SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 373 2026 – N. R.G. 00001495 2025 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
RAGIONE_SOCIALE ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME PRESIDENTE RELATORE AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. NUMERO_DOCUMENTO promosso da:
con sede legale in Milano, INDIRIZZO, iscritta al R.I. di Milano al n. con identico codice fiscale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Alessandria e dall’AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di Milano P.
parte reclamante
contro
, NOME.F.
P.
RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, in persona del Curatore AVV_NOTAIO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE e in contraddittorio con
, nato a Tortona (AL) il DATA_NASCITA, C.F.
C.F.
con sede legale in
,
parte reclamata
e con
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
parte intervenuta
nonché con
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUINALE DI TORINO
parte non costituita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante
«Chiede che l’Ill.ma Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE voglia revocare il fallimento sopra indicato e:
IN VIA PRELIMINARE
(omissis)
IN INDIRIZZO
accogliere il presente reclamo;
dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e trasmettere gli atti al Tribunale di Milano;
IN INDIRIZZO
revocare integralmente la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 449 del 12.11.2025 – PU NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO;
dichiarare che mantiene la qualifica di start up innovativa ai sensi dell’art. 25
D.L. 179/2012;
rigettare l’istanza di liquidazione giudiziale per inesistenza dello stato di insolvenza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
dichiarare l’applicabilità della liquidazione controllata anziché della liquidazione giudiziale in quanto start up innovativa;
disporre consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione RAGIONE_SOCIALE attività immateriali costituite dai progetti VTOL 1 e ;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede di:
Disporre consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione RAGIONE_SOCIALE attività immateriali
Acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti deliberati dalle banche
Sentire l’Ing. in qualità di consulente tecnico di parte.
Si chiede che venga acquisto il fascicolo della fase prefallimentare.»
Per parte reclamata
«Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione anche istruttoria
in via istruttoria
disporre l’acquisizione del fascicolo integrale R.G. PU 530/2025 – Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (ivi inclusi i subprocedimenti)
nel merito
o dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da e/o o
o comunque, respingere anche perché infondato nel merito il reclamo proposto da e/o tutte le conclusioni e/o domande e/o deduzioni avversarie; e
o in ogni caso confermare la sentenza di apertura dalla liquidazione giudiziale della
Con il rimborso di compensi e spese di giudizio anche per la fase di trattazione della sospensiva ex art. 52 CCII (con precisazione che la Procedura è ammessa al patrocinio a spese dello Stato), oltre rimborso forfetario e oneri fiscali di legge e con condanna del legale rappresentante di
al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite ex art. 94 c.p.c. ed al pagamento di una somma da liquidarsi secondo equità ex art. 96, co. III, c.p.c.»
Per la Procura Generale:
Esprime parere sfavorevole all’accoglimento.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
In data 2.11.2020 veniva costituita la società (di seguito ‘ ‘ o ‘ ‘), avente quale oggetto sociale la ricerca e lo sviluppo di soluzioni robotiche innovative nell’ambito dei trasporti. Con
La società è iscritta al RAGIONE_SOCIALE, sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale RAGIONE_SOCIALE start-up innovative, e sin dalla sua costituzione la sede legale è stata indicata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO. Da visura, risultano inoltre due unità locali, la prima in Alessandria, INDIRIZZO con indicazione dell’esercizio dell’attività di ‘ sperimentazione e prove di aeromobili innovativi a pilotaggio remoto …’ e la seconda in Milano presso la controllante con indicazione ‘ ufficio commerciale per gestione rapporti con la clientela ‘.
Le quote sociali sono detenute, per la maggioranza, da e per una minima percentuale dal Sig. che ricopriva anche la carica di amministratore unico.
Con provvedimento del 25.11.2024 il GIP presso il Tribunale di Alessandria: i) applicava agli indagati e (quale amministratore di fatto di ) la misura cautelare della custodia in carcere e ii) disponeva il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALE quote della , con successiva nomina di un amministratore/custode giudiziario. Con Con
In data 12.9.2025 la presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su segnalazione dell , proponeva istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , segnalando che: – esistevano debiti bancari, peraltro assistiti da garanzia del RAGIONE_SOCIALE, finanziati con denaro di origine comunitaria, relativamente ai quali il CT Penale ipotizzava una insolvenza prospettica; – che la Procura aveva posto in essere successivi ulteriori accertamenti onde verificare se quanto indicato dal CT Penale si fosse effettivamente verificato e che aveva potuto constatare la presenza di debiti bancari per € 1.162.687,60; aveva depositato bilanci sino a quello relativo all’esercizio 31.12.2023; -risultava iscritta presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sezione con ultima comunicazione di conferma dei requisiti iscritta in data 8 giugno 2024 e, a causa del mancato deposito dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il mantenimento dei requisiti formali e sostanziali di ai sensi della disciplina di settore, quest’ultima doveva ritenersi aver perso tale qualifica a far data dal 31.7.2025; sul punto precisava ancora che, in ogni caso, risultava con chiarezza dagli atti del procedimento penale che la società non aveva ‘ mai di fatto operato e che di fatto non ha neanche mai implementato alcun progetto di tipo innovativo’ . Con Con Con
Instauratosi il procedimento in primo grado, il AVV_NOTAIO. e la sussistenti i presupposti di legge, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di
depositavano atto di intervento e con sentenza del 12.11.2025 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ritenuti In via preliminare, il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dagli intervenuti ‘ avendo l’impresa sede legale nel circondario di RAGIONE_SOCIALE e non essendo emersi
elementi che giustifichino l’individuazione di una diversa sede effettiva ‘ e, accertato il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 comma 5 CCII, statuiva quanto segue.
5.2 Quanto alla permanenza dei requisiti di start-up innovativa, il Tribunale rilevava che nel caso di specie costituiva circostanza fattuale non controversa che per l’esercizio 2024 era stata omessa la formale autodichiarazione di conferma dei requisiti; ne discendeva che l’iscrizione di
nella Sezione dovesse considerarsi venuta meno a far tempo dal 31 luglio 2025, con conseguente cessazione, ai sensi dell’art.31 del D.L. n.179/2012, della disciplina di favore della esenzione della da procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3. Osservava il primo Giudice come detta cessazione, ai sensi dell’art.31 c.4 del D.L. n.179/2012, si verifichi con il semplice decorso dei termini previsti dall’art.25, c.2 e 3 del citato D.L., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo c. 16. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali decorre dalla data di loro costituzione e non da quella di deposito della domanda e dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti necessari (Cass., Sez. I, 2 agosto 2022 n.23980; Cass. n.1587/2024).
In applicazione dei citati principi normativi e interpretativi si doveva pertanto ritenere che nel caso di specie il termine quinquennale di cui al citato art.25 c.2, lettera b) fosse ormai interamente trascorso, avuto riguardo alla costituzione della società avvenuta in data 2 novembre 2020.
5.3 Per quanto concerneva i requisiti di cui all’art. 2, co.1, lett. d) CCII, il Tribunale rilevava che i bilanci prodotti (anni 2021, 2022 e 2023) dimostravano l’insussistenza dei requisiti di cui alla citata norma, mentre, con riferimento alla situazione di insolvenza di cui agli artt. 2, lett. b) e 121 CCII, il perdurante inadempimento della società debitrice nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Milano (la quale vanta un credito di € 1.375,095,50 verso ) costituiva un chiaro indice sintomatico dell’incapacità della prima di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. A ciò si doveva aggiungere la considerazione che l’esistenza di un ingente compendio patrimoniale, affermato dagli intervenienti, appariva privo di evidenza documentale e contabile e che non vi era prova dell’esistenza di finanza o beni prontamente liquidabili e utilizzabili al fine di fare fronte all’elevato ammontare debitorio maturato. Con
Per queste ragioni il Tribunale con la sentenza n. 449/2025 dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale di
Avverso detta sentenza, ha proposto reclamo la in qualità di socio di maggioranza di chiedendo: -in via principale, la declaratoria di incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Milano; – in subordine, la revoca della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale; – in via di ulteriore subordine, la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
In via preliminare e cautelare, parte reclamante ha chiesto altresì alla Corte di disporre la sospensione ‘ in tutto o in parte temporaneamente ‘ della liquidazione dell’attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione e di disporre le opportune cautele per i creditori e per la continuità aziendale, ivi compresa la nomina di un amministratore giudiziario per la gestione conservativa del patrimonio aziendale. La liquidazione giudiziale di si è costituita nella fase ex art. 52 CCII chiedendo il rigetto dell’istanza.
7.2 Con ordinanza del 23.12.25, la Corte ha respinto l’istanza cautelare di parte reclamante osservando « che non emergono elementi per ritenere sicuramente fondati i motivi di reclamo (incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, violazione della normativa di start up innovativa e inesistenza dello stato di insolvenza per presenza di rilevanti attività materiali) e, quanto al pregiudizio, che non viene dedotta alcuna attività liquidatoria di qualunque genere, imminente o meno, in relazione alla quale si possa ipotizzare un depauperamento concreto ed attuale degli asset immateriali di delineati da parte reclamante» .
Con memoria del 29/01/2026, si è costituita la liquidazione giudiziale chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il reclamo proposto da e/o di respingerlo perché infondato e, in ogni caso, di confermare la sentenza reclamata.
8.1 Si è costituita altresì la Procura Generale presso questa Corte, che ha depositato in data 19/01/2026 apposita nota con cui ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento del reclamo.
8.2 Il AVV_NOTAIO. intervenuto in primo grado, e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, istante in primo grado, pur a seguito di regolare notifica, non si sono invece costituiti nel presente giudizio.
