fornitura poste a fondamento del credito azionato in INDIRIZZO.
In tal modo, dunque, la Corte di merito, lungi dal realizzare un’interpretazione o applicazione delle norme diversa da quella propugnata dal ricorrente, si è esclusivamente limitata ad una ricognizione e valutazione degli elementi di fatto diversa rispetto a quella prospettata dal medesimo.
3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c..
Sostiene, in particolare, che avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. necessiti della precisa indicazione relativa agli aspetti di difformità delle copie rispetto all’originale .
Evidenzia, ancora, che la volontà di disconoscere un documento non necessiterebbe di formule sacramentali, cosicché l’onere di disconoscimento espresso ex art. 2719 c.c. sarebbe rispettato allorquando quest’ultimo consista in una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della conformità del documento all’originale e che la reazione processuale al disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. si concretizzerebbe nella produzione degli originali. In mancanza di tale produzione e della possibilità di accertare aliunde tale conformità, la copia non autenticata non potrebbe essere valutata a fini decisori.
4.- La censura è manifestamente infondata.
Costituisce, invero, ‘ ius receptum ‘, il principio, più volte affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui « In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio,
ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. » (Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20 giugno 2019, Rv. 654386-01; in senso analogo, cfr. anche Cass., Sez. 3, ordinanza n. 23213 del 28 agosto 2024, Rv. 672060-01, secondo cui « Ai fini del disconoscimento della conformità all’originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta. »; cfr., altresì, Cass., Sez. 3, sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014, Rv. 629905-01; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 29993 del 13 dicembre 2017, Rv. 646981-01).
La sentenza impugnata risulta, quindi, aver deciso la questione di cui si tratta in maniera senz’altro conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità e la disamina del motivo non lascia emergere alcuna ragione valevole a modificare l’orientamento consolidato sopra enucleato.
5.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non assolto l’onere di disconoscimento delle sottoscrizioni presenti in calce alle copie dei documenti di trasporto prodott e in giudizio dall’odierna controricorrente .
In particolare, il ricorrente evidenzia come le sottoscrizioni di cui si tratta, peraltro illeggibili, non fossero, in alcun modo, suscettibili di essere a lui ricondotte, né fosse presente, sui documenti di trasporto, alcun timbro valevole a contribuire a ll’identificazione del sottoscrittore.
Pertanto, trattandosi di sottoscrizioni che non potevano – nemmeno in apparenza ritenersi provenienti dal ricorrente, a carico di quest’ultimo, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, non gravava alcun onere di disconoscimento ex art. 214 c.p.c..
6.- Anche tale motivo risulta inammissibile e, comunque, infondato.
Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « L’onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l’effetto di inutilizzabilità della scrittura che – disconosciuta – non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. » (Cass., Sez. 3, sentenza n. 23155 del 31 ottobre 2014, Rv. 633325-01).
Orbene, nella specie, la censura non si confronta appieno con la ‘ ratio decidendi ‘ contenuta nella sentenza impugnata, giacché la Corte distrettuale, lungi dal limitarsi a rilevare come l’odierno ricorrente non avesse « espressamente affermato di disconoscere le sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto », ha poi comunque proceduto a fare corretta applicazione del principio sopra enucleato, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate dal medesimo in ordine a tali documenti e, in particolare, sottolineando come tali contestazioni risultassero prive di specifiche indicazioni circa gli organi rappresentativi dell’impresa e i soggetti addetti alla ricezione della merce (cfr., all’uopo, il primo capoverso a pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte ha, dunque, proceduto – in ragione della genericità delle menzionate contestazioni – a valutare tali documenti, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrate prodotte in fase monitoria, giungendo, quindi, sulla base di tale apprezzamento senz’altro insindacabile in sede di legittimità in quanto risolventesi in un accertamento di fatto – a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società odierna controricorrente.
Del resto, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, « Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del
giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata, piuttosto che per carenza di interesse. » (Cass., Sez. 3, sentenza n. 13880 del 6 luglio 2020, Rv. 658309-01).
Nella specie, dunque e come appena chiarito, il profilo concernente la genericità delle contestazioni sollevate dal ricorrente con riguardo ai documenti di trasporto prodotti in giudizio e la conseguente valutazione di questi ultimi a fini di prova e di ricostruzione della vicenda sostanziale dedotta in giudizio , costituisce un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ per nulla attinta dall’impugnazione esperita mediante il ricorso introduttivo de l presente giudizio di legittimità.
7.- Con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345, comma 2, c.p.c..
Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, affermando l’assenza del disconoscimento relativo alle sottoscrizioni presenti in calce ai documenti di trasporto, avrebbe accolto un’eccezione nuova, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE per la prima volta solo in sede di giudizio d’appello , e, altresì, non rilevabile d’ufficio, in palese violazione del divieto di ‘ ius novorum ‘ di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c..
Richiama, inoltre, l’orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass., Sez. 2, sentenza n. 10147 del 9 maggio 2011, Rv. 617920-01).
Evidenzia, ancora, come la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un’errata « esegesi » del secondo motivo di appello (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, a pag. 2), omettendo di qualificare tale censura quale eccezione di tardivo disconoscimento ex art. 214 c.p.c., da ritenersi inammissibile in gradi d’appello, stante il divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c..
8.- Le suddette censure, senz’altro conness e e, dunque, suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sono inammissibili.
Anch’esse, infatti, non si confrontano appieno con la ‘ ratio decidendi ‘ contenuta nella sentenza impugnata, giacché la Corte distrettuale, come
già sopra chiarito con riguardo al terzo motivo di ricorso, non si è limitata esclusivamente ad evidenziare l’omesso disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto, ma ha comunque proceduto alla disamina di questi ultimi a fini probatori, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate dal medesimo in ordine a tali documenti e, in particolare, sottolineando come tali contestazioni risultassero prive di specifiche indicazioni circa gli organi rappresentativi dell’impresa e i sogge tti addetti alla ricezione della merce. La Corte ha, dunque, proceduto a valutare i suddetti documenti, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrate, pervenendo, in base tale valutazione, a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società odierna controricorrente. Tale accertamento di fatto, come si è visto, ha costituito un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ non investita, in maniera specifica, da alcuna specifica censura sollevata mediante il ricorso per cassazione, sicché, con riguardo allo stesso, deve reputarsi essere ormai intervenuta la preclusione de rivante dalla ‘ res iudicata ‘, con conseguente inammissibilità delle censure in esame, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale già sopra menzionato.
9.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
10.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto .
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.200,00 (euro tre miladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione