SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 36 2026 – N. R.G. 00000487 2022 DEPOSITO MINUTA 19 01 2026 PUBBLICAZIONE 20 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
ott. NOME COGNOME
Presidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALEigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALEigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 487/2022 promossa con atto di citazione notificato in data
24 aprile 2022
d a
, nato a Lovere (BG) il DATA_NASCITA e residente a Pisogne
(BS) in INDIRIZZO (C.F.
) titolare dell’omonima
impresa RAGIONE_SOCIALE ) con sede a Pian Camuno (BS) in INDIRIZZO
INDIRIZZO e
nata a Lovere il DATA_NASCITA (C.F.
), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, del
Foro di Palmi (C.F
, procuratore domiciliatario come da
procura in atti.
C.F.
C.F.
C.F.
APPELLANTI
con sede a Milano in INDIRIZZO, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano , partita I.V.A. , già soc. con sede a Verona in INDIRIZZO, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verona: in persona del AVV_NOTAIO nato a Milano il DATA_NASCITA, C.F. , quale procuratore speciale in forza di procura rilasciata al medesimo dal Notaio Dr.ssa di Milano n.ro 7041 rep. e n. 4968 rac. in data 2 agosto 2021, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), procuratore domiciliatario come da procura in atti. P. P. P. C.F. C.F.
APPELLATO
e con l’intervento di
responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130 (la ‘Legge sulla Cartolarizzazione’ o ‘Legge 130’), con sede legale in INDIRIZZO, partita IVA , C.F. , e per essa quale procuratrice speciale già con sede legale in Roma, in INDIRIZZO, capitale sociale Euro 150.000,00 i.v., C.F. , Partita Iva , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Dr. , C.F. , in forza di atto di conferimento di poteri a rogito AVV_NOTAIOssa Notaio in Roma, in data 01/02/2022 rep. n. 17539 racc. n. 8554, registrato in Roma 4, il 02/02/2022 al n. 2705 serie 1T, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. P. P. P. P. C.F.
) e dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), procuratori domiciliatari come da procura in atti. RAGIONE_SOCIALE.
TERZO INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
e posta in decisione all’udienza collegiale del 1 ottobre 2025 avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 28 ottobre 2021 con il n. 2665NUMERO_DOCUMENTO
CONCLUSIONI
Di parte appellante
pagina 3 di 22 ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE , sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi dedotti nel presente atto nonché, in particolare, per la sussistenza dei presupposti di cui all’art 283 cpc per come sopra rassegnati; 2) IN RITO , rimettere la causa al Giudice di primo grado per le determinazioni istruttorie censurate ai sensi dell’art 354 cpc ai fini del loro accoglimento secondo quanto indicato anche al punto n. 5 del presente gravame o in subordine accogliere in questa sede le istanze istruttorie formulate. 3) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l’effetto, riformare la sentenza n. 2665/2021 , pubblicata il 28.10.2022 ed emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia, nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 6448/2017. 4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. In via istruttoria: Si chiede l’accoglimento dell’istanza di chiamata in giudizio dell’
e/o l’esibizione ex art 210 cpc da parte della Banca dei documenti relativi alla RAGIONE_SOCIALE rilasciata dal detto RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con indicazione delle somme percepite per la sua escussione, l’ammissione di CTU tecnico contabile per tutte le ragioni esposte nei superiori motivi.’
Dell’appellato
‘ 1) In via pregiudiziale: revocarsi la declaratoria di contumacia del pronunciata dalla Corte in data 5 ottobre 2022 per effetto della successiva costituzione in giudizio della con rituale comparsa di costituzione e di risposta in appello.
Nel merito In via principale: respingere siccome manifestatamente infondata, sia in fatto che in diritto, l’appello proposto dai signori nato a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pisogne (Bs) in INDIRIZZO – C.F.: , titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE con sede a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, nonchè alla sua garante, sig.ra –COGNOME.: , nata a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, e per l’effetto confermarsi la sentenza n. 2665/2021 sent. -6448/2017 r.g. emessa dal Tribunale di Brescia in data 26.10.2021 e pubblicata il 28.10.2021. C.F. C.F.
Nel merito in via subordinata: respingere tutte le domande proposte dagli opponenti in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e condannare i
signori nato a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pisogne (Bs) in INDIRIZZO C.F.: , titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE con sede a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, nonchè alla sua garante, sig.ra –COGNOME.: , nata a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, al pagamento in favore della cessionaria della somma di €uro 95.150,38, o comunque l a somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti al tasso del 7,36% dal 29/6/2016 sino al saldo effettivo. 4) Ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti. RAGIONE_SOCIALE*
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.’
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
‘ 1) Nel merito In via principale: respingere siccome manifestatamente infondata, sia in fatto che in diritto, l’appello proposto dai signori nato a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pisogne (Bs) in INDIRIZZO – C.F.: , titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE con sede a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, nonchè alla sua garante, sig.ra –COGNOME.: , nata a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, e per l’effetto confermarsi la sentenza n. 2665/2021 sent. -6448/2017 r.g. emessa dal Tribunale di Brescia in data 26.10.2021 e pubblicata il 28.10.2021. C.F. C.F.
Nel merito in via subordinata: respingere tutte le domande proposte dagli
opponenti in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e condannare i signori nato a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pisogne (Bs) in INDIRIZZO C.F.: , titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE con sede a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, nonchè alla sua garante, sig.ra –COGNOME.: , nata a Lovere (Bg) il DATA_NASCITA e residente a Pian Camuno (Bs) in INDIRIZZO, al pagamento della somm a di €uro 95.150,38*, o comunque la somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti al tasso del 7,36% dal 29/6/2016 sino al saldo effettivo. C.F. C.F.
Ci si oppone all’ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse. ‘
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(debitore principale) e (fideiussore) hanno proposto tempestiva opposizione ex art.645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 537/2017, emesso il 26/01/2017, col quale il Tribunale di Brescia, in persona del giudice designato, ha ingiunto loro il pagamento, in via solidale, in favore della banca ricorrente, della somma di € 95.150,38, oltre interessi al tasso di mora del 7,36% e spese del procedimento monitorio, in forza del saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 1914798, concluso in data 06/02/2013 (contratto con cui l’allora mise a disposizione di l’importo di € 100.000,00) e della lettera di fideiussione, essa pure prodotta in monitorio.
Gli ingiunti fondavano l’opposizione sulle seguenti argomentazioni:
usurarietà del tasso di interesse (stante il superamento del tasso soglia applicabile al rapporto) con conseguente nullità del contratto di finanziamento;
mancata previa escussione della RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, al cui rilascio era stata condizionata la concessione del finanziamento.
Ulteriormente, in via riconvenzionale gli opponenti facevano valere anche in compensazione con il credito oggetto di ingiunzione:
il credito nascente dal diritto alla restituzione di somme indebitamente corrisposte in conseguenza dell’ ‘attuazione di pratiche illegittime’ da parte della convenuta nel diverso rapporto di conto corrente (n. 0238/0094469) intercorso tra le medesime parti,
-il credito risarcitorio sorto ‘ per la perpetrata usura bancaria nonché per violazione dei principi di correttezza, buona fede, diligenza professionale trasparenza’ relativamente alla gestione di entrambi i rapporti bancari.
Inoltre, all’udienza del 4 luglio 2019 gli opponenti eccepivano la nullità della RAGIONE_SOCIALE fideiussoria azionata in giudizio, per violazione dell’art. 2 della L. 287/90.
Costituendosi in giudizio, la banca contestava integralmente l’opposizione proposta, nonché il contenuto della perizia econometrica allegata ad essa.
Il tribunale riteneva l’opposizione infondata.
In primo luogo, rigettava l’eccezione di nullità della fideiussione stipulata per violazione alla normativa antitrust, in quanto rilevava che la fideiussione dovesse
essere qualificata come fideiussione specifica, e che fosse quindi estranea al tema di indagine, considerato che la valutazione della contrarietà alla normativa antitrust concerne unicamente le fideiussioni omnibus.
Ulteriormente il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo a nella sua veste di fideiussore, in relazione alle domande riconvenzionali di cui alle lett. f) e g) della citazione, trattandosi di pretese restitutorie e risarcitorie fondate su rapporti contrattuali ai quali tale parte (garante) era estranea, ritenuto che la legittimazione attiva del fideiussore andava circoscritta ai limiti tracciati dall’art. 1945 c.c.
