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Liquidazione compensi avvocato in caso di separazione

In caso di mancata determinazione consensuale del compenso professionale dell’avvocato, si applicano i parametri stabiliti dal DM 55/2014. Le controversie relative alla separazione sono di valore indeterminabile e i compensi sono rapportati a quelli previsti per le cause di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro.

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Pubblicato il 21 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 1189/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Prima Sezione CIVILE dott. NOME COGNOME Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 11/06/2025 seguente

SENTENZA N._1175_2025_- N._R.G._00001189_2025 DEPOSITO_MINUTA_11_06_2025_ PUBBLICAZIONE_11_06_2025

nella causa civile iscritta al n. 1189/2025 R.G. promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ATTORE/I contro (C.F. CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.

C.F. C.F. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso presentato in data 18 febbraio 2025 l’avv. chiese di condannare al pagamento della somma di € 2.968,00 per compenso professionale.

Affermò che era stata incaricata per assistere nel procedimento di separazione tra coniugi promosso dalla moglie nei suoi confronti, avente RG 5849/22.

Precisò di aver redatto la memoria di costituzione e risposta, depositata tempestivamente (doc. 3), la memoria integrativa e le memorie istruttorie e di aver presenziato a tutte le udienze.

Tuttavia, dichiarò che il resistente si era reso irreperibile, non consegnando la documentazione necessaria e che tale circostanza le aveva impedito di esperire il proprio mandato.

Per tale ragione aveva, quindi, rinunciato al mandato comunicando al proprio assistito di ritirare la documentazione riguardante la sua separazione.

Asserì che tale documentazione non era mai stata ritirata dal cliente.

Segnalò che il resistente non aveva neppure provveduto alla nomina di un nuovo difensore.

Precisò che in data 20/09/2024, aveva inviato a mezzo raccomandata, la nota nr. 89 del 05/09/2024, con la quale aveva chiesto il pagamento di € 2.968,08 (doc.7) per l’attività svolta e, contestualmente, aveva formulato l’invito alla negoziazione assistita.

Evidenziò che il resistente, nonostante lo svolgimento dell’attività professionale sia pacifico, non aveva provveduto a corrispondere il compenso previsto né aveva aderito alla negoziazione assistita.

rimase contumace.

Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 29 maggio 2025 in modalità cartolare.

——–

Il ricorso presentato dall’avv. è fondato.

Deve essere rilevato che n. 9314/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che quando un avvocato agisce in giudizio per sentire condannare il cliente al pagamento dei suoi compensi professionali, deve produrre i documenti necessari a dimostrare l’attività svolta e quindi il credito vantato.

Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell’esistenza del rapporto professionale con il resistente, depositando copia della documentazione attestante il mandato ricevuto da e relativa all’attività difensiva espletata.

Deve osservarsi che ai sensi dell’art. 13 della legge professionale forense (L. n. 247/2012), nell’ipotesi in cui il compenso dell’avvocato non sia stato determinato in forma scritta all’atto del conferimento dell’incarico o con atto successivo e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, devono trovare applicazione i parametri stabiliti con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale riguardo deve osservarsi che le prestazioni professionali in considerazione si sono esaurite alla fine del 2024, dunque nella vigenza delle tabelle di liquidazione dei compensi professionali allegate al D.M. n. 55 del 2014, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 e in vigore dal 27/04/2018, cui occorre pertanto rifarsi per stabilire il dovuto.

Deve essere rilevato, altresì, che, quanto al valore della controversia e alla individuazione dello scaglione di riferimento, i giudizi di separazione dei coniugi sono controversie di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate.

Le questioni patrimoniali relative alla determinazione dell’assegno di mantenimento e all’assegnazione della casa coniugale, infatti, non costituiscono l’oggetto principale della causa, ma sono funzionali alla decisione sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile.

Per le cause di valore indeterminabile i compensi sono rapportati dalla legge a quelli previsti per le controversie di valore non inferiore a 26.001,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Nel caso di specie, deve ritenersi congruo il compenso richiesto dalla ricorrente, in quanto corrispondente ai valori compresi nello scaglione di riferimento, tra l’importo minimo e l’importo medio delle cause di valore indeterminabile (complessità bassa) tenuto conto dell’attività svolta e delle fasi nelle quali si è esaurita l’attività difensiva, con liquidazione della sola fase di studio, introduttiva e trattazione avendo la ricorrente svolto l’attività difensiva in favore della resistente sino all’udienza di ammissione prove del 18 aprile 2024. Va, dunque, liquidato, a titolo di compenso professionale, l’importo richiesto di € 2.480,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.

Le spese seguono la soccombenza.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

1. Condanna al pagamento della somma di euro € 2.480,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, oltre interessi legali dalla domanda (18 marzo 2025) al saldo;

2. Condanna a rimborsare all’avv. le spese di lite che liquida in complessivi € 852,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a; 3. con sentenza esecutiva Monza, 11 giugno 2025.

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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