Definizione
Una sanzione processuale che impone alla parte che ha impugnato una decisione di pagare un importo ulteriore, pari a quello già versato come contributo unificato, qualora la sua impugnazione venga respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 96 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 42% dei casi il giudizio si è estinto.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 10%
- Rigettato 11%
- Inammissibile 15%
- Estinto 42%
- Altro 23%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. 547%
- Civile Sez. Lavoro31%
- Civile Sez. 122%
Precedenti più richiamati
- Cass. 20018/2018in 3 provvedimenti
- Cass. S.U. 20621/2023in 8 provvedimenti
- Cass. 6888/2015in 5 provvedimenti
- Cass. 19562/2015in 3 provvedimenti
- Cass. S.U. 8980/2018in 7 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
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D.P.R. 115/2002
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Art. 369 Codice di Procedura Civile
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Art. 390 Codice di Procedura Civile
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Art. 391 Codice di Procedura Civile
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Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
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Art. 380-bis Codice di Procedura Civile
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Art. 360 Codice di Procedura Civile
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d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
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Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
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Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Provvedimenti
Una società concessionaria di uno specchio acqueo riceveva un avviso di accertamento dal concessionario comunale per il pagamento dell'IMU su una piattaforma marina. I giudici tributari di merito confermavano la pretesa fiscale, respingendo le censure societarie sull'assoggettabilità del bene. La contribuente decideva quindi di adire la Suprema Corte, ma prima dell'udienza formalizzava una rinuncia al ricorso per cassazione, tempestivamente accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo la compensazione integrale delle spese di lite e confermando che l'estinzione per rinuncia esonera il rinunciante dall'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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Un istituto di credito ha promosso ricorso davanti ai giudici di legittimità per impugnare una sentenza sfavorevole della Corte d'Appello. Il cittadino controricorrente ha depositato le proprie difese per resistere alla domanda. Poco prima dell'udienza fissata in camera di consiglio, la banca ha depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal proprio difensore e munita del visto di accettazione del legale di controparte. Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese legali. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Il Collegio ha chiarito che l'atto di rinuncia non richiede obbligatoriamente l'accettazione altrui per produrre effetti e chiude la lite rendendo definitiva la sentenza impugnata. I magistrati hanno escluso la sanzione del doppio contributo unificato.
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Un contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria emessa dall'Agente della Riscossione su beni intestati alla sorella. I giudici tributari hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire. L'uomo ha notificato il ricorso in Cassazione all'amministrazione finanziaria senza poi depositarlo in cancelleria. L'Agenzia delle Entrate si è costituita regolarmente per far valere l'improcedibilità. La Suprema Corte ha sospeso la decisione finale rimettendo gli atti al Primo Presidente. Il nodo cruciale riguarda l'applicazione della sanzione economica che impone il raddoppio del contributo unificato nei casi in cui il ricorrente notifichi l'atto ma ometta completamente l'iscrizione a ruolo della causa.
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Un professionista citava in giudizio una committente per ottenere il saldo dei compensi relativi alla progettazione di unità immobiliari. La Corte d'Appello condannava la committente a versare cinquemila euro oltre interessi al professionista. La committente proponeva quindi ricorso in Cassazione. Il difensore della ricorrente provvedeva all'invio dell'atto per via telematica, ma ometteva di produrre in giudizio la fondamentale ricevuta di avvenuta consegna. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica a mezzo PEC si perfeziona per il destinatario esclusivamente con la generazione e il deposito della ricevuta di avvenuta consegna. L'assenza di tale documento determina l'inesistenza giuridica della notificazione e impedisce qualunque sanatoria o rinnovazione. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna economica a carico della committente e disponendo il raddoppio del contributo unificato.
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Un contribuente ha notificato un ricorso per cassazione contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione in materia di cartelle esattoriali e fermo amministrativo. Tuttavia, il ricorrente non ha depositato l'atto presso la cancelleria della Corte, omettendo l'iscrizione a ruolo della causa. I giudici di legittimità hanno rilevato il mancato rispetto dei termini di legge. La Suprema Corte ha sospeso la decisione e rimesso la questione alle Sezioni Unite per chiarire se la mancata prosecuzione della causa comporti comunque la sanzione tributaria. Il nodo centrale riguarda l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico di chi notifica l'atto senza poi costituirsi formalmente in giudizio.