Inoltre, il tribunale rigettava la domanda di cui alla lettera d) della citazione (concernente la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE
essendo inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Infatti, il tribunale osservava che l’unico profilo potenzialmente rilevante di interferenza tra l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE prestata dal e il presente giudizio era disciplinato dagli artt. 1946 e 1947 c.c.: tuttavia nessuno degli opponenti aveva dimostrato di avere interesse, né titolo, a chiedere un siffatto comando giudiziale di escussione della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’eccezione di nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina antiusura il tribunale rileva che l’eccezione muoveva da un equivoco di fondo considerato che parte opponente pretendeva di confrontare il tasso pattuito con un tasso soglia estraneo alla fattispecie, relativo ai mutui ipotecari.
Il tribunale osservava , come affermato dalla banca, in conformità anche alle
Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM (ed. agosto 2009), la categoria di riferimento per i mutui chirografari era quella residuale (cat. 10, ‘altri finanziamenti’), in base alla quale il tasso soglia applicabile ammontava al 17,65%. Non incideva in alcun modo la RAGIONE_SOCIALE di , non essendo assimilabile a una ipoteca e non potendo dunque trasformare un finanziamento chirografario in un finanziamento assistito da garanzie reali.
Pertanto, il rapporto oggetto di causa non presentava alcun vincolo di usura oggettiva, né la penale per estinzione anticipata doveva essere inclusa nel calcolo del TEG.
Infine, il tribunale rimetteva la causa in istruttoria per la definizione delle domande riconvenzionali relative al c/c 0238/009446 1 , e disponeva la separazione dei giudizi.
Tutto quanto considerato il tribunale, pronunciando in via definitiva nel giudizio di opposizione ex art.645 cpc, con la sentenza n.2665/2021 qui impugnata,
dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di cui alla
1 e) Accertare e Dichiarare la nullità totale e/o parziale del rapporto di conto corrente cedenti S.B.F. n. 0238/009446, intrattenuto dall’impresa RAGIONE_SOCIALE di con la soc. in quanto eseguito in contrasto a norme imperative di legge con dichiarazione di nullità e/o inefficacia di tutte le garanzie accessorie ed in particolare della RAGIONE_SOCIALE prestata dalla Sig.ra , alla luce dell’applicazione di un tasso ultralegale ed alla luce della violazione dell’art 117 TUB per tutte le ragioni espresse in narrativa al punto n. 2 di parte motiva;
f) In via riconvenzionale condannare la soc. alla restituzione delle somme indebitamente riscosse agli opponenti sulla base dell’illegittimo rapporto di conto corrente n. 0238/009446 che si quantificano in € 65.551,66, salvo quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
h) Accertare e Dichiarare che nulla è dovuto da parte degli odierni opponenti alla soc. che ha azionato un credito derivante da un contratto di finanziamento nullo ed illegittimo in quanto stipulato in contrasto a norme imperative di legge sulla base dei motivi espressi in parte narrativa e, in caso contrario, compensare le somme eventualmente dovute dagli opponenti alla soc. con le somme indicate ai punti c) d) f) e g) delle presenti conclusioni;
i) Determinare l’esatto dare -avere tra la RAGIONE_SOCIALE e la soc. in relazione al contratto di finanziamento ed al rapporto di conto corrente, alla luce delle illegittimità eccepite in parte narrativa, sulla base del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnicobancaria tenuto conto degli esiti della RAGIONE_SOCIALEulenza di Parte già agli atti;
lett. d) della citazione 2 ;
ii) dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo a in relazione alle domande riconvenzionali di cui alle lett. f) 3 e g) 4 della citazione;
iii) rigettava l’opposizione, siccome infondata, e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 537/2017 del 26.1.2017;
iv) rigettava in quanto infondate le domande riconvenzionali di cui alla lett. g) e h) dell’atto di citazione;
condannava, in applicazione del principio della soccombenza, gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare a le spese del giudizio di opposizione, che liquidava in euro 9.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), di IVA e C.P.A. come per legge.
Propongono appello avverso la predetta sentenza e
per i seguenti motivi:
1.Violazione di legge per aver rigettato l’eccezione di nullità ex officio del contratto
2 d) Condannare ed Ordinare alla soc. e all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), alla luce della convenzione stipulata, di escutere per l’intera somma la RAGIONE_SOCIALE fideiussoria rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in relazione al contratto di finanziamento n. 1914798 stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il in data 06.02.2013;
3 f) In via riconvenzionale condannare la soc. alla restituzione delle somme indebitamente riscosse agli opponenti sulla base dell’illegittimo rapporto di conto corrente n. 0238/009446 che si quantificano in € 65.551,66, salvo quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo 4 g) Condannare la soc. al risarcimento del danno patito dagli opponenti nell’esecuzione del contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO e di conto corrente n. 0238/009446, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice, per la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e per il danno da usura bancaria che si quantifica prudenzialmente nella somma di € 27.101,23 per tutte le ragioni espresse in narrativa ai punti nn. 1, 2, e 4 di parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
di fideiussione predisposto in violazione della normativa antitrust art 2 L. 287/90. Eccezione rilevabile d’ufficio in sede di gravame ex art 345 cpc.. Decadenza della RAGIONE_SOCIALE fideiussoria prestata dalla Sig.ra parte appellante reitera l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Violazione di legge, errata motivazione in relazione alla pronuncia sul difetto di legittimazione attiva del fideiussore: parte appellante afferma che l’art 1945 c.c. consente al fideiussore di effettuare tutte le eccezioni che avrebbe potuto fare lo stesso debitore.
Pertanto, domanda la riforma della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione attiva del fideiussore.
Violazione di legge, errata e apparente motivazione in relazione al rigetto della chiamata in giudizio dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’accertamento dell’escussione della relativa RAGIONE_SOCIALE prestata in relazione finanziamento oggetto di lite: parte appellante reitera la domanda di chiamata in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affinché si proceda al beneficio della divisione, dividendo pro quota il debito.
Violazione di legge per aver rigettato la domanda di nullità del contratto di finanziamento pur in presenza di interessi superiori alla soglia di usura prevista dalla legge. Errata, apparente ed omessa motivazione: parte appellante eccepisce l’usurarietà originaria del contratto di finanziamento stipulato.
Afferma inoltre che la verifica di usurarietà deve essere effettuata tenendo conto delle garanzie stipulate, e pertanto la verifica deve essere effettuata adoperando la soglia
relativa ai mutui ipotecari.
Inoltre, parte appellante chiede che ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso si tenga in considerazione anche la clausola di estinzione anticipata.
Apparente ed erronea motivazione relativamente alla ritenuta mancata prova della domanda risarcitoria e sulla condanna alle spese di lite: parte appellante domanda il risarcimento dei danni patiti, danno in re ipsa determinato dall’usura e dalla violazione dei principi di correttezza, buona fede, diligenza professionale e trasparenza.
Infine, parte appellante tenuto conto della complessiva vicenda processuale e della sua complessità afferma che nel giudizio di prime cure le spese di lite dovevano almeno essere compensate.
In data 4 ottobre 2022, nelle note di trattazione scritta, parte appellante eccepisce che non aveva mai dato contezza, nelle pregresse fasi del giudizio, di essersi fusa in data 13/12/2016, con decorrenza dal 01/01/2017 con la
., costituendo la nuova
RAGIONE_SOCIALEeguentemente, parte appellante eccepisce che tutti i provvedimenti giudiziali delle precedenti fasi del giudizio sono stati emessi nei confronti di
(soggetto estinto) , cui consegue la nullità di tutti gli atti processuali, nonché del decreto ingiuntivo. […
Costituendosi nel corso del giudizio quale società incorporante
e
quale cessionario del credito e pertanto successore a titolo particolare del diritto controverso, contestano integralmente l’appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto; nel contempo contestazione la fondatezza dell’eccezione processuale di controparte, in quanto la fusione non determina l’estinzione del soggetto, ed i rapporti del medesimo proseguono in capo al soggetto risultante dalla fusione.
Inoltre, parte appellata ed il terzo intervenuto osservano che il ricorso per ingiunzione di pagamento, e con esso la relativa procura ad litem, fu depositato in data 23 dicembre 2016, ovvero prima della data in cui aveva effetto la fusione ( 1 gennaio 2017).
Ulteriormente essi affermano l’ultrattività della procura rilasciata precedentemente alla fase monitoria.
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 1 ottobre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio procede all’esame dell’eccezione di nullità degli atti processuali e del decreto ingiuntivo sollevata da parte appellante nelle note di trattazione del 4 ottobre 2022.
L’eccezione è infondata.
A seguito dell’analisi dei documenti di causa e degli atti processuali si evince che in data 13 dicembre 2016
e
hanno stipulato un atto di fusione, i cui effetti, come previsto espressamente dall’art.
