Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20030 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23421 -2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa con l’AVV_NOTAIO , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1504/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata in data 8/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal consigliere COGNOME; lette le memorie della ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Per la comprensione dei fatti di causa è necessario premettere che, con citazione del 25/10/2000, RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bologna RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE a sua volta incorporata nell’attuale ricorrente RAGIONE_SOCIALE), esponendo che la convenuta deteneva senza titolo alcuni macchinari di sua proprietà per averli ricevuti dalla terza RAGIONE_SOCIALE a cui erano stati in precedenza concessi in noleggio; chiese, perciò, la condanna di COGNOME alla restituzione dei macchinari, al pagamento di un indennizzo per la detenzione di questi beni a far data dall’aprile 1999 fino alla riconsegna e al risarcimento dei danni per il deprezzamento.
RAGIONE_SOCIALE chiese in riconvenzionale la condanna di RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese di manutenzione.
Con sentenza n.41/2007, il Tribunale di Bologna rigettò entrambe le domande.
In accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n.2171 del 2014, la Corte di appello di Bologna ordinò a ll’incorporante RAGIONE_SOCIALE la restituzione dei macchinari contesi, sulla cui domanda il Tribunale non aveva provveduto.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE propose quindi ricorso per revocazione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., rappresentando di non poter eseguire la condanna alla restituzione dei beni contesi per non averli più presso di sé e sostenendo che la Corte non aveva considerato il documento NUMERO_DOCUMENTO della sua produzione, da cui risultava prova che i macchinari fossero stati
oggetto di restituzione già in data 12 giugno 2002 e che il contenuto di tale documento risultava confermato da alcuni testi.
4 . Con sentenza n. 1504/2019, la Corte d’appello ha rigettato in merito la revocazione, escludendo l’errore revocatorio perché la sentenza impugnata era stata fondata su un dato di fatto risultante incontestato nelle difese delle parti, e, cioè, che i beni fossero ancora nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, atteso che, nei suoi atti a difesa, la incorporata RAGIONE_SOCIALE aveva attribuito a RAGIONE_SOCIALE la responsabilità del loro mancato ritiro, con ciò riconoscendo di averli ancora in disponibilità; ha ritenuto, infatti, non significativo al riscontro dell’errore il contenuto del NUMERO_DOCUMENTO non esaminato perché il denunciato travisamento del suo contenuto non era verificabile in riferimento alle dichiarazioni testimoniali, in mancanza, negli atti, dei relativi verbali di causa.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, illustrati con memoria; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la sentenza impugnata per nullità ex art. 112, 115, 126, 130, 168, 183 settimo comma, 188, 209, 277, 279, 280, 347, 350, 352, 356 n.4 cod. proc. civ., 44 e 87 disp. att. cod. proc. civ.: con un primo profilo, ha lamentato che la Corte d’appello abbia deciso il giudizio senza rimettere in istruttoria la causa, pur non avendo reperito nel fascicolo d’ ufficio i verbali della prova tenutasi in primo grado, privandola di conseguenza di uno strumento probatorio decisivo, con lesione del suo diritto alla difesa; con un secondo profilo, ha denunciato la violazione dell’onere della prova, per non aver posto a carico di NOME, in quanto attrice, l’onere di dimostrare che i beni chiesti in restituzione fossero ancora in sua detenzione; in tal senso la motivazione della sentenza risulterebbe soltanto apparente.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha sostenuto sia stato omesso
l’esame di un fatto decisivo, con conseguente violazione degli articoli 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. : in particolare, ha rappresentato che RAGIONE_SOCIALE non aveva affatto reso allegazioni conformi a RAGIONE_SOCIALE, affermando invece esplicitamente di aver perduto la detenzione dei beni perché il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in data 12/06/2002, in corso di causa, li aveva ripresi; con la revocazione, pertanto, era stato prospettato il travisamento del contenuto della comparsa di risposta di RAGIONE_SOCIALE, laddove era stato rappresentato che i beni erano stati messi a disposizione di RAGIONE_SOCIALE sin dal 1999, che tuttavia la società non aveva provveduto al ritiro e che perciò erano stati recuperati dalla RAGIONE_SOCIALE; soltanto in tal senso RAGIONE_SOCIALE era stata indicata come responsabile del mancato ritiro; la revocazione, dunque, era stata proposta in riferimento all’errore non sull’intervenuta «riconsegna dei beni» ma su lla perdita della loro detenzione, da cui derivava l’«oggettiva» impossibilità di eseguire l’ordine di re stituzione.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 395 n.4 cod. proc. civ. e dell’art. 26 97 cod. civ. : la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’errore revocatorio sulla detenzione dei macchinari alla data di pronuncia della sentenza, soltanto sulla base della «conformità delle allegazioni», invece di approfondire l’esame dei documenti e delle deposizioni testimoniali come indicati nella citazione in revocazione, da cui risulterebbe il dato oggettivo della perdita della disponibilità dei beni dei quali era stata ordinata la riconsegna.