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Una cittadina ha impugnato in Cassazione una sentenza relativa a sanzioni amministrative, notificando l'atto agli enti pubblici ma omettendo il successivo deposito telematico nei termini di legge. La cancelleria ha certificato il mancato adempimento, rendendo il giudizio improcedibile. Di norma, l'improcedibilità comporta la condanna alle spese e l'obbligo del raddoppio del contributo unificato. Tuttavia, l'omessa iscrizione a ruolo solleva il dubbio interpretativo sull'effettiva applicabilità della sanzione economica. I giudici hanno quindi sospeso la decisione e rinviato la questione alle Sezioni Unite per chiarire l'ambito applicativo del raddoppio del contributo tributario.
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Nel corso di una controversia originata da una vendita, i ricorrenti hanno formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione tramite il proprio difensore munito di procura speciale. La controparte ha accettato espressamente la rinuncia concordando la compensazione integrale delle spese di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento senza esaminare il merito della lite. Tale esito ha escluso l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato a carico della parte rinunciante. La vicenda si è conclusa con l'abbandono consensuale del contenzioso prima della pronuncia definitiva.
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I promissari acquirenti avevano promosso un giudizio per ottenere il trasferimento forzato di alcune porzioni immobiliari. I giudici di merito avevano confermato il passaggio dei beni, ma le parti avevano presentato ricorso e controricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, i contendenti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale: l'intero immobile è stato alienato di comune intesa a soggetti terzi estranei mediante rogiti notarili. I difensori hanno quindi depositato istanza congiunta per chiedere l'estinzione della causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'intesa raggiunta cancella retroattivamente le sentenze dei gradi precedenti, dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio ed esclude il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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L'Agenzia delle Entrate ha contestato maggiori redditi a un contribuente a seguito di un acquisto immobiliare. Dopo una pronuncia sfavorevole in sede di legittimità, il contribuente ha promosso un giudizio per revocazione contro la decisione della Suprema Corte. Dopo le valutazioni preliminari del giudice relatore, il contribuente ha scelto di depositare formale rinuncia al ricorso tramite il proprio difensore. L'atto è stato notificato tempestivamente all'amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà difensiva e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. I giudici hanno inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ed escluso il versamento del doppio contributo unificato.
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L'Agenzia delle Entrate contestava a un contribuente il mancato versamento dell'imposta sugli intrattenimenti e della relativa IVA. Il contribuente perdeva entrambi i gradi di merito. Pochi giorni prima della scadenza del termine semestrale per ricorrere in Cassazione, il contribuente decedeva. Gli eredi notificavano il ricorso oltre sette mesi dopo la pubblicazione della sentenza, sostenendo la proroga del termine per impugnare di ulteriori sei mesi ai sensi delle vecchie regole procedurali. La Corte di Cassazione ha chiarito la portata della disciplina attuale: la riforma che ha dimezzato il termine lungo da un anno a sei mesi impone di dimezzare anche la proroga a soli tre mesi se l'evento interruttivo avviene nel secondo trimestre. Poiché gli eredi hanno depositato l'atto oltre la nuova scadenza ridotta, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con addebito del doppio contributo unificato.
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Un cittadino ha impugnato una sentenza d'appello davanti alla Corte di Cassazione, notificando l'atto alla controparte. Successivamente, il medesimo soggetto ha depositato formale atto telematico per formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione. Le controparti intimate non hanno depositato memorie difensive né svolto alcuna attività nel giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha verificato la piena regolarità formale dell'atto di rinuncia e ha dichiarato l'estinzione della causa. I giudici hanno inoltre stabilito che non sussistono le condizioni per addebitare le spese processuali e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato a carico del rinunciante, trattandosi di misura sanzionatoria riservata solo al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
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Un cittadino ha notificato un ricorso contro il Ministero della Giustizia ma ha omesso di iscriverlo a ruolo nei termini previsti dalla legge. La Pubblica Amministrazione ha depositato regolarmente il proprio controricorso. La Corte di Cassazione si è trovata di fronte a un bivio interpretativo: applicare o meno il raddoppio del contributo unificato nel caso in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile a causa della mancata iscrizione iniziale. Esistendo orientamenti contrastanti su questa sanzione pecuniaria, i giudici hanno sospeso il giudizio e rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite risolvano definitivamente il contrasto e stabiliscano se la sanzione economica sia dovuta.