7 del medesimo atto, sarebbero decorsi dal 1 gennaio 2017.
Come evincibile dal fascicolo monitorio, il ricorso monitorio, con la relativa procura, conferita dal procuratore speciale del all’AVV_NOTAIO, per la relativa rappresentanza <>, è stato depositato in data 23 dicembre 2016, ovvero prima che avesse efficacia l’atto di fusione.
Pertanto, gli effetti della pendenza della lite, decorrendo dal momento del deposito del ricorso monitorio, si sono istauranti in un momento in cui era ancora esistente.
Non solo; anche a voler ritenere che la fusione per incorporazione abbia determinato l’estinzione della società incorporata , e che tale circostanza costituisca evento interruttivo della lite -e ciò sebbene il primo comma dell’art.2504 bis stabilisca che <> – non ne deriverebbero le conseguenze prospettate dalla difesa di parte appellante (nullità di tutti gli atti processuali conseguenti, ivi compresa la sentenza impugnata); la corte, infatti, reputa corretta la replica di e di con la quale esse hanno fatto valere la regola dell’ultrattività della procura (con riferimento a quella rilasciata dal all’AVV_NOTAIO in funzione del deposito del ricorso monitorio, in data antecedente il prodursi degli effetti della fusione per incorporazione): come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ‘ La
morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.’ (Sezioni Unite n. 15295/2014).
Si rileva, peraltro, che la società incorporante si è poi ritualmente costituita nel corso del giudizio di secondo grado col medesimo difensore ed in forza di nuova apposita procura.
Quanto al merito della controversia con il primo motivo di gravame parte appellante eccepisce l’usurarietà della fideiussione stipulata da per contrarietà alla disciplina antitrust L. n. 287/1990.
Il collegio osserva in via preliminare che il contratto di RAGIONE_SOCIALE oggetto di causa è
qualificabile come una fideiussione specifica, come evincibile dal contenuto letterale della stessa, nonché tenuto conto che essa prevede espressamente che è stata stipulata per la RAGIONE_SOCIALE del mutuo chirografario di €. 100.000,00.
Preso atto di ciò la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento, accerta che la presente fideiussione, essendo qualificabile come fideiussione specifica, non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall’ABI, in quanto il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che ‘il provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’RAGIONE_SOCIALE, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicchè l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce’.
Tale considerazione preclude anche la rilevabilità d’ufficio della questione, posto che non rientrando la fideiussione oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005 ne è preclusa l’analisi nel merito.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante contesta la pronuncia impugnata
nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva del fideiussore.
Infatti, parte appellante afferma che l’art 1945 c.c. consente al fideiussore di effettuare tutte le eccezioni che avrebbe potuto fare lo stesso debitore.
Il motivo è infondato.
L’art. 1945 c.c. stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità di quest’ultimo. Tale disposizione si fonda sul principio di accessorietà della fideiussione rispetto all’obbligazione principale: il fideiussore garantisce il debito del debitore e, pertanto, la sua posizione è strettamente collegata a quella del garantito.
La ratio della norma è quella di evitare che il fideiussore sia tenuto a pagare un debito che, per ragioni giuridiche, non sarebbe dovuto dal debitore principale. Ne consegue che il fideiussore può far valere, ad esempio, la nullità o l’annullabilità del contratto principale, la prescrizione del credito, la compensazione, nonché tutte le eccezioni di merito che incidono sull’esistenza, validità o esigibilità dell’obbligazione garantita.
Mentre il fideiussore non può proporre domande autonome che esulano dal rapporto di RAGIONE_SOCIALE, né può far valere diritti derivanti da rapporti contrattuali ai quali non è parte. In altre parole, la legittimazione del fideiussore è limitata alle eccezioni opponibili al creditore in quanto strettamente connesse all’obbligazione garantita, senza estendersi a pretese risarcitorie o restitutorie fondate su rapporti estranei, quali sono le domande riconvenzionali formulate nel giudizio di prime cure alle lettere f e g, essendo pretese risarcitorie fondate sull’ulteriore rapporto di conto corrente n. 0238/009446 stipulato fra le parti, ma non oggetto del presente giudizio, né avente un
collegamento diretto con il contratto di mutuo e la RAGIONE_SOCIALE fideiussoria oggetto di causa.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante contesta il rigetto effettuato nel giudizio di primo grado dell’istanza volta ad ottenere la chiamata in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , nonché il mancato accertamento dell’escussione della relativa RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato anzitutto in quanto parte appellante era tenuta a contestare il rigetto della chiamata in giudizio nel corso del giudizio di primo grado: circostanza non avvenuta nella controversia in esame.
