Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24593/2022 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in TarantoINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza n. 229/2022 emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto il 22.6.2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 . Con lodo del 22.6.2015 la Camera arbitrale per i contratti pubblici ha dichiarato la risoluzione per mutuo dissenso della «convenzione per la concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la costruzione e la gestione del parcheggio di INDIRIZZO», stipulata il 4.2.2005 tra il RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca e il RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto il diritto del RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di € 121.031,30, anticipata per gli espropri, al rimborso delle spese di progettazione per € 148.657,06 e all’indennizzo ex art.158, comma 1, lettera c), d.lgs.12.4.2006 n.163, nella misura di € 440.532,00 ,oltre accessori.
In seguito al riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE della legittimità del debito fuori bilancio per il predetto importo di € 440.532,00 con delibera n.121 del 22.10.2015, il RAGIONE_SOCIALE ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per tale somma dal Tribunale di Taranto, che è stato opposto dal RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca.
Il Tribunale adito con sentenza del 28.11.2019 ha ritenuto la predetta delibera del 22.10.2015 illegittima in quanto non si riferiva a una sentenza esecutiva ma a un lodo non costituente titolo esecutivo, l’ha disapplicata e ha quindi revocato il decreto opposto.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione e la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 22.6.2022, notificata il 12.7.2022, ha accolto l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE e ha così rigettato l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo 962/2017 del Tribunale di Taranto, con aggravio di spese.
La Corte di appello ha censurato la disapplicazione della delibera di riconoscimento del debito, ritenuta non consentita nei giudizi in cui la pubblica amministrazione è parte; ha osservato inoltre che il credito del RAGIONE_SOCIALE trovava la sua fonte nel rapporto di concessione e nello scioglimento del rapporto concessorio, mentre la delibera, al pari del lodo, costituiva solo un elemento probatorio scritto del credito; ha rilevato d’ufficio la formazione del giudicato esterno sull’esistenza del credito in considerazione del contenuto del lodo e della mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione in datata 10.10.2022 il RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca formulando quattro motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.5, allegato E, della legge 22.3.1865 n.2248, quanto alla ammissibilità della disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo.
4.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.633 c.p.c. quanto alla inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova scritta.
4.3. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione del principio del
ne bis in idem e violazione dell’art.633 c.p.c. per difetto dei presupposti, per aver la Corte di appello dichiarato inammissibile l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE e irrilevanti le domande proposte.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede la riforma della decisione in punto spese di lite.
4.5. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
In data 23.2.2024 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile –RAGIONE_SOCIALE 4 – RAGIONE_SOCIALE Amministrazione ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380 -bis c.p.c., comunicata il 26.2.2024, del seguente testuale tenore:
« Il ricorrente ha allegato al ricorso una copia della procura non firmata né in forma analogica né in forma digitale, né dal conferente né dal difensore, ancorché assuma di aver notificato a controparte una copia della procura in formato pdf.p7.m. Il controricorrente ha depositato in allegato al ricorso notificato una copia del tutto analoga. Il ricorso appare quindi improcedibile ex art.369, comma 2, n.3, c.p.c. o tuttalpiù inammissibile. Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. Si comunichi ai difensori delle parti. »
In data 4.4.2024 il RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca, munito di nuova procura speciale ha proposto istanza di decisione ex art.380bis , comma 2, c.p.c. , osservando quanto segue:
«1) il suindicato ricorso è stato iscritto a ruolo in data 26.10.2022 r.g. n. 24593 in modalità analogica e cioè mediante deposito in cancelleria del fascicolo contenente:
copia cartacea del ricorso nativo digitale, che era stato firmato digitalmente in formato CADES dal sottoscritto difensore e così notificato telematicamente alla controparte,
copia cartacea della procura speciale in calce al ricorso su foglio separato, che era stata firmata digitalmente dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca ed autenticata pure con firma digitale dal sottoscritto difensore, sempre entrambi in formato CADES,
c) copia cartacea della relazione di notifica del ricorso e della procura speciale alla controparte, nativa digitale e firmata digitalmente dal sottoscritto difensore in formato CADES, recante attestazione che al messaggio di notifica p.e.c. erano allegati ricorso e procura speciale in formato p7m, e cioè firmati digitalmente, così inviata con detto messaggio p.e.c. alla controparte, d) copia cartacea delle ricevute dei messaggi p.e.c. di invio, accettazione e consegna della relazione di notifica del ricorso e della procura speciale, da cui risulta che in allegato al messaggio pec di notifica alla controparte vi erano il ricorso firmato digitalmente in formato p7m e la procura speciale firmata digitalmente in formato ‘p7m.p7m’, dove il doppio p7m significa procura con due firme digitali, e cioè quella del conferente e quella del difensore,
e) originale della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9 L. 53/94, firmata analogicamente (a penna) dal sottoscritto difensore, con cui è stato attestato che i suindicati atti depositati con il fascicolo sono copia conforme, in formato analogico e cartaceo, sia degli atti notificati in forma digitale a mezzo p.e.c. alla controparte, e cioè del ricorso con procura speciale in calce e con la relata di notifica con allegati ricorso e procura, sia del messaggio pec di invio e delle ricevute pec di accettazione e di avvenuta consegna della relata di notifica con gli allegati;
2) che in data 26.02.2024 è stato comunicato a mezzo pec dalla cancelleria della Prima Sezione Civile il decreto del Consigliere Delegato in data 23.02.2024 recante proposta di definizione del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. per improcedibilità ex art. 369 comma 2 n.3 c.p.c. o per inammissibilità, con la seguente motivazione ‘Il ricorrente ha allegato al ricorso una copia della procura non firmata né in forma analogica né in forma digitale, né dal conferente né dal difensore, ancorché assuma di aver notificato a controparte una
copia della procura in formato pdf.p7m. Il controricorrente ha depositato in allegato al ricorso notificato una copia del tutto analoga’,
considerato che
alla stregua del regolare deposito cartaceo del fascicolo del ricorso in oggetto, contenente gli atti suelencati, non sussista la rilevata causa di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per difetto di RAGIONE_SOCIALE della procura speciale sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, che possa legittimare la definizione del ricorso ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo state rispettate le modalità prescritte per il caso di deposito cartaceo del ricorso e della procura speciale, e cioè essendo stata depositata l’attestazione di conformità, firmata analogicamente dal sottoscritto difensore, degli atti depositati ai relativi atti nativi firmati digitalmente e così notificati alla controparte, compresa la procura speciale, doppiamente sottoscritta digitalmente;
ed in particolare che, in caso di deposito analogico del fascicolo, nella copia cartacea della procura speciale (nativa digitale e firmata digitalmente in formato CADES e così notificata alla controparte), non possono ovviamente risultare visibili le firme digitali apposte in formato CADES con estensione p7m, (che sono ‘leggibili’ solo in caso di deposito telematico del fascicolo), e che però ciò non esclude l’esistenza delle sottoscrizioni digitali della procura speciale autenticata, essendo stato ciò oggetto di specifica asseverazione di conformità, firmata analogicamente dal difensore (e depositata nel fascicolo) con cui appunto è stata attestata l’esistenza della procura speciale firmata digitalmente, in formato p7m.p7m (e cioè con doppia firma), allegata alla relata di notifica alla controparte;
che, in caso di procura rilasciata ed autenticata digitalmente, è sufficiente il deposito cartaceo della procura stessa con attestazione di conformità all’originale nativo digitale (peraltro notificato alla controparte), per ritenere detta procura
regolarmente sottoscritta, mentre non è prescritta (né è necessaria) la RAGIONE_SOCIALE di un altro originale analogico e/o digitale della procura stessa,
-che quanto innanzi osservato sulla rilevanza dell’attestazione di conformità ai fini della regolarità del deposito cartaceo di documenti informatici, compresa la procura speciale autenticata, trova conforto nei principi affermati da Cass. n.26102/2016, SS.UU. n.22438/2018; ord. sez.3 n.1828/2022; SS.UU. n.6477/2024;
che viceversa dal decreto notificato in data 26.02.2024 non risulta che siano stati presi nella dovuta considerazione l’esistenza ed il valore della prodotta asseverazione di conformità sottoscritta dal difensore, nel caso di deposito cartaceo del fascicolo, ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso;
ed inoltre che la controparte, destinataria della notifica del ricorso a mezzo p.e.c. con allegata procura speciale firmata ed autenticata digitalmente, nulla ha eccepito in merito a vizi della procura speciale della ricorrente per presunto difetto delle necessarie sottoscrizioni, avendo potuto verificare direttamente dagli atti digitali allegati alla notifica ricevuta telematicamente che la procura della ricorrente era stata regolarmente firmata ed autenticata, in formato Cades ».
È stata pertanto fissata adunanza in camera di consiglio per l’esame del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In sintesi il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che:
il ricorso è stato iscritto a ruolo in modalità analogica mediante deposito in cancelleria del fascicolo;
il fascicolo conteneva, tra l’altro, copia cartacea del ricorso nativo digitale, firmato digitalmente in formato CADES dal difensore e notificato telematicamente alla controparte e copia cartacea della procura speciale in calce al ricorso su foglio separato, firmata digitalmente dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di Martina Franca, autenticata pure con firma digitale dal difensore, entrambi in formato CADES;
la relazione di notifica del ricorso e della procura speciale alla controparte recava attestazione che al messaggio di notifica p.e.c. erano allegati ricorso e procura speciale in formato p7m, firmati digitalmente;
era stata depositata in originale l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9 L. 53/94, firmata analogicamente (a penna) dal difensore, con cui era stato attestato che i suindicati atti depositati con il fascicolo erano copia conforme, in formato analogico e cartaceo, degli atti notificati in forma digitale a mezzo p.e.c. alla controparte.
Secondo il ricorrente, sulla base di questi assunti, erano state rispettate le modalità prescritte per il caso di deposito cartaceo del ricorso e della procura speciale perché stata depositata l’attestazione di conformità, firmata analogicamente dal difensore, degli atti depositati ai relativi atti nativi firmati digitalmente e così notificati alla controparte, compresa la procura speciale, doppiamente sottoscritta digitalmente.
Il Collegio ritiene che le osservazioni svolte dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente in replica alle considerazioni poste a base della proposta di definizione anticipata siano convincenti. È pur vero che nell’epigrafe del ricorso è stato semplicemente affermato che il Sindaco di Martina Franca era rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di « procura speciale rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto », ed è pur vero anche che non è stato dato atto del fatto, solo
ora rappresentato, che la predetta procura era stata rilasciata e autenticata con firme digitali in formato CADES.
È pur vero altresì che la procura sul predetto foglio separato datata « Martina Franca 7 ottobre 2022 » non reca alcuna sottoscrizione di alcun genere, né del Sindaco, né del difensore.
Tuttavia la relata di notifica del 10.10.2022 menziona la notifica, insieme al ricorso, della « allegata procura alle liti a me rilasciata dal Sindaco p.t. » ed è stato dato atto anche che il messaggio conteneva la procura speciale in formato pdf.p7m.
L’attestazione di conformità del 20.10.2022 attesta che la copia cartacea di ricorso e procura era conforme all’atto notificato alla controparte ed era composto, fra l’altro, dal ricorso con procura speciale in calce.
Il ricorrente sostiene di aver notificato alla controparte il ricorso e con esso la procura in formato CADES.
E’ noto che esistono diverse tipologie di firma digitale e la più comune e solitamente più utilizzata, è proprio la firma in formato CAdES (acronimo di CMS Advanced Electronic Signatures ); essa permette di firmare un qualsiasi file a prescindere dalla sua estensione (PDF, DOC, TXT, JPG ecc.): una volta apportata la firma, viene automaticamente creato un nuovo file crittografato con estensione P7M contenente sia il documento originale che la sua versione firmata digitalmente e quest’ultima manterrà il nome originale del file aggiungendo l’estensione P7M (es. nome.pdf.p7m). Di conseguenza, per aprire questa tipologia di documenti è necessario utilizzare appositi software , in particolare quelli che consentono di verificare la firma digitale.
Poiché gli atti notificati (ricorso e procura) erano nativi digitali e sono stati poi depositati in formato analogico (essendo all’epoca ancora consentita tale modalità di deposito), l’attestazione di conformità ex art. 9, comma 1 bis , l. 54/1993 appare sufficiente
allo scopo, non dovendo la stessa dare atto della firma digitale, ma soltanto della conformità del documento ‘cartaceo’ all’originale digitale.
Inoltre occorre rilevare che il controricorrente non ha contestato provenienza e sottoscrizione degli originali nativi digitali notificatigli.
Ciò è in linea con quanto ritenuto, in ambiente «ibrido» (cartaceodigitale), dalle Sez. Un. nel 2018 e ribadito nel 2019 nel caso di mancanza di asseverazione: ciò che, in questo caso, assume, a maggior ragione, ancora più valore in termini di superamento del vizio processuale, poiché il controricorrente ha potuto comunque constatare la «bontà» degli originali (peraltro, comunque asseverati).
