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Amministratore di società, diritto a percepire il compenso

Amministratore di società, un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere unicamente da una apposita previsione dello statuto.

Pubblicato il 10 June 2020 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1875/2020 pubblicata il 05/06/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2016 R.G. promossa da:

XXX (c.f.), con il patrocinio dell’ avv. e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.

ATTORE

contro:

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv.
CONVENUTO

Posta in decisione all’esito dell’udienza del 7 gennaio 2020, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 22/06/2016, il XXX conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale YYY e proponeva appello avverso la sentenza n. /2016, pubblicata in data 27/04/2016, e notificata il 18/05/2016, emessa da Giudice di Pace di Catania, con la quale esso appellante era stato condannato al pagamento in favore dell’appellato della somma di € 3.000,00 nonché alla refusione delle spese di lite, contestualmente avanzando, ex art. 283 c.p.c., istanza di sospensione dell’esecutività della stessa.

Premetteva l’appellante che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/01/2015, YYY, rappresentando di avere ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione del XXX, dal 26/11/2010 sino al 31/08/2011, aveva convenuto quest’ultimo in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Catania, per ivi sentirlo condannare al pagamento del compenso contemplato dallo Statuto del medesimo, e mai corrispostogli seppur a più riprese richiesto.

In quel giudizio il Consorzio convenuto si era costituito contestando la domanda attorea e rappresentando: la “Natura gratuita dell’incarico”, la “Rinuncia tacita al compenso” nonchè l’eccessività del quantum richiesto.

A motivo dell’atto di gravame, l’appellante eccepiva che : 1)“Nessuna prova è stata fornita in merito all’attività svolta e nessuna richiesta è stata formulata all’assemblea in merito al compenso spettante per la carica rivestita.”; 2. “Sproporzione tra il compenso riconosciuto dal Giudice e la presunta opera prestata.”; 3. “Assoluta carenza di prova da parte dell’attore.”; 4. “Nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione.”.

Chiedeva pertanto al Tribunale adito in funzione di Giudice di secondo grado: “IN VIA PRELIMINARE ED URGENTE – sospendere l’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza n. /2016 emessa in data 27/04/2016 dal Giudice di Pace di Catania, notificata tramite pec in data 18.05.2016, per le ragioni ampiamente illustrate in atti, e specificatamente al paragrafo IV dell’odierno gravame; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO riformare, revocare o comunque annullare con qualsivoglia formula la sentenza n. /2016 emessa in data 27/04/2016 dal Giudice di Pace di Catania, notificata tramite pec in data 18.05.2016, perché errata ed ingiusta e, per l’effetto: 1) rigettare integralmente la domanda formulata dal sig. YYY con l’atto di citazione del 13/01/2015; 2) accertare e dichiarare, qualora l’incarico fosse dichiarato di natura onerosa, rideterminandolo, l’importo liquidato dal giudice di prime cure sulla base delle argomentazioni di cui in epigrafe; il tutto, con integrale vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore dell’odierno appellante.”.

Si costituiva in giudizio l’appellato, preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cpc; nel merito contestava in fatto e in diritto i motivi del proposto appello, del quale chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Con ordinanza del 06/12/2016, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, rigettava l’istanza di inibitoria proposta dall’appellante.

All’udienza del 07/01/2020, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all’artl 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

Giova osservare preliminarmente che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellata, non si profila alcuna inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.

Invero, alla luce del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. è necessario che i motivi alla base dell’atto di appello presentino caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Corte appello Milano, sez. IV, 19/02/2016, n. 624), ma non è altresì necessario che le deduzioni della parte appellante rivestano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che l’appellante individui in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, in maniera tale da circoscrivere il giudizio di gravame agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice (Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2017, n. 4541).

Da ciò scaturisce che l’appello non può ritenersi inammissibile quando risulti specificato con sufficiente chiarezza quale parte della sentenza di primo grado si intende censurare, quali sono le modifiche richieste, nonché l’indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (Corte appello Milano, sez. IV, 09/02/2016, n. 448).

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde, dunque, da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse (Cassazione civile, sez. lav., 20/03/2013, n. 6978).

In estrema analisi, alla declaratoria di inammissibilità dell’appello può, dunque, pervenirsi solo allorquando dal corpo di esso non sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza sufficientemente identificati.

Ciò non si riscontra nel caso di specie, atteso che dall’atto di appello emergono le parti della sentenza del Giudice di Pace oggetto di gravame (essendone riportati, in taluni casi, anche testualmente i passi), così come si evincono con chiarezza le doglianze in punto di diritto e di fatto avanzate dall’appellante. Ciò premesso giova rilevare che il XXX ha sostanzialmente impugnato la Sentenza n. /2016 del Giudice di Pace di Catania, sostenendo la natura gratuita dell’incarico di consigliere di amministrazione, la rinuncia tacita al compenso e la necessità di convocazione dell’assemblea dei soci affinché deliberasse sulla misura del compenso nonché contestando la quantificazione del compenso liquidato dal Giudice di I grado.

Con riferimento ai primi due motivi di appello giova evidenziare che la Suprema Corte, con la sentenza n. 24139/2018, ha affermato sul punto che : << secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso (cfr., la norma dell’art. 1709 cod. civ. dettata con riferimento allo schema generale dell’agire gestorio e senz’altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell’art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni). Non v’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Come ha correttamente precisato la recente pronuncia di Cass., 21 giugno 2017, n. 15382, «con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli». Un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione. Ciò non toglie, naturalmente, che – una volta instaurato il rapporto – l’amministratore possa pure rinunciare al compenso spettantegli (sul carattere disponibile del diritto al compenso dell’amministratore v., da ultimo, la pronuncia di Cass., 22 giugno 2018, n. 16530). L’effettivo esercizio di una simile facoltà viene, secondo i principi, a inquadrarsi nello schema generale della remissione del debito di cui alle norme degli artt. 1236 ss. cod. civ., con l’applicazione delle relative regole. – Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza di una rinuncia al compenso da parte dell’amministratore in ragione del suo «comportamento concludente» (c.d. rinuncia tacita). Di per sé, una simile eventualità non è preclusa dalla normativa della remissione del debito, così come quest’ultima viene ricostruita dal consolidato orientamento di questa Corte. Come segnala anche il ricorrente, però, per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto (cfr., tra le altre, Cass., 14 luglio 2006, n. 16125). ….. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, di contro, un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita, che sia valida ed efficace ex art. 1236 cod. civ. (cfr., così, Cass., 5 febbraio 2018, n. 2739, ove in specie si rimarca la regola che le rinunce non si presumono; Cass., 13 gennaio 2009, n. 460). Un comportamento meramente omissivo risulta, in sé stesso, tutt’altro che inequivoco e, anzi, particolarmente ambiguo. Basta pensare che la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore (come radicata nei più vari motivi) o anche riflettere una situazione di pura disattenzione. Sul piano oggettivo viene, del resto, a imporsi una constatazione comunque decisiva: annettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto.>>

Nel caso di specie pertanto, esclusa la natura gratuita dell’incarico nonché la rinuncia al compenso, atteso che, come detto, il mero comportamento omissivo non integra gli estremi di una rinuncia tacita, YYY ha fornito prova del suo diritto al compenso contemplato dagli artt. 17 e 22 dello Statuto del XXX.

In particolare gli artt. 17 e 22 dello Statuto del XXX rispettivamente statuiscono: art. 17, co. I, : “L’amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio d’Amministrazione , composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I membri del Consiglio d’Amministrazione avranno diritto ad un compenso per la loro attività, il cui ammontare sarà stabilito, annualmente dall’assemblea ordinaria”; art. 22 : “L’attività degli organi statutari è remunerata; inoltre è dovuto il rimborso delle spese, sostenute e documentate, dagli organi statutari per l’espletamento del loro mandato”.

Va al riguardo che non pare sostenibile con fondamento quanto asserito dall’appellante con il terzo motivo di appello circa l’insussistenza del diritto azionato in quanto la misura del compenso non è stata determinata dall’assemblea dei consorziati, organo consortile a cui era demandato tale compito. Invero appare di tutta evidenza l’indeterminatezza del quantum non può pregiudicare ovviamente l’an debeatur.

Deve infatti evidenziarsi che l’art. 2608 c.c. nel disciplinare le situazioni giuridiche di cui sono titolari i soggetti chiamati a rivestire l’ufficio di organo consortile rinvia espressamente alle norme sul mandato; contratto che, com’è noto, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, è naturalmente a titolo oneroso. In materia di determinazione del compenso del mandatario l’art. 1709 c.c. prescrive che “se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

“L’amministratore svolge un’attività professionale nell’interesse altrui (della società) e, secondo le norme del mandato (art. 1709 c.c.), deve percepire un compenso. Il diritto al compenso che nasce dall’accettazione anche tacita della carica, è un diritto soggettivo perfetto con la conseguenza che, ove la misura di tale compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo o deliberata dall’assemblea dei soci a norma degli artt. 2364 e 2389 c.c., l’amministratore ha la fondata pretesa di chiedere al giudice la sua determinazione” (cfr. Trib. Milano, Sez. VIII, 29/12/2010).

“La pretesa di un amministratore di s.r.l. al compenso per l’opera prestata – ma la ratio, che è la stessa, è ovviamente applicabile anche in materia di consorzi – ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale emolumento non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione. Il Giudice, chiamato a fissare il compenso in mancanza di altra determinazione, svolge una funzione di integrazione contrattuale ex art. 1374 c.c.” (cfr. Trib. Milano, 25/02/2013);

Pertanto in materia di determinazione del compenso degli amministratori le modalità ed i criteri di determinazione del compenso spettante agli amministratori devono essere stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea dei soci . In altri termini, il compenso deve essere espressamente deliberato; in mancanza, tuttavia, l’amministratore può richiederne la liquidazione al Giudice, il quale provvede in via equitativa, sulla base di alcuni parametri oggettivi: l’attività concretamente e specificamente svolta nell’adempimento dell’incarico, la durata del mandato e l’onorario riconosciuto ad altri amministratori, con riferimento a prestazioni analoghe (in tal senso, ex plurimis, Trib. Milano, Sez. VIII, 30/06/2008; Trib. Milano n. 2247 del 19/02/2015).

Pertanto nel caso di specie, tenuto conto della durata dell’attività prestata dal YYY pari a nove mesi, dell’impegno profuso dall’odierno appellante in favore del Consorzio convenuto e dell’onorario riconosciuto ad altri amministratori per prestazione analoghe , appare corretto il criterio utilizzato dal Giudice di I grado che ha liquidato il compenso nella misura di € 3.000,00.

Risulta infine infondato il quarto motivo di appello con il quale si palesava il difetto di motivazione della pronuncia impugnata, atteso che il Giudice di I grado risulta aver dato conto di tutti i passaggi logici e giuridici e di fatto che lo hanno portato alla decisione in considerazione, peraltro, del pacifico principio che il giudice non è tenuto ad esaminare e confutare espressamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione di quelle rilevanti ai fini della decisione.

Alla luce di quanto detto l’appello va quindi rigettato e va confermata la sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all’attività difensiva concretamente espletata.

In ossequio al disposto dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, l’appellante va altresì condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10882/2016 Rg, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta l’appello proposta dal XXX avverso la sentenza n. /2016, pubblicata in data 27/04/2016, e notificata il 18/05/2016, il Giudice di Pace di Catania e per l’effetto conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.

Condanna l’appellante al pagamento del doppio del contributo unificato in favore dell’Erario. Così deciso in Catania il 5/6/2020
il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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