La Corte d'Appello aveva dichiarato estinto il debito di una contribuente per intervenuta prescrizione contributi previdenziali, ritenendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica dell'avviso di addebito e la successiva intimazione di pagamento. I giudici di secondo grado avevano ignorato un atto interruttivo intermedio del 2012, prodotto tardivamente dall'Ente previdenziale nelle note scritte di udienza poiché pervenuto dall'Agente della Riscossione solo a causa inoltrata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale, stabilendo che l'interruzione della prescrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio dal magistrato. Di conseguenza, nel rito del lavoro i documenti sopravvenuti o indispensabili per la decisione non possono essere ignorati, imponendo al giudice l'obbligo di stimolare il contraddittorio tra le parti sulla loro ammissibilità ed efficacia.
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