All’udienza del 10.2.2026, udita la relazione della Presidente, all’esito della discussione tra le parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Con il primo motivo di reclamo, parte reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente affermato la propria competenza territoriale, in violazione dell’art. 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Richiamata tale norma (competenza del Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi), nonché la circostanza che consolidata giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di coincidenza tra il centro di interessi principale del debitore e la sede legale risultante dal r.i. ha carattere relativo e può essere superata mediante prova contraria, la società reclamante osserva che -pur avendo sede legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO -in realtà, non ha mai avuto sede effettiva presso tale indirizzo, come risulterebbe: a) dall’annotazione di P.G. del 4.6.2024, in cui viene dato atto che in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO non vi è alcun immobile riconducibile alla società, che dalle informazioni acquisite non risulta che presso quell’indirizzo la società abbia mai avuto sede e che nessun soggetto ivi interpellato era a conoscenza dell’esistenza di ; b) dalla circostanza che a Milano dal 5.9.22 risulta iscritta al r.i. la direzione commerciale di presso la sede della controllante in via Con Con Con
INDIRIZZO; c) dal fatto che tutti i principali contratti di finanziamento sono stati stipulati in Milano, presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano (per complessivi euro 1.600.000), Banco Bpm e Banca Progetto, oltre alle operazioni di minibond con Unicredit, Solution Bank e (per euro 8.500.000), mentre a RAGIONE_SOCIALE non vi è neppure un conto corrente bancario; d) dal progetto di quotazione della con un aumento di capitale di Euro 7.000.000 presso il RAGIONE_SOCIALE Growth Market di Borsa RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. con naturale sede a Milano; e) dalla circostanza che lo stesso procedimento penale europeo R.G. 115/2024 identifica Milano come luogo di commissione dei reati contestati; f) dalle informazioni rinvenibili sulla pagina Linkedin della società, dalla quale si ricava che un dipendente lavora a Milano; g) dal fatto, infine, che l’ultimo bilancio d’esercizio (chiuso alla data del 31.12.2023) è stato approvato a Milano presso la sede della controllante,
Tutti questi elementi, a detta di parte reclamante, proverebbero, dunque, che il c.d. center of main interest ( di non è RAGIONE_SOCIALE, ma Milano; e, comunque, in via residuale, sarebbe identificabile la competenza del Tribunale di Imperia, dacché a Cervo (IM) ha residenza l’ ex amministratore unico della società o, alternativamente, del Tribunale di Alessandria, ove presso l’aviosuperficie di Castelceriolo sono stati effettuati i tests di prova dei veivoli e sono stati sviluppati i prototipi. Con
Replica sul punto la procedura che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile solo attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove, e segnatamente ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come il centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa.
Nel caso di specie, la reclamante non avrebbe correttamente assolto a tale onere probatorio, atteso che: i) i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono stati approvati a RAGIONE_SOCIALE, mentre solo per l’ultimo bilancio, relativo all’anno 2023, è avvenuto lo spostamento del luogo di approvazione a Milano; ii) alcune decisioni assembleari, come da verbali prodotti, sono state assunte in RAGIONE_SOCIALE, mentre nessuna è stata assunta in Milano; iii) l’annotazione di COGNOME.COGNOME non prova, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, l’esistenza di un centro di interessi di in Milano, avendo gli inquirenti accertato -così come avvenuto a RAGIONE_SOCIALE -l’inesistenza di qualsivoglia attività di presso l’indirizzo di INDIRIZZO; iv) del tutto irrilevante è la stipula di contratti di finanziamento e/o conti correnti (i cui estratti indicano in ogni caso sempre la sede di RAGIONE_SOCIALE quale recapito della società) con filiali bancarie site in Milano, non potendosi certo affermare che l’apertura di conti correnti e/o sottoscrizione di finanziamenti costituisse attività tipica di e non valendo tale elemento a vincere la presunzione di cui all’art. 27, co. 3 CCII. Con Con Con
Il motivo di doglianza è infondato.
12.1 Come noto, l’identificazione del giudice competente a ricevere la domanda ex art. 44 CCII avviene facendo applicazione dell’art. 27 CCI, il quale, per quanto di interesse ai presenti fini, afferma che ‘ Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali’. Si tratta del c.d. COMI (acronimo di center of main interests ), nozione di derivazione eurounitaria (cfr. l’art. 3, Reg. UE 2015/848, richiamato dalla Direttiva UE 2019/1023 c.d. Insolvency ) e per la prima volta introdotta nell’ordinamento concorsuale interno dal CCII, che all’art. 2, lett. m), lo definisce quale ‘ luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi’ .
12.1.1 Al contrario, la previgente legge fallimentare, ai fini della determinazione della competenza, non ricorreva a tale nozione, affidandosi, mediante il suo art. 9, al concetto di ‘ sede principale dell’impresa ‘. Nell’interpretazione giurisprudenziale di tale diposizione (cfr. ex multis Cass. Civ. 18 maggio 2006, n. 11732; Cass. Civ. 23 aprile 2002, n. 5945) la sede principale dell’impresa era da intendersi quale sede effettiva, che si presumeva coincidere (in virtù, però, di una presunzione meramente relativa) con la sede legale; laddove tale coincidenza mancasse, a prevalere era allora la sede effettiva, da intendersi come centro dell’attività direttiva, amministrativa od organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, ovvero come luogo in cui venivano individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, senza che rilevasse il luogo in cui l’impresa svolgeva l’attività di produzione, qualora non coincidente con quello in cui svolgeva l’attività organizzativa (Cass. Civ., 14 settembre 2004, n. 18535; Cass. Civ., 7 maggio 2012, n. 6886 e, spec. Cass. Civ., SS.UU., n. 15872/2013). Conseguentemente, allo scopo di superare tale presunzione (relativa), e far così emergere la prevalenza di una diversa sede effettiva su quella legale, la parte istante per l’apertura di una procedura concorsuale era onerata di allegare prove univoche, tali da smentire la presunzione suddetta, così dimostrando che la sede effettiva cioè il luogo in cui era esercitata l’attività direttiva e amministrativa dell’impresa -, fosse situata o fosse stata trasferita altrove, ovvero dimostrando il carattere meramente fittizio o formale della sede legale (così Cass. Civ., SS.UU., 25 giugno 2013, n. 15872).
