Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33497 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33497 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
Responsabilità civile generale – danni ad immobile da costruzione di gallerie – chiamata in garanzia dell’assicura -trice – eccezioni di inoperatività della garanzia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20708/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, ora rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE in liq.ne, RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1245/2019 della Corte d’appello dell’A quila, pubblicata il 15/07/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che:
nel maggio del 2002 NOME COGNOME agì in giudizio per conseguire il risarcimento di ingenti danni al proprio immobile, arrecati dai lavori di costruzione delle gallerie sulla variante alla s.s. 80, convenendo dinanzi al Tribunale di Teramo l’ RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALE) e la subRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; chiamata in causa l’assicuratrice della responsabilità civile della seconda, RAGIONE_SOCIALE, la domanda fu accolta con solidale condanna delle convenute – tranne la subRAGIONE_SOCIALE, nelle more fallita – a pagare € 304.616, oltre accessori e spese;
l’ appello dell’incorporante dell’ assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, fu accolto quanto all’esclusione del la rappresentanza della capogruppo anche per l’altra impresa , nonché quanto alla solidarietà della condanna dell’assicuratrice e ad una modesta riliquidazione del danno patrimoniale: e tanto con finale condanna solidale della sola RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (ora in liq.ne), in proprio, a pagare allo COGNOME € 288.040 (oltre accessori) e distinta condanna della RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE, qualificata come convenuta e chiamante in proprio, di quanto questa era stata condannata a pagare al danneggiato, limitando alle condannate in via principale la condanna alle spese del doppio grado in favore del solo danneggiato;
per la cassazione della sentenza di appello, di cui in epigrafe, ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad otto motivi; resiste la sola RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE restano intimati;
entrambe le parti hanno depositato memorie per l’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato che:
la ricorrente si duole: col primo mezzo, della mancanza assoluta motivi su reiezione eccezione inoperatività polizza a primo rischio, contestandone la declaratoria di genericità; col secondo, di omissione di pronuncia sulla domanda di declaratoria di inoperatività della polizza a primo rischio; col terzo, di omesso esame e mancanza assoluta di motivazione sulla medesima questione; col quarto, di mancanza totale di motivazione sulla reiezione delle eccezioni di inadempimento degli obblighi di avviso e di salvataggio, contestandone la declaratoria di inammissibilità per tardività; col quinto, di mancanza assoluta di motivazione sulla domanda di reiezione della domanda di manleva; col sesto, di mancanza assoluta di motivazione su ll’ esclusione del dolo per la mancata comunicazione dell’ esistenza di altre assicuratrici a garanzia del primo rischio; col settimo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 co. 1 e 1223 cod. civ., spettando (secondo Cass. 6794/95) in caso di danneggiamento di immobile solo i costi per ripristino ed avendo lo stesso c.t.u. indicato che la totale ricostruzione dell’ abitazione avrebbe costituito un miglioramento patrimoniale per l’attore; con l’ ottavo, di omesso esame e carenza assoluta di motivazione sulla medesima questione;
all’esame di tutti i motivi va premessa la constatazione della impossibilità di una loro riqualificazione o di un esame al di là di quanto imposto dall’univoca riconduzione , ad opera della ricorrente, ad uno specifico vizio di quelli disciplinati dall’art. 360 cod. proc. civ.;
i primi tre motivi, unitariamente considerati per attinenza ad una stessa questione, sono infondati: la motivazione c’è e la censura è stata esaminata e valutata come generica, ma nessuna diretta doglianza è stata mossa a detta qualificazione in quanto tale;
anche il quarto motivo è infondato, poiché la motivazione c’è ed è chiara in ordine alla tardività, non essendo censurata direttamente l ‘argomentazione che questa sorregge;
il quinto motivo è infondato, perché sulla domanda di rigetto di quella di manleva a favore dell’RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.I. la corte territoriale si è complessivamente pronunciata, dapprima limitandola a favore della sola RAGIONE_SOCIALE e, poi, esaminando partitamente le eccezioni svolte dall’appellante assicuratrice per disattenderle;
pure il sesto motivo è infondato, poiché la motivazione, nel suo complesso e sia pure se sobriamente espressa, comunque sussiste sull’accollo dell’onere di provare il carattere doloso dell’omissione a chi invoca quest’ultima: ed il suo merito non viene reso oggetto di specifica e diretta censura, pure in relazione a quanto sul punto concretamente prospettato al giudice del gravame;
infine, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per violazione del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. in relazione alle ragioni dell’applicazione da parte del giudice del merito del più ampio parametro individuato dall’ausiliario e sulla tempestivi tà della contestazione delle sue conclusioni fin dal primo grado, nonché sugli sviluppi sulle medesime; e tanto a prescindere dalla considerazione che la perdita dell’abitazione è stata valutata, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, come totale ed irrimediabile;
il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della soccombente ricorrente alle spese di lite;
infine, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi del comma 1-quater de ll’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime, Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive, Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;
per questi motivi
la Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli es borsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge ;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile