Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13652/2023 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege – ricorrente contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
CONDOMINIO DI INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE DEL COMUNE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
ERNO COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 8/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALE parti;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ esecuzione immobiliare promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c.;
-sospesa l ‘ esecuzione, la RAGIONE_SOCIALE instaurava il giudizio di merito dell ‘ opposizione, alla quale resisteva la RAGIONE_SOCIALE;
-la causa si svolgeva anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, rimasti contumaci;
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l ‘ opposizione;
-la soccombente RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, notificando l ‘ impugnazione alla RAGIONE_SOCIALE presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad RAGIONE_SOCIALE (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al INDIRIZZO INDIRIZZO (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE al suo indirizzo p.e.c., a NOME COGNOME a mezzo del servizio postale;
-si costituiva NOME COGNOME, nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della RAGIONE_SOCIALE»;
-la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l ‘ impugnazione con la seguente motivazione: «… la società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE – unico soggetto nei cui confronti viene proposto l ‘ appello – è stata cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese nel
corso del procedimento di primo grado; … la circostanza della cancellazione della società dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell ‘ atto di impugnazione; … l ‘ impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, benché la stessa sia estinta; … in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica l ‘ estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l ‘ estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ‘ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d ‘ inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l ‘ evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605); … pertanto, l’ appello è inammissibile»;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-resisteva con controricorso il solo NOME COGNOME, dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese»;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/3/2025, con l ‘ ordinanza n. 13093 del 16/5/2025, veniva disposta «la rinnovazione della notificazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società estinta, in persona dei soci entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione» del provvedimento;
-ciononostante, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Condominio di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE),
RAGIONE_SOCIALE ed NOME non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 8/10/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente si osserva che la notifica a NOME COGNOME (già socio unico della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese) è stata eseguita ex art. 143 c.p.c., con perfezionamento in data 24/6/2025 (cioè, il ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte) e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal 16/5/2025;
-rileva il Collegio che le attività del notificante sono state compiute sollecitamente (dapprima, con un tentativo di notifica non andato a buon fine, seguito poi dalla consegna del plico all ‘ ufficiale giudiziario, in data 3/6/2025, per la notifica ex art. 143 c.p.c.);
-la giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l ‘ estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all ‘ accertamento dell ‘ assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall ‘ altro che quest ‘ ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.» (Cass. Sez. U., 28/04/2022, n. 13394, Rv. 664656-01);
-nello stesso senso -e, cioè, allo scopo di evitare alla parte incolpevole decadenze processuali derivanti da esiti negativi di notificazioni -si è affermato che «In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l ‘ integrazione del contraddittorio, un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata dell ‘ art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l ‘ esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l ‘ integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all ‘ atto della notificazione del ricorso» (Cass. Sez. 3, 11/02/2020, n. 3318, Rv. 656893-01) che, «A seguito RAGIONE_SOCIALE decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell ‘ atto all ‘ ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all ‘ inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell ‘ esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell ‘ avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell ‘ atto processuale, ovvero nell ‘ ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione.» (Cass. Sez. 2, 19/03/2007, n. 6360, Rv. 596654-01, ha cassato con rinvio l ‘ impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l ‘ inammissibilità dell ‘ impu-
gnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell ‘ atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell ‘ atto ai sensi dell ‘ art. 143 cod. proc. civ. in seguito all ‘ avvenuta rifissazione dell ‘ udienza di trattazione del giudizio);
-infine, secondo un risalente precedente di legittimità, «La vacatio di venti giorni dal compimento RAGIONE_SOCIALE formalità prescritte per la notificazione ex art 143 cod. proc. civ. mira ad escludere che il destinatario dell ‘ atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento RAGIONE_SOCIALE indicate prescritte formalità. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell ‘ art 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato decorso del suddetto termine di venti giorni a favore dell ‘ appellato non importa l ‘ inammissibilità del gravame, bensì l ‘ eventuale rinnovazione della citazione con l ‘ assegnazione di un nuovo termine congruo.» (Cass. Sez. 3, 20/08/1980, n. 4947, Rv. 408816-01);
-in conclusione, in virtù dei precedenti giurisprudenziali richiamati, si deve ritenere che la parte ricorrente abbia tempestivamente ottemperato all ‘ ordine di rinnovazione della notificazione dell ‘ atto introduttivo, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della RAGIONE_SOCIALE -che ha eseguito tutto ciò che era in suo potere fare -per il perfezionamento ( ex lege ) della notifica, per il destinatario, oltre il termine indicato nell ‘ ordinanza, da intendersi, invece, pienamente rispettato dal notificante; deve ritenersi di conseguenza rispettato, in relazione alle peculiarità del caso, anche il termine perentorio (di venti giorni dall’ultimo giorno del termine concesso per
l’adempimento) per il deposito della prova della rituale ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notificazione;
-col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, c. 3, c.c., 299, 300, 330, c.p.c. … La Corte del merito ha fondato la dichiarata inammissibilità dell ‘ appello sulla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE era stata volontariamente cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese nel corso del giudizio di primo grado e nonostante tale evento interruttivo non sia stato dichiarato in udienza, né notificato dal difensore, era comunque fatto noto tra le parti, sicché, secondo la Corte Capitolina, tale conoscenza ‘ aliunde ‘ imponeva la notifica dell ‘ atto di appello all ‘ ex socio, a pena di inammissibilità, in palese falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate e violazione dei principî giurisprudenziali sanciti sul punto da Cass. SS.UU. 15295/14, che modifica i principî sanciti da SS.UU, 6070/2013, su cui è fondata Cass. n. 5605/2021 a cui la Corte del merito si è richiamata per la sua decisione.»;
-il motivo è fondato;
-in base alla decisione di Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, Rv. 631467-01, e all ‘ uniforme indirizzo giurisprudenziale che ne è seguito, «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell ‘ ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l ‘ impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell ‘ ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell ‘ impugnazione presso di lui, ai sensi dell ‘ art.
330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza ‘ aliunde ‘ di uno degli eventi previsti dall ‘ art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.»;
-attesa l ‘ irrilevanza della conoscenza aliunde dell ‘ evento interruttivo che aveva riguardato la RAGIONE_SOCIALEFer (non dichiarato dal difensore, unico soggetto legittimato a farlo) e in ragione del riportato principio di ultrattività del mandato del procuratore ad litem , è evidente l ‘ errore in cui è incorsa la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale ha reputato inammissibile l ‘ impugnazione di secondo grado perché rivolta contro soggetto inesistente, benché la notificazione fosse stata eseguita al suo difensore nel precedente grado;
-col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164, 291, 350 e 359 c.p.c. … Il procuratore di parte avversa, pur non avendo dichiarato o notificato il fatto interruttivo occorso durante il primo grado del presente giudizio, ha notificato la sentenza di primo grado, provocando la decorrenza del termine breve per l ‘ appello. Ovviamente ciò ha fatto in rappresentanza della soc. estinta, ma processualmente esistente per scelta del predetto e ciò determina de iure che era legittimato a ricevere la notifica dell ‘ impugnazione, eseguita nei confronti della società cancellata. Comunque, ammesso e non concesso che la notifica del gravame dovesse essere eseguita all ‘ ex socio, quella eseguita alla società presso il difensore, sarebbe nulla e non inesistente, per cui la Corte del merito, ai sensi degli artt. 164, 291, 350 e 359 c.p.c. doveva fissare un termine per la rinnovazione della stessa, che se eseguita avrebbe sanato la nullità ex tunc .»;
-anche il secondo motivo è fondato;
-come già esposto, a norma dell ‘ art. 330, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., l ‘ appello era stato correttamente notificato alla RAGIONE_SOCIALE nel suo domicilio eletto presso il difensore di primo grado, il quale – in forza del suo mandato ultrattivo e per conto della predetta società – aveva notificato alla controparte la sentenza del Tribunale allo scopo di far decorrere il termine breve per l ‘ impugnazione;
-in ogni caso non si sarebbe comunque potuto ravvisare il vizio di inesistenza della notificazione e, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto, eventualmente, disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.: «L ‘inesistenza della notificazione … è configurabile, in base ai principî di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell ‘ atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un ‘ attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell ‘ attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall ‘ ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ‘ ex lege ‘ , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l ‘ atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916);
-entrambi i motivi, dunque, vanno accolti con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)