12.2 Come detto, il CCII, in attuazione della normativa eurounitaria, si è distaccato dalla precedente nozione di cui all’art. 9, l. fall., definendo il ‘COMI’, all’art. 2, lett. m), CCII, quale ‘ luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi ‘, che, a norma dell’art. 27, comma 3, CCII, ‘ si presume coincidente per la persona giuridica con la sede legale risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante’.
All’indomani della riforma, i primi commentatori, confortati anche dal dettato della Relazione illustrativa al CCII, non hanno mancato di rilevare un potenziale elemento di criticità sollevato da tale formulazione, ossia il fatto che la prevista operatività della sede effettiva, quale criterio
determinativo del solamente ‘ in mancanza ‘ di una sede legale avrebbe finito per tramutare la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva da relativa ad assoluta: in altri termini, secondo tale interpretazione, il del debitore, quale criterio determinativo della competenza, coinciderebbe sempre con la sede legale dell’impresa, potendo farsi riferimento alla sede effettiva solo laddove manchi una sede legale risultante dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Tale interpretazione, tuttavia, è stata sconfessata dalla Suprema Corte (Cass., 12 marzo 2025, n. 6620; Cass., 29 luglio 2025, n. 21865), la quale ha ribadito, anche a seguito dell’entrata in vigore del CCII, la validità dei principi precedentemente espressi con riguardo al previgente art. 9 l.fall, cosicché, tuttora, deve accogliersi la lettura favorevole a mantenere il carattere meramente relativo della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva e, con ciò, la perduranza del dogma della prevalenza della sede effettiva su quella legale. In tal senso militano, infatti: a) l’art. 2, comma 1, lett. f), della legge -delega (L. 19 ottobre 2019, n. 155), che espressamente dispone di ‘ recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di ‘centro degli interessi principali del debitore’ definita dall’ordinamento dell’Unione europea ‘, nozione rinvenibile all’art. 3, Reg. UE 2015/848, che afferma il carattere relativo di tale presunzione, sempre suscettibile di prova contraria; b) alcune disposizioni del CCCII, quali, ad esempio, l’art. 45, comma 2 e l’art. 48, comma 1, le cui formulazioni ammettono la possibilità che la sede effettiva sia diversa da quella legale.
12.3 Inoltre, per quanto rileva ai presenti fini, anche sul piano probatorio le predette pronunce di legittimità hanno sancito come nulla debba ritenersi mutato rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare, la quale, come ricordato, nell’interpretare l’art. 9 l.f. riteneva necessario, ai fini del superamento della presunzione relativa di coincidenza della sede legale con quella effettiva, la deduzione in giudizio da parte del debitore di prove univoche tali da smentire la predetta presunzione e da far ritenere che la sede legale fosse solo fittizia e quella effettiva si trovasse altrove (Cass. civ., SS.UU., n. 15872/2013; Cass. n. 20433/2021, 19343/2016, 6423/2016, 23719/2014); così come, secondo il recente insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi tuttora valido il principio per cui la nozione di ‘sede effettiva’, e così quello di ‘ , non designa il luogo in cui la società concretamente svolge le proprie attività produttive e finanziarie, bensì quello in cui è presente il centro direzionale dell’attività dell’impresa, segnatamente, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa (in tal senso, Cass., 12 marzo 2025, n. 6620).
12.4 Rispetto al passato, l’unica novità concretamente riscontrabile, quantomeno a livello normativo, anche se parzialmente riproduttiva di approdi già raggiunti, è l’inserimento all’art. 2, lett. m), CCII del requisito secondo cui, ai fini del radicamento della competenza, la gestione degli
interessi in un determinato luogo, da parte del debitore, deve avvenire ‘ in modo abituale e riconoscibile dai terzi’ .
«Ne consegue che le presunzioni di cui al comma 3 debbono essere intese nel senso che le stesse sono superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all’esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni. Conseguentemente, il soggetto che invochi la competenza di un Tribunale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al comma 3 sarà gravato da un duplice onere probatorio: quello di provare che il è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche quello di provare che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi. Tale soluzione interpretativa consente anche di tutelare l’affidamento dei terzi che vengono in contatto con la società. Ove siano del tutto inapplicabili tali criteri, si ritiene che potranno invece scattare i criteri residuali stabiliti dalle lett. b) e c) (sebbene sia immaginabile un’impresa individuale la cui collocazione non sia individuabile: si pensi alle imprese che operano in modo occulto).» (Cass., 29 luglio 2025, n. 21865, cit.).
12.5 Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, può dunque procedersi all’esame del presente motivo di reclamo, che, come detto, deve ritenersi infondato.
