Indennità di accompagnamento: quando viene negata?
Il diritto all’indennità di accompagnamento rappresenta un sostegno fondamentale per chi vive in condizioni di grave invalidità. Tuttavia, non basta soffrire di patologie croniche per ottenerlo: la legge richiede requisiti sanitari molto stringenti, come confermato da una recente sentenza emessa dal Tribunale in materia di previdenza sociale.
Il caso dell’indennità di accompagnamento negata
Un cittadino ha impugnato le conclusioni di una precedente perizia medica che gli negava il beneficio richiesto. La contestazione si basava sulla convinzione che le proprie malattie fossero sufficientemente gravi da giustificare l’assegno. Tuttavia, il giudice ha dovuto valutare se tali condizioni rendessero effettivamente impossibile la deambulazione o lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in maniera autonoma.
Requisiti per l’indennità di accompagnamento
La giurisprudenza è costante nel chiarire che l’indennità spetta solo a chi è totalmente inabile e si trova nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non è in grado di compiere autonomamente gli atti elementari (come lavarsi, vestirsi o mangiare). Una semplice difficoltà nel muoversi, o la necessità di utilizzare un ausilio come un bastone, non configura automaticamente il diritto alla prestazione economica.
le motivazioni
Il giudice ha basato il rigetto del ricorso sulle osservazioni del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). Dagli esami obiettivi è emerso che il ricorrente era un soggetto vigile e orientato. Soprattutto, è stata accertata una deambulazione autonoma precauzionale con l’ausilio di un bastone e la capacità di effettuare cambi posturali in autonomia, seppur rallentati. La Corte ha sottolineato che l’uso di dispositivi medici, se permette di camminare, esclude il requisito dell’assoluto azzeramento della capacità deambulatoria richiesto dalla legge. Inoltre, la parte ricorrente non ha fornito prove scientifiche capaci di smentire le conclusioni del medico legale, limitandosi a una generica non condivisione della valutazione senza apportare nuovi elementi di fatto.
le conclusioni
Il procedimento si è concluso con il rigetto definitivo dell’opposizione. Il Tribunale ha stabilito che le patologie riscontrate non comportano l’impossibilità di svolgere le funzioni vitali di base o di camminare senza un aiuto umano costante. Le spese della perizia sono state poste a carico del ricorrente, mentre non si è dato luogo alla condanna alle spese di lite grazie alla dichiarazione di esenzione reddituale. Questa sentenza ribadisce che la prestazione è riservata esclusivamente ai casi di massima gravità, dove l’autonomia è totalmente compromessa.
È possibile ottenere l’indennità di accompagnamento se cammino con un bastone?
No, se l’uso del bastone permette una deambulazione autonoma, anche se lenta o precauzionale, non sussiste il requisito dell’impossibilità di camminare previsto dalla legge.
Cosa succede se il perito del tribunale nega l’invalidità?
È necessario contestare le conclusioni del medico fornendo motivazioni scientifiche precise o prove di fatto specifiche, altrimenti il giudice confermerà il parere del tecnico.
Chi paga le spese della perizia medica se il ricorso viene perso?
Le spese del consulente tecnico d’ufficio sono solitamente a carico della parte che perde il ricorso, salvo esenzioni legate a bassi livelli di reddito.