Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 19592/2020, proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-CONTRORICORRENTI-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2780/2019, pubblicata in data 22.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno adito il Tribunale di Pisa, esponendo di esser comproprietari delle quote 1/4 ciascuno, unitamente a NOME COGNOME, titolare della quota di 1/2, dell’immobile adibito a studio sito in Pisa al INDIRIZZO, di cui hanno chiesto la divisione giudiziale.
Oggetto: compensi professionali
NOME COGNOME non si è opposto alla divisione ma, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno per l’interruzione del rapporto gestionale intercorrente tra le parti.
Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 488/2011, ha proceduto alla divisione, ha assegnato la piena proprietà del bene al altri convenuto, ha quantificato i conguagli spettanti agli condividenti, respingendo la domanda riconvenzionale.
La sentenza è stata confermata in appello.
Disatteso il primo motivo di gravame, che investiva il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, la Corte di Firenze ha ritenuto inammissibili le contestazioni alla pronuncia di divisione, evidenziando che le deduzioni dell’appellante reiteravano le d ifese già avanzate in primo grado e correttamente non accolte dal Tribunale a fronte dello svolgimento di ben due consulenze tecniche d’ufficio, pienamente esaustive, e che l’immobile non era divisibile poiché le norme urbanistiche locali vietavano il frazionamento di cespiti collocati nel centro storico; era corretta, secondo la pronuncia, la valutazione dei beni, confermata da entrambe le c.t.u., sottolineando che i periti di parte, appositamente autorizzati, non avevano fatto pervenire le loro osservazioni e che solo in un secondo momento il convenuto aveva sollevato critiche, motivatamente respinte in primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso COGNOME NOME sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 46 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 40, comma secondo, della legge n. 47/1985, deducendo che, come emerso dalla consulenza, il bene presentava irregolarità urbanistiche e non era divisibile.
Il motivo è inammissibile.
La questione della irregolarità urbanistica, con la conseguente nullità della divisione ai sensi delle norme richiamate in rubrica, non è stata esaminata in sentenza, né il ricorso chiarisce se sia stata sollevata e dibattuta nei gradi di merito, sicché trattasi di questione nuova che implica accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità, dovendo escludersi che l’abusività della costruzione emerga già dagli atti di causa.
Il ricorrente, in evidente violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., sostiene che il riscontro dell’irregolarità urbanistica sarebbe già presente nella CTU, che avrebbe rilevato la necessità di sostenere oneri di condono e sanatoria edilizia, ma, come eccepito nel controricorso, quanto riportato nel motivo costituisce una mera formula di stile presente nell’elaborato peritale al fine di giustificare i criteri in base ai quali si era addivenuti alla stima dell’immobile e che esplicitava la necessità di dover far gravare sulla stima anche gli elementi di carattere negativo, senza che però la c.t.u. contenesse un effettivo riscontro dell’illiceità urbanistica del bene (che, difatti, non risulta meglio illustrata in atti).
Peraltro, l’indiscussa collocazione del bene nel centro storico di Pisa avvalora quanto eccepito dai controricorrenti riguardo al fatto che l’immobile era stato edificato prima del 1967, potendo procedersi alla divisione in presenza della dichiarazione prescritta dall’art. 40 L. n. 47/1985, essendo infondate anche le osservazioni formulate nella memoria circa la necessità di verificare l’effettiva regolarità urbanistica anche per gli immobili realizzati prima del 1967 qualora il Comune avesse adottato il regolamento locale, essendo l’eventuale nullità non sostanziale, ossia non derivante dall’abusività in sé dell’immobile, ma di carattere formale testuale, ricollegabile
alla mancanza delle attestazioni richieste per legge (Cass. 8230/2019; Cass. S.U. 25021/2019).
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., in relazione all’art. 1116 c.c., per avere la Corte d’Appello negato la divisibilità in natura del bene per l’esistenza di un vincolo legale di infrazionabilità degli immobili ubicati nel centro storico, ormai superato dalle sopravvenute previsioni del Regolamento urbanistico del Comune di Pisa del 2017.
Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la sentenza tenuto conto delle disposizioni del nuovo regolamento urbanistico del Comune di Pisa, che consentiva di dividere il bene e formare le quote spettanti a ciascun condividente.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.
Si evidenzia nello stesso ricorso, a sostegno della censura (cfr. pag. 4), che il CTU era pervenuto a ritenere possibile una comoda divisione dello studio in due unità, con l’adozione di poco onerosi interventi edili (apertura di due porte) e che le nuove prescrizioni locali, consentendo la frazionabilità, richiedevano che ciascuna unità nascente dal frazionamento conservasse una superficie lorda di almeno 65 mq.
Tuttavia, nel caso in esame, la divisibilità dell’immobile avrebbe imposto la formazione di tre porzioni in base al numero di condividenti, e che ciascuna di esse (incluse quelle pari a ¼ dell’intero, cui avevano titolo, singolarmente, i due resistenti) avesse -dopo la divisione – una superficie di almeno mq. 65, risultato che non sarebbe stato possibile ottenere, dato che, come evidenziato nella memoria
illustrativa, la superficie complessiva del bene era pari a mq. 151.
La creazione di due sole porzioni non era possibile per il fatto che i resistenti avevano chiesto l’assegnazione dell’intero, poiché detta istanza presupponeva che il bene – anziché comodamente divisibile in tre parti -fosse, appunto, indivisibile secondo i criteri di cui all’art. 720 c.c., occorrendo semmai che, prima ancora che si accertasse l’indivisibilità, i convenuti dichiarassero di voler restare in comunione, dovendosi allora valutare la divisibilità ex art. 720 c.c. in base alla necessità di formare due sole porzioni (di cui il 50% spettante al ricorrente e l’altra metà, in situazione di comunione, ai resistenti), istanza di cui -tuttavia – non si dà conto negli atti del presente giudizio di legittimità.
La violazione denunciata è, quindi, irrilevante, non potendo condurre ad un esito diverso della causa.
4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene di aver inutilmente sollecitato un rinnovo della perizia, stante il significativo lasso di tempo trascorso tra la data della consulenza d’ufficio e quella della decisione e che, poiché la stima deve essere resa attuale al momento della decisione, sussisterebbe sempre la necessità di adeguare la valutazione del bene, anche alla luce della crisi generata dalla recente pandemia da Covid 19.
Il motivo va disatteso.
In disparte l’inammissibilità del riferimento alla potenziale incidenza sul mercato immobiliare della pandemia che ha colpito a far data dal 2020 anche l’Italia, trattandosi di vicenda evidentemente successiva alla data della sentenza impugnata (22/11/2019) e che non può incidere sulla legittimità della pronuncia alla luce delle emergenze fattuali sottoposte al
giudice di appello, va richiamato il principio ormai costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d’ufficio, se e nei limiti in cui l’eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l’esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l’avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici (Cass. 10624/2010; Cass. 29733/2017; Cass. 15288/2014).
La censura in esame appare però del tutto generica in quanto si limita, per giustificare la necessità del rinnovo della CTU, a richiamare semplicemente il decorso del tempo, senza indicare gli elementi specifici alla cui allegazione era tenuto il ricorrente, al fine di denotare l’illegittimità del diniego di rinnovo della stima da parte del giudice) da cui poter evincere la correlazione tra il passaggio del tempo ed il mutamento del valore.
Non deve infatti trascurarsi che il mercato immobiliare non può essere ancorato all’andamento della svalutazione monetaria, ma è sottoposto ad autonome oscillazioni che ben possono far ipotizzare un andamento asincrono rispetto a quello del costo della vita, con variazioni che nel tempo possono alternare incrementi e successivi decrementi, tali da rendere anche immutato il valore del bene.
Inoltre, la stima dell’immobile non può prescindere dalla specifica individuazione della tipologia del bene, dalla sua ubicazione geografica, essendo infatti il mercato immobiliare
legato ad una serie di variabili che rendono le variazioni non comuni per l’intera platea degli immobili.
Il ricorso è, quindi, rigettato, con addebito delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 9 .200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda