La Corte di Cassazione ha stabilito che la norma che esclude dal voto nel concordato preventivo la società controllante, per conflitto di interessi concordato, non si applica se quest'ultima è a sua volta fallita. In tal caso, l'interesse della controllante fallita, rappresentata dal curatore, si allinea a quello degli altri creditori (massimizzare il recupero del credito), venendo meno il presupposto del conflitto. Il voto contrario espresso dalla controllante fallita è stato quindi ritenuto legittimo, portando al rigetto del reclamo della società debitrice.
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