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Codice Civile
Codice Penale

Appello, giudice che non si è pronunciato

Appello, giudice di primo grado che non si è espressamente pronunciato su una domanda, riproposizione.

Pubblicato il 05 March 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’appello di Cagliari

Sezione distaccata di Sassari Composta da

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 71/2022 pubblicata il 25/02/2022

Nella causa iscritta al n. 149/2020 RG promossa da XXX (CF) e YYY (CF), domiciliati elettivamente in

APPELLANTI CONTRO

ZZZ SPA quale mandataria della KKK SRL, in persona del legale rappresentante, (CF) domiciliata elettivamente in

APPELLATA OGGETTO: contratti bancari.

All’udienza del 12.11.2021 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:

Per parte appellante: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione riformare la sentenza n 63/2020 del 7 febbraio 2020, pubblicata in data 10.02.2020, notificata il 26 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Nuoro e, per l’effetto: in accoglimento dell’Appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo; con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

Per parte appellata: voglia la Corte rigettare l’appello proposto da XXX e YYY perché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare la decisione di primo grado; – nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell’appello proposto, dichiarare gli appellanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c. decaduti dalle domande e dalle eccezioni di merito in questa sede non riproposte e per l’effetto confermare il D.I. N. n. 43/2018, emesso il 13 febbraio 2018 nel procedimento distinto al n. 117/2018 R.G. Tribunale di Nuoro; – in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 63/2020, emessa in data 10.2.2020, il Tribunale di Nuoro dichiarava improcedibile, per tardiva proposizione dell’istanza di mediazione obbligatoria, l’opposizione proposta da XXX e YYY nei confronti di ZZZ SPA avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2018, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 1.217.442,86, quale esposizione debitoria maturata in forza del contratto di mutuo concluso tra gli opponenti e la Banca Nuova Terra SAP, poi ceduto alla società opposta.

XXX e YYY hanno proposto appello censurando la sentenza per avere erroneamente ritenuto non dimostrata la tempestiva proposizione dell’istanza di mediazione nel termine di 15 giorni concesso dal giudice e senza avere mai rilevato prima la questione, nonostante, inoltre, all’udienza del 13.6.2019 le parti avessero dato atto concordemente dell’esito negativo dell’intervenuta mediazione, tenuto altresì conto che tale termine non poteva considerarsi perentorio.

Per tali motivi, gli appellanti hanno concluso chiedendo che la Corte dichiari procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.

Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependo la decadenza dalle domande ed eccezioni non riproposte ex art. 346 cpc nonché il giudicato sulla questione relativa alla individuazione della parte su cui incombeva l’onere di procedere al tentativo di mediazione, decisa dal tribunale ponendo tale incombente a carico di parte opponente e non oggetto di alcuna censura.

La causa, sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

Il tribunale gravato dichiarava l’improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo assumendo che la parte opponente non dimostrava di avere tempestivamente proposto l’istanza di mediazione ex art. 5 legge n. 28/2010, in quanto dal verbale di mediazione prodotto in sede di note autorizzate non risultava la data di presentazione dell’istanza e, quindi, l’osservanza del termine concesso dal giudice a tale fine, da ritenersi perentorio.

Gli appellanti si sono doluti di tale decisione sul presupposto che la questione della mancata prova della tempestività dell’istanza era stata rilevata dal giudice d’ufficio nella decisione, senza dare la possibilità all’opponente di dimostrare il contrario, e comunque sulla base di un presupposto errato e cioè la perentorietà del termine.

Tali motivi di impugnazione sono fondati, in quanto il termine per la proposizione dell’istanza di mediazione, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere considerato perentorio ed in quanto mai il giudice aveva sottoposto la questione preliminare alle parti.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che nell’impugnazione gli appellanti si sono limitati a domandare che la Corte dichiari procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcun richiamo, neppure generico, ai motivi di merito su cui si fondava l’opposizione.

L’art. 346 cpc stabilisce invero che “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma deve riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c. (cfr Cass. n. 13768/2018; vedi in particolare in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo Cass. n. 20064/13).

Nel caso di specie, gli appellanti hanno impugnato la sentenza contestando unicamente la decisione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non solo senza riproporre nelle conclusioni alcuna domanda di merito come formulata in primo grado (vedi conclusioni formulate nel presente giudizio: “in accoglimento dell’Appello, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo”) ma altresì senza alcun richiamo nell’atto di gravame alle difese ed ai contenuti dei motivi di opposizione di merito avanzati davanti al giudice di primo grado.

Giova invero evidenziare le diverse conclusioni precisate in primo grado e che qui si riportano: “IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) Accertare l’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Lgs 28/2010 e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità della domanda; 2) accertare i motivi esposti e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia l’opposto decreto ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa codicistica; 3) accertare i motivi esposti e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia l’opposto decreto ingiuntivo per carenza di interesse ad agire della Banca: duplicazione del titolo esecutivo già in possesso della parte opposta. Nel merito 4) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c. per carenza prova idonea avendo omesso, la società opposta, di allegare prova della inclusione, nella cessione dei crediti in blocco, del contratto/credito di cui al mutuo fondiario del 16.05.2007 repertorio n. 26151 e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo; 5) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c.in relazione alla violazione dell’art. 50 D.lgs 1.9.1993 n. 385, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo e, per l’effetto, dichiarare nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo; 6) accertare e dichiarare l’insussistenza di qualsivoglia credito per mancanza/carenza di credito certo, liquido ed esigibile, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: 7) accertarsi l’indicazione, nel contratto di mutuo fondiario del 16.05.2007 repertorio n. 26151, di un ISC diverso rispetto a quello effettivamente applicato e per l’effetto dichiararsi la nullità del mutuo fondiario per violazione dell’art 117 del Testo Unico Bancario con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. In via ulteriormente subordinata: 8) accertarsi l’indicazione nel contratto di mutuo fondiario del 16.05.2007 repertorio n. 26151, di un Isc diverso rispetto a quello effettivamente applicato e per l’effetto, determinarsi la minor somma dovuta mediante ricalcolo del piano di ammortamento ai tassi BOT ex art. 117 TUB, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e delle normative vigenti”.

Per tale motivo, l’atto di appello, seppur fondato in relazione alla affermata improcedibilità, è inidoneo a devolvere al giudice del gravame l’intera controversia e, quindi, va dichiarato inammissibile.

Infine, deve affermarsi l’irrilevanza del richiamo contenuto nella comparsa conclusionale di parte appellante alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 19596/20, con cui è stato chiarito che l’onere della mediazione obbligatoria incombe sulla parte opposta, in difetto di specifica censura sulla questione relativa alla identificazione della parte onerata, individuata, ormai con efficacia di giudicato, nella sentenza impugnata con quella opponente.

Conseguentemente, sono inammissibili le nuove conclusioni introdotte solo nella comparsa conclusionale e con cui la parte appellante ha domandato la declaratoria di “improcedibilità per omesso tentativo di mediazione del creditore/opposto/appellato e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo”.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex dm 55/14, come aggiornato, secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e tenuto conto della natura della decisione, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e senza la fase istruttoria.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara inammissibile l’appello proposto da XXX e YYY avverso la sentenza n. 63/2020 del Tribunale di Nuoro.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell’appellato che liquida in complessivi euro 3.393,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia.

Sassari, 22/2/2022

Il Presidente

Il Consigliere est.

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