Invero, i documenti prodotti da parte reclamante (contratti di finanziamento, progetti di quotazione in borsa e di emissione di c.d. minibonds , scambi di mail con studi legali, estratti conto, ecc.), al di là del loro effettivo valore probatorio (presentando alcuni di essi una sottoscrizione apparentemente apposta con un pennarello), nulla provano circa l’esistenza di un centro direzionale dell’impresa sito in Milano, ma semplicemente dimostrano lo svolgimento di alcune attività finanziarie in quella città. Infatti, la stipula di contratti di finanziamento, l’apertura di conti correnti, i progetti di quotazione in borsa o di emissione di titoli di debito effettuati nel capoluogo lombardo rappresentano certamente attività inerenti all’impresa, ma, di per sé, non sono sintomatiche dell’esistenza in tale luogo del centro degli interessi principali di , inteso come centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Come noto, ogni impresa, individuale o societaria, è libera di svolgere la propria attività, anche in via prevalente, ovunque lo ritenga opportuno, ma ciò non significa necessariamente che in quel luogo vi sia la sede effettiva della società nel significato precedentemente illustrato: sarebbe come dire, ad esempio, che ogni società quotata in borsa e che abbia in Milano uffici e/o recapiti commerciali abbia necessariamente il proprio in quella città, pur avendo altrove il proprio centro direttivo e la propria sede legale, secondo le risultanze del registro imprese. Con
12.5.1 Al contrario, nel caso di specie, emergono elementi fattuali tali da ritenere che il centro degli interessi di (inteso, appunto, come centro direzionale) ai sensi dell’art. 2, lett. m), CCII Con
fosse proprio a RAGIONE_SOCIALE, e non a Milano. E, infatti: i bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono stati approvati nella città sabauda, mentre solo l’ultimo bilancio, relativo all’anno 2023, è stato approvato a Milano; gli unici verbali RAGIONE_SOCIALE decisioni assembleari prodotti recano come luogo RAGIONE_SOCIALE, mentre dagli atti causa non risulta essere stata assunta alcuna delibera in Milano; dalla visura camerale emerge che la sede legale della società è ubicata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, mentre l’unità locale di Milano è indicata in visura unicamente quale sede secondaria; infine, lo stesso amministratore unico della società, nel sottoscrivere i contratti di finanziamento e le domande di accesso ai fondi europei, ha indicato RAGIONE_SOCIALE come sede legale della società, così rendendo edotti i terzi -nella peculiare prospettiva dell’art. 2, lett. m), CCII di quale fosse il luogo ove il debitore gestiva i suoi interessi in modo abituale.
12.5.2 Deve inoltre ritenersi priva di pregio l’argomentazione di parte reclamante, secondo cui dall’annotazione di P.G. del 4.6.2024 emergerebbe che la sede della società non era a RAGIONE_SOCIALE, ma a Milano. All’opposto, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE predette annotazioni si ricava come non potesse nemmeno dirsi che la società avesse sede in Milano (‘ il sopralluogo effettuato presso la sede operativa della società, in Milano, INDIRIZZO, ha sortito lo stesso esito, perché , dipendente della società gestrice del Milano, struttura sita al prefato indirizzo, ha escluso che la abbia mai avuto rapporti con la struttura; ha aggiunto che rapporti di domiciliazione legale e postale sono stati intrattenuti con la e che detti rapporti si sono interrotti nel marzo 2024 per inadempienze di quest’ultima società ‘). Con
12.6 Pare evidente, dunque, alla luce di tali elementi, che il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa di , cioè il proprio fosse ubicato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO; per l’effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, lett. m) e 27 CCII, deve ribadirsi la competenza del Tribunale adìto, non essendo emersi elementi che giustifichino l’individuazione della sede effettiva in altro luogo, con conseguente spostamento di competenza. Con
Con il secondo motivo di reclamo, parte reclamante deduce la violazione della disciplina RAGIONE_SOCIALE start up innovative, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che avesse perso la qualifica di start up innovativa per omesso deposito della dichiarazione di conferma dei requisiti entro il 30 luglio 2025.
Evidenzia la società reclamante che tale omissione è imputabile esclusivamente all’inerzia dell’amministratore unico di nomina giudiziaria e che, comunque, il mancato invio della dichiarazione di persistenza dei requisiti (che APR ha sempre posseduto) non determina automaticamente la perdita dello status di , ma fa sorgere un procedimento amministrativo presso la RAGIONE_SOCIALE per la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale, cosa che, fra l’altro, non è nemmeno avvenuta nel caso di specie, come invece erroneamente presupposto dalla sentenza impugnata. Ad ogni modo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’iscrizione nella sezione speciale del registro RAGIONE_SOCIALE imprese costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la
non assoggettabilità a fallimento, dovendo il Giudice nel caso concreto verificare l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge, che effettivamente possiede. Cont
Rileva, infine, parte reclamante che il Tribunale ha altresì palesemente errato nel ritenere spirato il termine quinquennale di mantenimento dello status di start up innovativa di cui all’art. 25, della l.179/2012, atteso che la società era stata costituita il 2 novembre 2020 e quindi al momento dell’istanza di liquidazione giudiziale (12 settembre 2025) non erano ancora decorsi 5 anni.
Ad ogni modo -sostiene la reclamante -anche qualora si ritenesse spirato il termine quinquennale, APR non sarebbe comunque sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto la legge sulle start up innovative è stata parzialmente modificata con la legge 193 del 16 dicembre 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), che ha emendato il sopracitato art. 25, introducendo la possibilità di mantenere lo status di start up innovativa anche oltre il termine biennale.
14. Replica sul punto parte reclamata che del tutto inconferenti debbono ritenersi le argomentazioni avversarie, in quanto: a) posto che l’omesso deposito dell’autocertificazione entro i termini previsti è equiparato alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale (art. 25 comma 16 D.L. 179/2012), poiché non ha provveduto a depositare per l’esercizio 2024 la formale dichiarazione di conferma dei requisiti, deve conseguentemente ritenersi che l’iscrizione nella sezione start sia venuta meno a far data dal 31 luglio 2025; b) ai fini dell’esenzione dalla liquidazione giudiziale, è del tutto irrilevante la mancata cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l’esenzione RAGIONE_SOCIALE start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta; c) ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro imprese una volta decorso il termine dei cinque anni, secondo quanto previsto dai commi 2 bis , 2 ter e 2 quater dell’art. 25 DL 179/2012, introdotti dalla l. 193/2024, occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti ivi previsti, nessuno dei quali viene né allegato, né provato da controparte. Con
In ogni caso -sostiene infine parte reclamata -ai fini della verifica della sottoponibilità di una start up alla procedura di liquidazione giudiziale, le risultanze del registro imprese non avrebbero comunque valore dirimente, giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del registro RAGIONE_SOCIALE imprese in base all’autocertificazione del legale rappresentante non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma
dell’art. 31 del d.l. 179/2012, essendo richiesto anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa. Tuttavia, nel caso concreto, nonostante le affermazioni di controparte, la società non presenterebbe tali requisiti, come risultante dalla consulenza resa dal CT Penale, nonché dai bilanci depositati, i quali riportano dati differenti da quelli allegati negli atti processuali dalla reclamante.
Reputa il Collegio che anche tale motivo sia infondato.
15.1 Come noto, a mezzo del combinato disposto degli artt. 2, lett. c) CCII e 31, commi 1 e 4 del d.l. 179/2012 il legislatore ha sancito l’esenzione RAGIONE_SOCIALE start-up innovative dalle tradizionali procedure concorsuali per assoggettarle, invece, alle procedure di composizione RAGIONE_SOCIALE crisi da sovraindebitamento (c.d. procedure minori).
In particolare, l’art. 31, comma 4 del d.l. 179/2012 prevede che « qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro RAGIONE_SOCIALE imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione » , tra cui deve annoverarsi il comma 1 del medesimo articolo, il quale dispone che « la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. »
Le condizioni alternative in presenza RAGIONE_SOCIALE quali il d.l. 179/2012 esonera le start-up dalla liquidazione giudiziale sono quindi due, e cioè il mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità pubblicitarie previste dalla legge o il decorso di 60 mesi dalla data di costituzione della società, la cui ratio risiede nell’esigenza di riservare il beneficio dell’esenzione solo alle società che effettivamente possiedano i requisiti per essere start-up , secondo quanto risultante dal r.i. o che, comunque, non si trovino in uno stadio già avanzato del loro sviluppo.
E ciò, a sua volta, risulta coerente con le finalità stesse dell’esenzione, da rinvenirsi nel peculiare oggetto sociale di tali società, ossia lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. E, infatti, la ragione che giustifica l’esenzione del fallimento per le start-up è rappresentata, da un lato, dalla stretta e necessaria correlazione tra l’insolvenza e la realizzazione del progetto innovativo, nel senso che si presume che il passivo che ha condotto alla situazione di crisi e insolvenza si sia formato proprio in funzione dell’iniziativa imprenditoriale ad elevato rischio di insuccesso; dall’altro, dall’esigenza di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto alle tradizionali procedure e così facilitare la ripartenza del c.d. startupper per nuove iniziative imprenditoriali.
15.2 Ebbene, ciò premesso, ritiene il Collegio che le deduzioni di parte reclamante siano infondate, sotto un duplice profilo.
15.2.1 In primo luogo, in quanto nel caso di specie deve ritenersi ormai superato il termine quinquennale previsto dall’art. 31, comma 4 del d.l. 179/2012.
Esso, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., 2 agosto 2022, n. 23980; Cass., 16 gennaio 2024, n. 1587, in motiv.), decorre, infatti, dalla data di iscrizione della nella sezione ordinaria del registro imprese, (e non anche dalla data della sua iscrizione nella sezione speciale) e spira allo scadere dei cinque anni dalla predetta iscrizione, il cui accertamento non deve essere effettuato con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale, ma al momento della pronuncia della sentenza di fallimento (così App. Milano, 3 settembre 2021, n. 2563), in quanto « la valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al fallendo non può essere, ‘retrocessa’ alla fase di introduzione del procedimento, essendo il Tribunale fallimentare chiamato alla disamina della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.» (App. Milano, 3 settembre 2021, n. 2563 cit.)
Ebbene, nel caso concreto la società è stata iscritta nella sezione ordinaria del r.i. in data 2.11.2020 e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale reca, quale data di pubblicazione, quella del 12.11.2025, cosicché deve ritenersi ormai decorso il termine quinquennale previsto dalla citata norma, non dovendosi attribuire alcuna rilevanza, in virtù di quanto esposto, alla data (12/09/2025) di presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale.