Il primo profilo del primo motivo è fondato per più ragioni.
L’azione di rivendicazione qual è quella esperita nel giudizio svoltosi tra le parti -è diretta al recupero dei beni; la perdita della detenzione si risolve nell’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la sentenza divenuta giudicato ha invece affermato: legittimato passivamente all’azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall’attore, è,
infatti, chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo (Cass. Sez. 2, n. 9851 del 10/10/1997; Sez. 2, n. 13973 del 16/06/2006; Sez. 2, n. 11110 del 15/05/2007).
La società ricorrente ha individuato l’errore revocatorio nella omessa valutazione della copia del telefax del 17/6/2002, prodotta sub 11 degli allegati sin dal primo grado, con cui era stato comunicato al difensore di controparte che l’ex legale rappresentante d ella RAGIONE_SOCIALE aveva cessato la sua collaborazione e trasportato «con sé» i macchinari; ha aggiunto che la circostanza sarebbe stata confermata dai testi.
La Corte territoriale ha ritenuto non significativo il documento ed escluso l’errore revocatorio perché dal contenuto non si ricavava la riconsegna dei macchinari, ma unicamente che l’ex legale rappresentante li avesse portati via dalla sede della società e non era possibile interpretarne il contenuto in riferimento alle dichiarazioni dei testi, come chiesto dalla attrice in revocazione, perché i verbali non risultavano più agli atti.
Sul punto, deve allora considerarsi che, come esposto in ricorso e provato a mezzo dei documenti prodotti ex art. 372 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE aveva depositato prima della decisione di revocazione il fascicolo di primo grado, comprendente, ai sensi dell’ art. 76 disp. att. cod. proc. civ., anche i verbali di prova.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 400 cod. proc. civ., al giudizio di revocazione di una sentenza resa in grado di appello si osservano le norme stabilite per il procedimento in appello, in quanto non derogate da quelle specificamente previste nel capo IV della Sez. III del codice di procedura e nel giudizio di appello è stabilito , all’art. 347 terzo comma, che il cancelliere richieda la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
La mancanza del fascicolo di primo grado nella fase di appello non è prevista dalla legge a pena di nullità, ma può risolversi in un vizio della motivazione della decisione resa (Cass. Sez. 3, n. 12756 del 26/09/2000): questo è proprio accaduto nella fattispecie, perché la Corte non poteva
esimersi dall’acquisizione delle copie dei verbali come contenute nel fascicolo d’ufficio di primo grado e richiamate dall’attrice in revocazione.
Il giudice d’appello, infatti, può decidere la causa in assenza del fascicolo d’ufficio di primo grado soltanto quando questo non sia indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo dell’ufficio giudiziario e non delegabile alle parti – di disporne l’acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempiuto (per carenze organizzative dell’ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo (Cass. Sez. 3, n. 8506 del 24/03/2023).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, avuto riguardo alla ricostruzione dei verbali offerta dalla società attrice in revocazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio acquisito di «non dispersione della prova», per cui il giudice d’appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Sez. U, n. 4835 del 16/02/2023).
Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, accolto.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame delle restanti censure.
La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione perché provveda al riesame della impugnazione per revocazione in conformità ai principi suesposti.
Statuendo in rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile