Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34763 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9059-2023 proposto da:
PROSPATO NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO TRA.RAGIONE_SOCIALE, in persona dei curatori pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME.;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 16/03/2023 R.G.N. 4144/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Imperia, NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE fino al 15 dicembre 2013, chiedeva la costituzione giudiziale di un rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla predetta cooperativa nell’appalto dei Servizi Integrali Ambientali presso il Comune di Imperia, nonché il risarcimento danni pari a tutte le retribuzioni maturate retroattivamente a far data dal 20 giugno 2013 a causa della mancata propria assunzione ad opera della convenuta. Il giudizio di opposizione al precetto notificato sulla base della suddetta sentenza, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE veniva definito con sentenza n. 527/2018 dal tribunale di Bari con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 14/2016 il Tribunale di Imperia ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della COGNOME, ‘delle retribuzioni nette maturate dal 20 giugno 2013 all’attualità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via rivalutate fino al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi obbligatori’.
Con sentenza n. 64/2017 pubblicata il 20/3/2017 la Corte d’Appello di Genova, Sezione Lavoro, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento dell’appello incidentale della COGNOME ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato ‘ il diritto di COGNOME NOME di essere assunta da RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal 20 giugno 2013 con le mansioni, l’inquadramento, il trattamento economico e l’orario di cui all’allegato 1 del capitolato speciale di appalto ‘ e per l’effetto ha condannato RAGIONE_SOCIALE ‘ ad assumere COGNOME NOME, ed a corrisponderle le differenze retributive con la decorrenza suddetta, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione al saldo, con regolarizzazione della posizione contributiva’.
Nelle more della fissazione dell’udienza per la decisione del giudizio di Cassazione, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Bari – Sezione Fallimentare – ha dichiarato il fallimento della Società, fissando udienza per l’esame dello stato passivo, dapprima al 28/3/2019 e poi al 23/5/2019.
La COGNOME ha, quindi, presentato istanza di insinuazione al passivo fallimentare per le seguenti somme: € 144.938,49 in via privilegiata ex art. 2751 bis., comma 1, n. 1) cod. civ. a titolo retribuzioni maturate dal 20 giugno 2013 sino alla data del fallimento; € 11.440,39 a titolo di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima, maturati dal 9/10/2018 al 26/2/2019, in prededuzione attesa la continuità aziendale della procedura o in subordine in via privilegiata ex art. 2751 bis cod. civ.; € 11.160,97 a titolo di Tfr in prededuzione attesa la continuità aziendale della procedura o in subordine in via privilegiata ex art. 2751 bis cod. civ.; € 11.312,17 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie ed € 3.815,14 a titolo di indennità sostitutiva di permessi ed ex festività in prededuzione, attesa la continuità aziendale della procedura e/o in subordine in via privilegiata ex art. 2751 bis., comma 1; € 16.488,06, a titolo di spese legali (per i giudizi dinanzi al Tribunale di Imperia e Bari e dinanzi alla Corte d’Appello di Genova) in INDIRIZZO, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dovuti per legge.
Con sentenza n. 8593/2019 del 27 marzo 2019 questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE – con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 64/2017 – e ha condannato la società alla rifusione in favore della COGNOME delle spese del giudizio liquidate ‘in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge’, sicché l’odierna ricorrente ha formulato istanza di insinuazione al passivo fallimentare anche di tali somme in misura pari a complessivi € 7.495,60 da riconoscere in prededuzione o, in subordine, in via chirografaria.
Con decreto comunicato ex art. 97 l. fall. a mezzo pec in data 31/01/20, il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto l’istanza di insinuazione proposta dalla COGNOME ammettendo, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., il credito per la somma di € 144.938,49 di cui € 11.160,97 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino all’effettivo pagamento e, in chirografo, il credito di € 16.488,06 per spese legali. Ha, invece, dichiarato l’inammissibilità della domanda concernente le ulteriori somme perché formulata dopo la scadenza del termine previsto per la proposizione della domanda di ammissione e dopo il deposito del progetto di stato passivo.
Con decreto del 16.3.2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, accoglieva solo in parte l’opposizione spiegata dalla COGNOME avverso il suddetto provvedimento ammettendo al passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALEde.co. l’ulteriore importo di € 11.160,97 a titolo di Tfr in privilegio ex art. 2751 bis n.1. Non ammetteva, invece, le retribuzioni maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento e fino al 22 novembre 2018, né l’indennità sostitutiva di ferie, permessi ed ex festività, né, infine, le spese legali liquidate con la sentenza di Cassazione.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a tre motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, art. 36 Cost. e art. 2087 cod. civ. in relazione agli artt. 2751 bis n. 1 e art. 111 R.D. 267/1942, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.’. Deduce che il Tribunale, nella parte in cui ha escluso
dallo stato passivo le indennità sostitutive di ferie, permessi ed ex festività non goduti – in quanto il ‘ riconoscimento delle medesime presuppone, in disparte l’ipotesi, non ricorrente nella specie, del licenziamento dichiarato illegittimo, che il lavoratore risulti in servizio e abbia espletato l’attività ‘ -ha omesso di considerare il fatto decisivo per il giudizio che il mancato servizio dell’esponente è diretta ed esclusiva conseguenza dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla pronuncia emessa dalla Corte d’appello di Genova con la quale la società veniva condannata ad assumerla. Deduce, inoltre, che la pronuncia è contraria anche ai principi invalsi in materia con conseguente violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1., n. 3 c.p.c. atteso che il diritto a percepire le indennità sostitutive di ferie e permessi maturati nel periodo in cui il lavoratore non ha prestato attività lavorativa per causa imputabile al datore di lavoro è stato riconosciuto sia dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass n. 6319/2021) che dalla Corte di Giustizia Europea (Sez. I, Sent., 25-06-2020, n. 762/18).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce ‘Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 72, 104 e 111 R.D. n. 267/1942’ nella parte in cui il provvedimento impugnato ha negato la spettanza delle retribuzioni maturate in data successiva al fallimento, atteso che il rapporto di lavoro di un dipendente di una società dichiarata fallita rimane in uno stato di sospensione ex art. 72 L.F. solo se non è autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa fallita, laddove nel caso di specie, essendo cessato l’esercizio provvisorio dell’impresa solo il 22 novembre 2018, il rapporto di lavoro della ricorrente era tutt’altro che sospeso, con conseguente diritto a ottenere l’ammissione allo stato passivo della retribuzione di ottobre e novembre 2018 per l’importo già quantificato in € 3.455,15 lordi, dovendo sottolinearsi l’irrilevanza, a tali fini, dell’asserita cessazione dell’attività della società presso l’appalto di Imperia che risalirebbe al 3 ottobre 2015.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 101 e 111 R.D. 16/3/1942, n. 267 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.’ nella parte in cui ha escluso dallo stato passivo le spese legali liquidate con la sentenza di Cassazione n. 8593/2019, pari ad € 7.495,60, sulla base dell’errato assunto che ‘le relative statuizioni non siano opponibili alla Curatela, siccome rese nei confronti della società in bonis’. Evidenzia la ricorrente che la sentenza della Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha condannato quest’ultima alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, è del 27/3/2019 e, dunque, di diversi mesi successiva all’apertura della procedura concorsuale ai danni dell’ex datore di lavoro dell’esponente e che l’importo liquidato a titolo di spese legali è un credito che, essendo sorto in occasione e comunque successivamente all’apertura della procedura concorsuale, ha natura prededucibile ex art. 111 comma 1 n. 1 e comma 3 del R.D. 267/1942. In via subordinata, nell’ipotesi in cui non venisse riconosciuta natura prededucibile alle spese del giudizio di Cassazione Rg.N. 18567/17 la ricorrente insiste affinché esse vengano ammesse in chirografo ex art. 111, comma 1 n. 3 R.D. 267/1947, così come quelle riconosciute all’esito dei procedimenti che, prima del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, hanno impegnato la lavoratrice dinanzi al Tribunale di Imperia e Bari e dinanzi alla Corte d’Appello di Genova e che sono state ammesse allo stato passivo del fallimento de quo. In via ulteriormente subordinata chiede che detto credito venga ammesso come tardivo ex art. 112 R.D. 267/1942 in via chirografaria.
Il primo motivo è inammissibile. In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ – deducendosi sia l’omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge – con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,
non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 7009/2017; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 19443/2011).
4.1. In secondo luogo, quanto alla doglianza ex art. 360, n. 5) c.p.c. va rammentato che l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017), mentre ciò di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame sono argomentazioni giuridiche – l’imputabilità della mancata prestazione del servizio da parte della lavoratrice alla condotta del datore di lavoro – e non ‘fatti’ storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della decisione.
4.2. Infine, quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3, va rammentato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza
di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013);
5. Il secondo motivo è del pari inammissibile. La censura di violazione/falsa applicazione di legge muove, infatti, da una ricostruzione dei fatti di causa (l’essere stato disposto l’esercizio provvisorio della RAGIONE_SOCIALE) del tutto diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, (ove si legge ‘ Quanto all’esercizio provvisorio, dalla documentazione in atti emerge che la cessazione definitiva dell’attività della società presso la sede di Imperia risale al 3/10/2015, dunque in data anteriore al medesimo ‘) così ponendosi fuori dalla previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., se è vero che il vizio di legittimità contemplato da tale norma ‘consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità’ (‘ex multis’, Cass. n. 24155/2017, Rv. 645538-03; Cass. n. 640/2019, Rv. 652398-01; Cass. n. 3340/2019, Rv. 652549-02). Difatti, il ‘discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa’ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
Il terzo motivo, è anch’esso inammissibile. Il ricorrente per cassazione ha, infatti, l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (ex multis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007).
6.1. Nel caso di specie il motivo non contiene l’illustrazione del modo in cui il giudice di merito avrebbe violato o falsamente applicato le numerose norme di legge indicate nell’intestazione, nessuna delle quali fra l’altro viene evocata direttamente od indirettamente in modo percepibile, fatta eccezione per l’art. 111 L. fall. rispetto alla quale si argomenta esclusivamente sotto il profilo della prededucibilità del credito in quanto sorto ‘in occasione e comunque successivamente all’apertura della procedura concorsuale’ e non della questione, logicamente preliminare, della sua stessa ammissibilità al passivo fallimentare. Del tutto apodittica risulta, invece, la censura di violazione dell’art. 95 l. fall. Per quanto attiene la dedotta violazione degli artt. 101 e 112 l. fall., norme riguardanti le domande tardive di ammissione allo stato passivo, mancano in ricorso tutti gli elementi fattuali necessari per valutare in che modo tali norme risulterebbero violate. Non è dato comprendere se il credito oggetto della censura fosse stato oggetto di istanza tardiva né tanto è possibile desumere dalla parte in fatto del ricorso né dal provvedimento impugnato.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7/28 ottobre 2025
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME