Indennità di accompagnamento: cosa fare se l’ente non paga gli arretrati
Ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è un percorso spesso lungo, ma cosa succede se, una volta vinto il ricorso sanitario, l’ente previdenziale continua a non versare quanto dovuto? Una recente sentenza del Tribunale di Roma affronta esattamente questo problema, tutelando il cittadino contro i ritardi ingiustificati della Pubblica Amministrazione.
Il caso: il silenzio dell’ente dopo l’omologa
La vicenda riguarda un cittadino che aveva già ottenuto un decreto di omologa, ovvero un provvedimento giudiziario che certificava ufficialmente il possesso dei requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 2025.
Nonostante la notifica del provvedimento e l’invio del modello AP70 (documento essenziale che attesta i dati economici e il non ricovero a carico dello Stato), l’ente previdenziale non aveva mai avviato i pagamenti né liquidato gli arretrati. Il cittadino è stato quindi costretto a rivolgersi nuovamente al Giudice del Lavoro per vedere finalmente soddisfatto il proprio diritto.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Giudice ha accolto pienamente le richieste del ricorrente. È stato accertato che, una volta scaduti i termini previsti dalla legge (120 giorni dalla notifica del decreto di omologa), l’ente è obbligato a procedere alla liquidazione della prestazione. Nel caso in esame, l’ente si era costituito in giudizio chiedendo ulteriore tempo per completare la fase amministrativa, ma il Tribunale ha rigettato tale richiesta, ritenendola generica e incompatibile con i principi di celerità del rito del lavoro.
Decorrenza e accessori del credito
Un punto fondamentale della decisione riguarda la decorrenza della prestazione. Il Tribunale ha ribadito che l’indennità di accompagnamento deve essere pagata a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a patto che i requisiti sanitari fossero già presenti in quel momento. Inoltre, l’ente è stato condannato a versare gli interessi legali maturati sui ratei non pagati.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della sentenza si fondano sul principio della perpetuatio actionis, derivante dall’articolo 24 della Costituzione: la durata del processo non deve mai andare a danno della parte che ha ragione. Se il cittadino ha diritto alla prestazione sin dal momento della domanda, i ritardi burocratici o giudiziari non possono tradursi in una perdita economica.
Inoltre, il Giudice ha chiarito che le controversie relative all’indennità di accompagnamento hanno natura “alimentare”, in quanto finalizzate a soddisfare bisogni primari di sussistenza. Questo influisce anche sulla determinazione delle spese legali, che devono essere calcolate in base al valore della prestazione moltiplicato per due anni di ratei.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio di civiltà giuridica: l’ente previdenziale non può ignorare un provvedimento giudiziario di omologa. Una volta che il diritto alla prestazione è stato accertato e la documentazione socio-economica inviata, il pagamento deve essere tempestivo. Per i cittadini che si trovano in questa situazione di stallo, il ricorso al Giudice del Lavoro rappresenta lo strumento necessario per sbloccare la liquidazione e ottenere anche il rimborso delle spese legali sostenute.
Cosa fare se l’ente non paga l’indennità di accompagnamento dopo l’omologa?
Se dopo 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dell’invio del modello AP70 l’ente non paga, è possibile depositare un ricorso al Giudice del Lavoro per chiedere la condanna al pagamento dei ratei e degli arretrati.
Da quando decorre il pagamento dell’indennità e degli arretrati?
La prestazione decorre solitamente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, se i requisiti sanitari erano già presenti in quel momento.
L’ente può chiedere un rinvio della causa per completare la liquidazione?
No, il giudice può negare il rinvio se la richiesta è generica o se l’ente ha già avuto tempo sufficiente per procedere, poiché i ritardi amministrativi non devono danneggiare il cittadino.