15.2.2 Parimenti inconferente è poi l’argomentazione addotta da parte reclamante, secondo cui, anche a voler ritenere che sia decorso il termine quinquennale per la permanenza nella sezione speciale del r.i., l’introduzione, ad opera della l. 193/2024, della possibilità di mantenere lo status di start up innovativa oltre il termine biennale, renderebbe insuscettibile di essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Con
È certamente vero che la l. 193/2024, a mezzo dell’inserimento del comma 2 -ter all’art. 25 del d.l. 179/2012 ha previsto che ‘ ll termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro RAGIONE_SOCIALE imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi ‘ , ma a condizione, però, che intervenga, secondo quanto previsto dalla norma, un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR ovvero un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa, superiore al 100% annuo. Di tali fatti parte reclamante non solo non ha fornito alcuna prova, ma nemmeno ha ottemperato, a monte, all’onere di allegazione degli stessi.
15.3 Ciò premesso, rileva poi il Collegio come, in ogni caso, assuma rilievo assorbente e dirimente la circostanza per cui il Giudice deve valutare se, in concreto, la società -asserita -possieda o meno i requisiti all’uopo previsti dalla legge ai fini dell’acquisizione di tale status e della conseguente non assoggettabilità a liquidazione giudiziale.
Più precisamente, ritiene questa Corte, in ottemperanza alla giurisprudenza di legittimità (Cass., 4 luglio 2022, n. 21152; Cass., 16 gennaio 2024, n. 1583; Cass., 16 gennaio 2024, n. 1587) e di merito (App. Milano, 3 settembre 2021, n. 2563; App. Brescia, 25 gennaio 2021, n. 55; App.
Milano, 15 dicembre 2016, inedita) in materia, che l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE start-up nella sezione speciale del registro RAGIONE_SOCIALE imprese (e il corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE successive formalità pubblicitarie), non avendo valenza costitutiva, rappresenti una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.
Ciò, in quanto, come precisato dalle suddette pronunce, da un lato, all’autocertificazione resa dal rappresentante legale, a differenza di quanto accade nei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, non può attribuirsi una presunzione di veridicità tale da poter impedire il sindacato giudiziale, ai fini della fallibilità, sull’effettiva esistenza dei presupposti di cui all’art. 25, d.l. 179/2012; dall’altro, poiché la medesima presunzione di veridicità non può essere attribuita alle iscrizioni contenute nel registro imprese, essendo il controllo del Conservatore e del Giudice del registro di tipo meramente qualificatorio, non esteso anche alla veridicità dei fatti iscritti.
Sulla scorta di analoghe considerazioni si è poi affermato (Cass., 16 gennaio 2024, n. 1587; conf. App. Milano, 3 settembre 2021, n. 2563) che «l’esenzione RAGIONE_SOCIALE start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall’art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del medesimo decreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status RAGIONE_SOCIALE imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi» (Cass., 16 gennaio 2024, n. 1587, cit.)
15.4 Così illustrato il quadro giurisprudenziale di riferimento, occorre osservare come, nel caso concreto, fatti certi e non contestati dalle parti sono quelli per cui per l’anno 2025 non è stata depositata presso il registro imprese l’autodichiarazione di cui all’art. 25, c. 15, d.l. 179/2012 e la società non è stata cancellata dalla sezione speciale del registro imprese.
Tuttavia, come visto, la mancata cancellazione della start-up priva dei requisiti o di quella per la quale sia già decorso il termine quinquennale, non impedisce al giudice di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 25, commi 2 e 3 del d.l. 179/2012 in sede prefallimentare, onde comprendere se quell’impresa sia assoggettabile o meno a liquidazione giudiziale.
Ebbene, nel caso concreto, in primis , non è stata depositata l’autocertificazione del legale rappresentate di cui all’art. 25, comma 15 (e che il comma 16 equipara alla perdita dei requisiti), cosicché, secondo quanto visto, non può dirsi sussistente il primo e ‘necessario’ presupposto per l’esenzione dalla fallibilità.
