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Gravi difetti immobile: condanna del costruttore

Una sentenza del Tribunale di Milano ha condannato in solido il costruttore-venditore e il direttore dei lavori per i gravi difetti di un immobile di nuova costruzione. Il caso riguardava vizi al sistema di ventilazione, alla pavimentazione esterna e infiltrazioni d’acqua. Il Tribunale ha applicato la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., superando le eccezioni di prescrizione e decadenza poiché i difetti erano stati riconosciuti dagli stessi responsabili. La decisione sottolinea che i ‘gravi difetti immobile’ non riguardano solo la stabilità, ma anche elementi che compromettono il normale godimento del bene, condannando i convenuti al risarcimento dei danni per le opere di ripristino.

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Gravi Difetti Immobile: La Responsabilità del Costruttore e del Direttore Lavori

Acquistare una casa nuova e scoprire gravi difetti immobile è l’incubo di ogni proprietario. Una recente sentenza del Tribunale di Milano offre importanti chiarimenti sulla tutela dell’acquirente, definendo i contorni della responsabilità del costruttore-venditore e del direttore dei lavori. Il caso analizzato dimostra come l’azione legale possa avere successo anche quando la difesa solleva eccezioni di prescrizione, soprattutto se i vizi sono stati ammessi dai responsabili.

Il Caso: Vizi Nascosti in un Immobile Nuovo

I fatti alla base della decisione vedono due acquirenti citare in giudizio la società costruttrice e il direttore dei lavori dopo aver riscontrato una serie di gravi difetti nell’immobile appena acquistato. I problemi lamentati erano significativi e incidevano pesantemente sulla fruibilità della casa:

* Impianto di ventilazione meccanica (VMC): Non solo era stato installato in modo non conforme al progetto e alle regole dell’arte (es. curve a gomito errate), ma risultava anche estremamente rumoroso e inaccessibile per la manutenzione ordinaria.
* Pavimentazione esterna: Presentava pendenze errate che causavano ristagni d’acqua, piastrelle rotte e la totale assenza di giunti di dilatazione, fondamentali per assorbire i movimenti termici.
* Infiltrazioni d’acqua: A causa di errori progettuali nella gestione del terreno, le acque piovane venivano convogliate verso la proprietà vicina, causando allagamenti.

Di fronte a questa situazione, gli acquirenti hanno agito legalmente per ottenere un risarcimento pari ai costi necessari per eliminare i vizi.

La Qualificazione Giuridica: Perché si Applica l’Art. 1669 c.c. sui Gravi Difetti Immobile?

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza è la qualificazione giuridica della domanda. Il Tribunale ha scelto di inquadrare la fattispecie nell’ambito della responsabilità extracontrattuale del costruttore, prevista dall’art. 1669 del Codice Civile. Questa norma, sancita per finalità di interesse generale, protegge gli acquirenti da gravi difetti immobile che ne compromettano il normale godimento, anche se non ne minano la stabilità strutturale.

La Corte ha specificato che questa forma di responsabilità si applica non solo agli appalti, ma anche quando il costruttore è anche il venditore dell’immobile. Inoltre, la sua applicazione si estende agli interventi di ristrutturazione significativa e riguarda anche difetti relativi a elementi secondari come impianti, pavimentazioni e infissi, purché siano tali da pregiudicare la funzionalità e l’abitabilità.

Il Riconoscimento dei Vizi Blocca la Prescrizione

La difesa dei convenuti si era basata principalmente sulla presunta decadenza e prescrizione dell’azione, sostenendo che la denuncia dei vizi non fosse stata tempestiva. Il Tribunale ha rigettato completamente questa tesi. La sentenza chiarisce un principio fondamentale: il riconoscimento dei vizi da parte del responsabile (in questo caso, sia il costruttore che il direttore dei lavori) ha l’effetto di interrompere i termini di prescrizione.

Nel caso specifico, i convenuti avevano ammesso l’esistenza dei problemi e si erano persino impegnati a eseguire alcuni interventi correttivi. Questo comportamento, secondo il giudice, equivale a un’ammissione di responsabilità che supera la necessità di una denuncia formale entro i termini di legge e fa sorgere una nuova obbligazione autonoma, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

La Decisione del Tribunale: Condanna Solidale per i Gravi Difetti dell’Immobile

Sulla base delle prove e della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che ha confermato l’esistenza, le cause e i costi di riparazione dei difetti, il Tribunale ha accolto la domanda degli acquirenti. La sentenza ha stabilito una condanna in solido sia per la società costruttrice sia per il direttore dei lavori.

La responsabilità di quest’ultimo è stata affermata per colpa professionale, avendo contribuito con le sue mancanze nella progettazione e nella supervisione dei lavori a determinare i danni. La condanna ha previsto il risarcimento dei costi necessari per tutti gli interventi di ripristino, defalcando una somma che gli acquirenti avevano già trattenuto dal prezzo di vendita.

Le motivazioni
Il Tribunale fonda la sua decisione sul principio consolidato che l’art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale, posta a tutela di un interesse pubblico. Questo permette di estendere la responsabilità non solo all’appaltatore, ma anche al venditore che ha costruito l’immobile e a tutte le figure professionali, come il direttore dei lavori, che hanno contribuito con la loro opera alla causazione del danno. Il giudice ha ritenuto che i vizi denunciati (relativi a VMC, pavimentazioni e infiltrazioni) rientrassero a pieno titolo nella nozione di ‘gravi difetti’, in quanto capaci di ‘pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità’ del bene. La reiezione delle eccezioni di prescrizione e decadenza è motivata dal fatto che il riconoscimento dei vizi da parte dei convenuti rende superflua la tempestività della denuncia formale, costituendo fonte di una nuova e autonoma obbligazione di garanzia.

Le conclusioni
Questa sentenza rafforza significativamente la posizione dell’acquirente di un immobile nuovo. Le conclusioni pratiche sono chiare: primo, la nozione di ‘grave difetto’ è ampia e include tutto ciò che compromette il godimento della casa, non solo la sua stabilità. Secondo, il direttore dei lavori non può sottrarsi alla propria responsabilità per negligenza professionale e risponde in solido con il costruttore. Terzo, e forse più importante, qualsiasi ammissione dei vizi da parte del costruttore o del direttore dei lavori, anche tramite semplici comunicazioni o promesse di intervento, è un atto cruciale che blocca la decorrenza dei termini di prescrizione, garantendo all’acquirente il tempo necessario per agire legalmente.

Se il costruttore riconosce i difetti dell’immobile, posso ancora fargli causa anche se è passato più di un anno dalla scoperta?
Sì. Secondo la sentenza, il riconoscimento dei vizi da parte del costruttore o del direttore dei lavori interrompe i termini di decadenza e prescrizione. Questo comportamento fa sorgere una nuova obbligazione di garanzia e rende irrilevante la denuncia formale entro un anno dalla scoperta.

Chi è responsabile per i gravi difetti di un immobile, solo il costruttore?
No. La decisione afferma che la responsabilità è solidale tra tutti i soggetti che hanno contribuito a causare il danno per colpa professionale. Nel caso specifico, sono stati condannati in solido sia la società venditrice/costruttrice sia il direttore dei lavori, quest’ultimo per le sue mancanze nella progettazione e supervisione.

Cosa si intende per ‘gravi difetti’ secondo la sentenza?
I ‘gravi difetti’ non sono solo quelli che minacciano la stabilità dell’edificio (rovina), ma anche quelli che, pur riguardando elementi secondari come impianti o finiture, pregiudicano in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità dell’immobile. Gli esempi citati sono il malfunzionamento dell’impianto di ventilazione, le errate pendenze della pavimentazione esterna e le infiltrazioni d’acqua.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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