Il collegio osserva, inoltre, che al giudice istruttore compete un sindacato discrezionale in ordina all’autorizzazione o meno alla chiamata del terzo e che il provvedimento di rigetto non è sindacabile nei gradi successivi, perché ne conseguirebbe la menomazione della regola generale del doppio grado di giudizio (il chiamato sarebbe parte soltanto nel giudizio d’appello; non solo: non avendo partecipato al giudizio di primo grado non potrebbe risultarne né vincitore né soccombente).
Ne discende che è precluso ogni esame della RAGIONE_SOCIALE stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE , essendo esso un soggetto terzo estraneo alla causa.
Con il quarto motivo di gravame parte appellante eccepisce la nullità del contratto di finanziamento per usurarietà dello stesso.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che erroneamente parte appellante chiede che il tasso pattuito sia raffrontato con il tasso soglia previsto per la categoria dei finanziamenti ipotecari.
La deduzione è infondata in quanto il mutuo stipulato è si assistito da garanzie, ma non da ipoteca, istituti che differiscono per funzione e disciplina, essendo la prima una RAGIONE_SOCIALE personale e la seconda una RAGIONE_SOCIALE reale.
Dunque, il tasso pattuito deve essere rapportato al tasso soglia previsto per i mutui chirografari, pari all’epoca della stipulazione al 17,65%.
Pertanto, il TAEG pattuito nel contratto, pari a 13,1921 %, non risulta superiore al tasso soglia di riferimento.
Egualmente l’usurarietà originaria del contratto di finanziamento deve essere esclusa nell’ipotesi in cui la verifica del superamento del tasso soglia tenga in considerazione la clausola di estinzione anticipata, in quanto, in conformità al consolidato orientamento della presente Corte, nonché alla giurisprudenza di legittimità si ritiene che ‘ non sono accumunabili, nella comparazione necessaria alla verifica (del superamento) delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. In particolare, è impossibile cumulare la commissione di estinzione di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere
dal negozio .’ (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109)
Secondo la Suprema Corte infatti ‘ proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente», posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.’ (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352, in senso conforme Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n.8109.)
Dunque, la Corte rigetta l’ulteriore deduzione formulata con il presente motivo di appello, considerato che:
-viene domandato il raffronto, ai fini della verifica dell’usurarietà, fra voci aventi distinte funzioni;
-l’esercizio della clausola di estinzione anticipata dal contratto costituisce una mera facoltà del mutuatario, e non un suo diritto;
-la clausola di estinzione anticipata dal contratto non riveste una funzione corrispettiva.
Infine, parte appellante con il quinto motivo di gravame formula una richiesta risarcitoria, in considerazione del danno patito in re ipsa dall’usura applicata e scaturente dalla violazione dei principi di correttezza, buona fede, diligenza professionale e trasparenza.
Si rileva che, preso atto di quanto esposto nei precedenti motivi di appello, parte appellante non ha posto in essere alcun comportamento illecito e lesivo nei confronti di parte appellante, non essendosi perpetrata alcuna violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, nonché non essendosi verificata alcuna violazione della disciplina antiusura.
Pertanto, non ravvisandosi nella specie alcuna responsabilità contrattuale della banca, non è conseguentemente rinvenibile alcun pregiudizio suscettibile di ristoro; si rileva, inoltre, che il danno da risarcirsi deve essere allegato e provato, quale danno conseguenza dell’illecito contestato, non potendosi ammettere la configurazione di alcun danno in re ipsa .
Spese
Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante a rimborsare all’appellato e al terzo intervenuto le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall’art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: -rigetta l’appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 28 ottobre 2021 con il n. 2665NUMERO_DOCUMENTO;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la ‘fase di studio’, euro 1.911,00 per la ‘fase introduttiva’, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la ‘fase decisionale’, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-condanna parte appellante a rimborsare al terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la ‘fase di studio’, euro 1.911,00 per la ‘fase introduttiva’, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la ‘fase decisionale’, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell’art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall’art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
Il presidente estensore NOME COGNOME