In secundis , alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, non può nemmeno dirsi sussistente il secondo -e di per sé ‘sufficiente’ requisito per l’esenzione dalla fallibilità, e cioè l’effettivo possesso da parte di dei requisiti previsti all’art. 25, comma 2 del d.l. 179/2012 per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa, il cui onere probatorio grava sulla società. Con
Da un lato, infatti, parte reclamante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di tali caratteristiche, dall’altro, il CT penale nella propria relazione tecnica ha per converso -accertato l’insussistenza in capo ad del possesso di siffatti requisiti (cfr. p. 27 rel. CT ‘ dal 28 febbraio 2021 la società non ha più personale in carico come inconfutabilmente risulta da annotazione di P.G. del 6 giugno 2024 Da un lato, tale dato sconfessa le scritture contabili depositate in udienza (infra allegato n° 3) che anche negli esercizi 2022 e 2023 portano costi del personale. Da altro lato, dimostrano che la società era, dal 1° marzo 2021 priva personale e, come tale, senza acquisti di servizi non poteva in alcuna misura sostenere, e/o aver sostenuto, spese di ricerca’ ). Con
15.5 Per tali ragioni non può dirsi che possieda i requisiti previsti dalla legge per l’attribuzione dello status di start-up innovativa e, pertanto, essa deve ritenersi pienamente sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale, con conseguente rigetto della domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata. Con
Con il terzo motivo di doglianza, parte reclamante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente una situazione di insolvenza in capo ad , atteso che: i) il Tribunale ha omesso di considerare che, da un lato, l’unico creditore della società è la banca mutuante e, dall’altro, che ha cessato di pagare le rate del mutuo solo a seguito del sequestro del conto corrente, che aveva una giacenza di circa 213.000 euro, provvista che le avrebbe consentito di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni per decine di mesi; ii) il Tribunale ha erroneamente accertato lo stato di insolvenza, omettendo di considerare il valore RAGIONE_SOCIALE attività immateriali costituite dai progetti innovativi VTOL 1 e , pari a circa 10 milioni di euro, secondo quanto illustrato dalle due relazioni redatte dall’esperto aeronautico, Ing. Con
Replica sul punto parte reclamata che: a) gli elaborati dell’ Ing. menzionati nel reclamo indicano, il primo, la ‘ stima RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie alla progettazione e costruzione di un drone avanzato di tipo ‘delivery’, nello specifico il modello TARGA_VEICOLO di RAGIONE_SOCIALE ‘ in euro 316.050,00 e il secondo la ‘ stima RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie alla produzione dei documenti necessari per operare un drone di tipo avanzato ‘ in euro 249.600,00: pertanto, nessuna stima e/o valutazione è stata resa con riferimento al valore intrinseco dei beni immateriali (ammessane l’esistenza e la proprietà in capo a ), tanto meno per l’ingente cifra ex adverso ipotizzata; b) la perizia (non giurata/asseverata) dell’ Ing. non certifica in alcun modo il valore economico dei progetti innovativi, tantomeno il valore attuale RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni immateriali di , trattandosi di documento che ipotizza -solo ‘sulla carta’ il possibile valore di un’azienda che Con Con
svolga una serie di attività e fasi che non ha mai nemmeno cominciato, e il cui sviluppo è del tutto impossibile, non essendo la società dotata di alcuna risorsa per qualsivoglia investimento o spesa; c) è pacifico, documentale e non contestato che, a fronte del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE rate del relativo finanziamento, abbia ricevuto in data 26 settembre 2024 da comunicazione di recesso per inadempimento con invito a versare la somma di euro 1.375.095,50: non essendo detta somma mai stata onorata (né potendo esserlo, tenuto conto che la società era ed è priva di risorse per far fronte alle proprie obbligazioni), sussiste lo stato di insolvenza di , come correttamente rilevato dal primo Giudice. Con Con Con
Ritiene il Collegio che anche tale motivo di doglianza sia infondato.
18.1 Innanzitutto, poiché parte reclamante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un attivo patrimoniale idoneo a ripianare le passività esistenti, il quale, al contrario, è stato ritenuto del tutto insussistente sia dal CT penale, sia dall’amministratore giudiziario, che nella propria relazione ha segnalato che ‘ la società risulta pertanto operare in situazione di patrimonio netto negativo quanto meno dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 ‘ (p. 23).
18.2 In secondo luogo, poiché non può certamente dirsi che l’ipotetico valore, se esistente, dei prototipi realizzati da sia sufficiente a onorare i debiti sussistenti in capo alla società. Con
Le stime effettuate dall’ Ing. nella propria relazione, infatti, non concernono l’attuale valore intrinseco dei progetti innovativi realizzati, ma il valore che potenzialmente questi potrebbero avere, qualora, a seguito di ingenti investimenti, venissero portate a compimento le fasi di progettazione, sviluppo, industrializzazione e commercializzazione, che mai ha realizzato, essendosi arrestata ad uno stadio embrionale della fase di progettazione dei veivoli, e, in particolare, alla realizzazione di un modello artigianale di prova; circostanze queste che risultano confermate, peraltro, sia dalle risultanze emerse in sede penale, sia da quanto riportato dall’amministratore giudiziario nella propria relazione. Con
La valutazione del Tribunale circa l’esistenza dello stato di insolvenza è, dunque, corretta e merita di essere confermata anche in questa sede.
Debbono essere infine rigettate le istanze istruttorie proposte da parte reclamante ( ‘-disporre CTU per la valutazione RAGIONE_SOCIALE attività immateriali costituite dai progetti VTOL1 e VTOL2; disporre consulenza tecnica d’ufficio per la valutazione RAGIONE_SOCIALE attività immateriali, – acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti deliberati dalle banche’ ), in quanto inammissibili, poiché generiche, e irrilevanti, emergendo l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze di parte reclamante già sulla scorta del compendio probatorio in atti.
Il reclamo deve dunque essere respinto, con integrale conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte reclamata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi, scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta) e senza
applicazione degli artt. 94 e 96 comma 3 cpc come richiesto dalla Procedura resistente, non sussistendone i presupposti.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa civile d’appello iscritta nel R.G. 1495/2025, proposta da
avverso la sentenza n. 449/2025 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
-Rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata;
-Condanna parte reclamante a rimborsare a parte reclamata costituita le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 3.473,00, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva ed euro 1.735,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
-Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 10/02/2025.
La Presidente est. AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Minuta della sentenza redatta dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Magistrato ordinario in tirocinio