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Un cittadino straniero impugna il diniego della protezione internazionale. Successivamente, a causa di un vizio della procura alle liti, il ricorrente presenta formale rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta anche dal difensore. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio. Il nodo centrale riguarda l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, la tassa dovuta per i ricorsi respinti. La Suprema Corte stabilisce che la rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'obbligo di versare il doppio contributo. Questa misura ha infatti natura eccezionale e sanzionatoria, applicandosi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, senza possibilità di estensione analogica.
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Un Consorzio ha impugnato la decisione relativa alla tassa sui rifiuti richiesta da un Comune. Durante il processo in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale per risolvere la lite in modo amichevole. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. I giudici hanno stabilito che l'accordo fa perdere efficacia alle sentenze precedenti. Inoltre, la Corte ha chiarito che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione scatta solo se il ricorso viene rigettato o dichiarato inammissibile, e non quando la lite si estingue per un accordo pacifico tra le parti.
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Il Contribuente ha notificato un ricorso per cassazione all'Amministrazione Finanziaria ma ha omesso di depositarlo nei termini di legge. Per evitare la riproposizione del ricorso e recuperare le spese, l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto all'iscrizione a ruolo della causa chiedendo la dichiarazione di improcedibilità. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche in questa ipotesi di mancato deposito del ricorso da parte dell'attore, scatta l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il Contribuente al pagamento delle spese di giudizio e attestando la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo.
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Un contribuente ha notificato un ricorso per cassazione all'Amministrazione Finanziaria, ma non lo ha depositato nei termini di legge. L'Amministrazione si è comunque difesa notificando un controricorso e ha iscritto la causa a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso altrui. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, anche in questo caso, scatta il raddoppio del contributo unificato. Questa misura tributaria si applica ogni volta che il giudizio di impugnazione si conclude con un esito totalmente negativo per chi lo ha promosso, compresa l'improcedibilità per mancato deposito. Il giudice civile deve quindi attestare la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo, poiché l'attività giudiziaria è stata comunque inutilmente attivata dal ricorrente negligente.
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Un automobilista, coinvolto in un tamponamento a catena, chiede il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace e il Tribunale respingono la domanda. Il Tribunale applica anche la sanzione del raddoppio del contributo unificato. L'automobilista ricorre in Cassazione contestando questa sanzione fiscale. La sesta sezione civile rileva un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di impugnare tale sanzione davanti al giudice civile ordinario o a quello tributario. Di conseguenza, la Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile per chiarire la questione.
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Un'azienda riceve un avviso di accertamento fiscale e decide di impugnare la decisione sfavorevole notificando un ricorso in Cassazione all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, l'azienda omette di depositare il ricorso presso la cancelleria della Corte nei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate si costituisce comunque per difendersi. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile per mancato deposito e condanna l'azienda al pagamento delle spese legali. Tuttavia, i giudici stabiliscono che non si applica il raddoppio del contributo unificato: poiché il ricorso non è mai stato depositato e iscritto a ruolo, non è mai sorto l'obbligo di pagare la tassa iniziale, escludendo così il presupposto per la sanzione del raddoppio.
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Una società di servizi ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto da un Comune per oltre novemila euro. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso radicalmente inammissibile. La società non ha infatti rispettato l'obbligo di esposizione sommaria dei fatti previsto dal codice di procedura civile. Il testo del ricorso non chiariva in modo sintetico le pretese delle parti, i presupposti storici e le ragioni giuridiche della controversia. Di conseguenza, la Corte non ha potuto esaminare i motivi del ricorso, condannando la società anche al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Un gruppo di insegnanti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) per la scuola dell'infanzia e primaria. Le docenti si basavano su una precedente decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato il decreto ministeriale di esclusione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che il solo diploma magistrale abilitante non dà diritto ad entrare nelle graduatorie ad esaurimento, ma consente solo di fare supplenze temporanee o partecipare ai concorsi pubblici. I giudici hanno inoltre chiarito che la presenza di un nome errato nella sentenza d'appello costituisce un semplice errore materiale e non rende l'atto nullo. Le ricorrenti hanno perso la causa.
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