Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1843 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2025
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8459/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
contro
ricorrente –
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 277/2020, depositata il 17 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, depositata il 17 settembre 2020, di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva accertato il saldo debitorio di due conti anticipi e di un conto corrente accesi dalla RAGIONE_SOCIALE presso la Unicredit s.p.a., rispettivamente, in euro 141.807,72, 220.424,62 e 21.623,00, condannato gli odierni ricorrenti, quali fideiussori delle obbligazioni assunte da tale società, al pagamento di tali somme in favore della banca e dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale proposta d a quest’ultima nei confronti del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello ha disatteso il gravame interposto evidenziando che la produzione in giudizio dei contratti dedotti in giudizio da parte della banca equivaleva alla sottoscrizione degli stessi, per cui risultava essere rispettato il requisito formale, e che privo di pregio era il motivo di appello vertente sulla pattuizione di interessi usurari avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria art.
della RAGIONE_SOCIALE intervenuta nel giudizio di primo grado ex 111 cod. proc. civ. quale successore della banca;
il Fallimento RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano l ‘omesso es ame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in reazione al mancato esame dell’eccezione di nullità della fideiussione da loro rilasciata;
il motivo è inammissibile;
ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. «doppia conforme» di cui all’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ., è onere del ricorrente
che impugni la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello onde dimostrare che esse sono tra loro diverse e che, dunque, non trova applicazione la regola preclusiva della censura per omesso esame di fatti decisivi e controversi (cfr. Cass. 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774);
parte ricorrente non ha assolto siffatto onere, per cui opera la preclusione all’esame della censura prospettata derivante dalla richiamata disposizione normativa;
può, in ogni caso, rammentarsi che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella vigente formulazione, applicabile al caso in esame, prevede l’omesso esame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni (così, Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268), quali l’omessa o erronea valutazione di una eccezione ;
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di dichiarare d’ufficio la nullità dei contratti di fideiussione succedutisi nel tempo (in data 5 settembre 2006, 19 novembre 2007 e 5 novembre 2010) da loro sottoscritti nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE
il motivo è inammissibile;
il potere di rilevazione della nullità negoziale esige che la stessa emerga ex actis non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se essa sussiste o meno (cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846);
conseguentemente, ove si lamenti, in sede di legittimità, il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità, occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche
l’emersione nel corso del giudizio di merito degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare detta nullità;
parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere per cui la doglianza non può essere esaminata;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025 .