È stato infatti affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo EMAIL, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter , della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Sez. U , n. 22438 del 24.9.2018).
Ed ancora si è poi aggiunto che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis , comma 9 bis , del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio. (Sez. U, n. 8312 del 25.3.2019).
È il caso, infine, di tenere conto della recentissima sentenza della Corte EDU del 23.5.2024 («Patricolo c. Italia»), che ha ritenuto non conforme all’art. 6 CEDU il fatto che la C orte di Cassazione non avesse comunque consentito ai ricorrenti di presentare anche «in una fase successiva» l’attestazione di conformità (nel caso comunque già presente); affermazione che, proprio nell’ottica della richiesta di decisione in seguito a proposta di definizione anticipata, assume una peculiare valenza «salvifica» in questo caso in cui il ricorrente puntualizza, con l’istanza ex art. 380 bis , comma 2, c.p.c., la modalità di sottoscrizione.
In conclusione, si deve superare il profilo preliminare di rito rilevato dalla proposta di definizione anticipata.
Passando quindi al contenuto del ricorso, secondo il Collegio il terzo motivo di ricorso merita, dal punto di vista logico e giuridico, esame preliminare.
Con esso il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione del principio del ne bis in idem e violazione dell’art.633 c.p.c. e si duole che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile il suo appello incidentale e irrilevanti le domande proposte, in difetto dei presupposti necessari.
La Corte tarantina ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno sul credito oggetto di decreto ingiuntivo per effetto della mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n.3835 del 2020 della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo, rendendo così definitivo l’accertamento del credito de quo.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe dovuto liquidare consequenzialmente come irrilevante l’appello incidentale, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato la violazione del ne bis in idem, conseguente alla domanda di condanna proposta con impugnazione incidentale del 18.4.2016 dal RAGIONE_SOCIALE nel giudizio dinanzi alla Corte romana, dichiarata inammissibile che precludeva la riproposizione della domanda condannato ria in sede monitoria nel presente giudizio.
Innanzitutto il ricorrente non ha riprodotto in modo autosufficiente gli atti su cui il motivo si fonda (ossia l’impugnazione incidentale e la decisione della Corte romana), con la conseguente inammissibilità della censura per difetto di specificità.
Inoltre la tesi del ricorrente non si regge in punto di diritto. Sia perché lungi dall’essere violato il principio del ne bis in idem si sarebbe stati in presenza di una situazione di litispendenza, sia perché la pretesa statuizione della Corte di appello di Roma, asseritamente nel senso della inammissibilità della domanda, non
avrebbe certamente precluso la sua riproposizione in diverso giudizio, non costituendo giudicato sostanziale: la Corte romana secondo lo stesso ricorrente non si è pronunciata sulla domanda di condanna avanzata dal RAGIONE_SOCIALE e tantomeno l’ha rigettata , ma si è limitata a dichiarare inammissibile l’impugnazione del lodo.
Infatti la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Sez. 1, n. 23130 del 22.10.2020; Sez. 3, n. 26377 del 16.12.2014; Sez. 3, n. 13603 del 19.5.2021 ).
Del tutto ininfluente poi appare l’impugnazione della sentenza di primo grado quanto al riconoscimento del debito fuori bilancio, visto che l’accoglimento della domanda è stato fondato su ben altra ragione (il giudicato).
16. Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.5, allegato E della legge 22.3.1865 n.2248 quanto alla ammissibilità della disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art.633 c.p.c. quanto alla inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova scritta.
L’uno e l’altro motivo appaiono inammissibili perché superati dall’accertata inammissibilità del 3° motivo di ricorso e dalla conseguente resistenza della ratio decidendi, non scalfita, fondata sul giudicato esterno.
Sono infatti inammissibili i motivi rivolti nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11 . 5 . 2018; Sez. 1, n. 18641 del 27 . 7 . 2017; Sez. 3, n. 15350 del 21 . 6 . 2017; Sez. 6 – 5, n. 9752 del 18 . 4 . 2017).
Con il quarto motivo il ricorrente chiede la riforma della decisione in punto spese di lite.
Il motivo, puramente consequenziale, cade con il cadere degli altri.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. La difformità sostanziale delle ragioni giustificatrici della ravvisata inammissibilità del ricorso rispetto a quanto argomentato nella proposta di definizione anticipata esclude l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.96, commi 3 e 4 , c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate
nella somma di € 12.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione